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Document 32005L0036

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 255 del 30.9.2005, p. 22–142 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj

30.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/22


DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

(2)

In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti», il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.

(3)

La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

(4)

Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (4).

(5)

Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

(6)

L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.

(7)

Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

(8)

Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.

(9)

Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE (5) e 92/51/CEE (6) del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/686/CEE (10), 78/687/CEE (11), 78/1026/CEE (12), 78/1027/CEE (13), 80/154/CEE (14), 80/155/CEE (15), 85/384/CEE (16), 85/432/CEE (17), 85/433/CEE (18) e 93/16/CEE (19) concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.

(10)

La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.

(11)

Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

(12)

La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.

(13)

Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.

(14)

Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.

(15)

In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.

(16)

Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

(17)

Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.

(18)

È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.

(19)

La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.

(20)

Nell'intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.

(21)

Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.

(22)

Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

(23)

Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione della formazione.

(24)

Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(25)

Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

(26)

La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.

(27)

La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.

(28)

Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «architetto» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(29)

Nel caso in cui un'organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l'opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.

(30)

Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.

(31)

Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.

(32)

L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.

(33)

La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.

(34)

La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.

(35)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (20).

(36)

L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(37)

Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

(38)

Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

(39)

Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

(40)

Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.

(42)

In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (21), o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (22). Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

(43)

Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

(44)

La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

2.   Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3.   Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

Articolo 3

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b)

«qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

c)

«titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

d)

«autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

e)

«formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

f)

«esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

g)

«tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

h)

«prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

i)

«dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

i)

la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o

ii)

la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o

iii)

la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

2.   È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

Articolo 4

Effetti del riconoscimento

1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

2.   Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

TITOLO II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 5

Principio di libera prestazione di servizi

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a)

se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di stabilimento»), e

b)

in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.

2.   Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3.   In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

Articolo 6

Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a)

l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine,

b)

l'iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.

Articolo 7

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1.   Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

2.   Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:

a)

una prova della nazionalità del prestatore,

b)

un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato,

c)

una prova dei titoli di qualifiche professionali,

d)

nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni,

e)

per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova di assenza di condanne penali.

3.   La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.

4.   All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente.

In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Articolo 8

Cooperazione amministrativa

1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

2.   Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

Articolo 9

Informazione ai destinatari del servizio

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:

a)

se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b)

se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c)

l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d)

il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e)

se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (23);

f)

le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

TITOLO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

CAPO I

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Articolo 10

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

a)

per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;

b)

per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49;

c)

per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

d)

fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e)

per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

f)

per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

g)

per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 11

Livelli di qualifica

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:

a)

un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

i)

o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

ii)

o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b)

un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

i)

o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

ii)

o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c)

un diploma che attesta il compimento di

i)

o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

ii)

o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;

d)

un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e)

un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Articolo 12

Titioli di formazione assimilati

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.

Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1.   Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a)

essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b)

attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.

2.   L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a)

essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b)

attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11;

c)

attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all'articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 11, lettera c) quelle di cui all'allegato III. L'elenco di cui all'allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza l'accesso ad una professione regolamentata e l'esercizio della stessa se l'accesso a questa professione è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 11, lettera c).

Articolo 14

Provvedimenti di compensazione

1.   L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:

a)

se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;

b)

se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

c)

se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2.   Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.

3.   Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g).

Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

5.   Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa.

Articolo 15

Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1.   Ai fini del presente articolo, per «piattaforme comuni» si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

2.   Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3.   Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 14.

4.   I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

5.   Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto di provvedimento secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.

CAPO II

Riconoscimento dell'esperienza professionale

Articolo 16

Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17

Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV

1.   In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a)

per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b)

per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c)

per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d)

per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e)

per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2.   Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

3.   Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Articolo 18

Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV

1.   In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a)

per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b)

per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c)

per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d)

per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e)

per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f)

per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2.   Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

Articolo 19

Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV

1.   In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a)

per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b)

per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c)

per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d)

per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2.   Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

Articolo 20

Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV

Le liste delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie.

CAPO III

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Principio di riconoscimento automatico

1.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

2.   Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30.

3.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.

4.   Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.

5.   I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

6.   Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3.

