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Document 62014CA0409

    Causa C-409/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata — Direttiva 2008/118/CE — Importazione di prodotti sottoposti ad accisa — Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo — Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata — Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa)

    GU C 402 del 31.10.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/3


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

    (Causa C-409/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata - Direttiva 2008/118/CE - Importazione di prodotti sottoposti ad accisa - Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo - Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata - Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa))

    (2016/C 402/03)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

    Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

    Dispositivo

    1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella voce 2401 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, una merce, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in tabacco da fumo, nonostante la presenza di cascami di tabacco, poiché questi ultimi non ostano a tale destinazione del prodotto di cui trattasi. Una siffatta merce può tuttavia rientrare nella voce 2403 di tale nomenclatura, e più in particolare nella sottovoce 2403 10 90 della stessa, qualora sia confezionata sfusa, compattata e in cartoni rivestiti in plastica dal peso netto di 30 chilogrammi.

    2)

    La nozione di «procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo», prevista all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.

    3)

    In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di «irregolarità», ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che non comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.


    (1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


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