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Document 62015TA0485

    Causa T-485/15: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Alsharghawi/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea — Funzioni di ex capo di gabinetto di Mouammar Qadhafi — Scelta della base giuridica — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Presunzione d’innocenza — Proporzionalità — Libertà di circolazione — Diritto di proprietà — Obbligo di giustificare la fondatezza della misura»)

    GU C 402 del 31.10.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/42


    Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Alsharghawi/Consiglio

    (Causa T-485/15) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea - Funzioni di ex capo di gabinetto di Mouammar Qadhafi - Scelta della base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità - Libertà di circolazione - Diritto di proprietà - Obbligo di giustificare la fondatezza della misura»))

    (2016/C 402/48)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento, in primo luogo, della decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34), e, in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1323 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2015, L 206, pag. 4).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Bashir Saleh Bashir Alsharghawi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


    (1)  GU C 337 del 12.10.2015.


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