Le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3, possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

7.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.

La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Articolo 22

Disposizioni comuni sulla formazione

Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:

a)

gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;

b)

secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

Articolo 23

Diritti acquisiti

1.   Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato.

2.   Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:

a)

prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

b)

prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

3.   Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1o gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

4.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

a)

per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

b)

per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

c)

per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

5.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6.   Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

Sezione 2

Medico

Articolo 24

Formazione medica di base

1.   L'ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.

2.   La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

3.   La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a)

adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b)

adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c)

adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d)

un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.

Articolo 25

Formazione medica specializzata

1.   L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

2.   La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3.   La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.

4.   Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

5.   Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 26

Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3.

L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri può essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento della presente direttiva alla luce dell'evoluzione delle legislazioni nazionali.

Articolo 27

Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

1.   Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2.   Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3.   Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3.

Articolo 28

Formazione specifica in medicina generale

1.   L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24.

2.   La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1o gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2006.

È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

3.   La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4.   Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

5.   Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono tra l'altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.

Articolo 29

Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale

Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

Articolo 30

Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale

1.   Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l'esercizio dell'attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 23.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di previdenza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2.   Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale.

Sezione 3

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Articolo 31

Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

1.   L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2.   La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.2.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3.   La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

4.   L'insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5.   L'insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività.

L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6.   La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a)

un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

b)

una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

c)

un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

d)

la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;

e)

un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

Articolo 32

Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

Articolo 33

Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

1.   Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all'articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2.   Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato:

a)

titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielęgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

b)

titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

Sezione 4

Dentista

Articolo 34

Formazione di dentista di base

1.   L'ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2.   La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.3.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3.   La formazione di dentista di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a)

adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b)

adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c)

adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d)

adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e)

adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Articolo 35

Formazione di dentista specialista

1.   L'ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli 23 e 37.

2.   La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.

La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione.

Il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per essere adeguato al progresso scientifico e tecnico.

3.   Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

Articolo 36

Esercizio delle attività professionali di dentista

1.   Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

2.   La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all'articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.

3.   Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

Articolo 37

Diritti acquisiti, specifici dei dentisti

1.   Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

a)

tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

b)

tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

2.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.

L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a)

tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, punto 5.3.2 per l'Italia;

b)

tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c)

tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

Sezione 5

Veterinario

Articolo 38

Formazione di veterinario

1.   La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma che compare all'allegato V, punto 5.4.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.4.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2.   L'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.

3.   La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a)

adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;

b)

adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c)

adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d)

adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

e)

adeguate conoscenze della medicina preventiva;

f)

adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g)

adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h)

un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

Articolo 39

Diritti acquisiti, specifici ai veterinari

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1o maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Sezione 6

Ostetrica

Articolo 40

Formazione di ostetrica

1.   La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

a)

una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1,

b)

una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.5.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per essere adeguati al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2.   L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a)

compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o

b)

possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2, per la possibilità II.

3.   La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a)

un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;

b)

un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c)

un'approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;

d)

un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

e)

la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

Articolo 41

Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

1.   I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:

i)

subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

ii)

seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2;

b)

una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3 600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c)

una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3 000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.

2.   L'attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

Articolo 42

Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1.   Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività.

a)

fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b)

accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

c)

prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

d)

predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e)

assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f)

praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g)

individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h)

esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i)

assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

j)

praticare le cure prescritte da un medico;

k)

redigere i necessari rapporti scritti.

Articolo 43

Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

1.   Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3.   Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione in ostetricia, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione in ostetricia se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

a)

titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata położnictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

b)

titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom położnej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1o maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.5.2.

Sezione 7

Farmacista

Articolo 44

Formazione di farmacista

1.   L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2.   Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno:

a)

quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università,

b)

sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.6.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3.   La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a)

un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b)

un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c)

un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

d)

un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e)

un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

Articolo 45

Esercizio delle attività professionali di farmacista

1.   Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2.

2.   Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attività, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare:

a)

preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b)

fabbricazione e controllo dei medicinali;

c)

controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d)

immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e)

preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f)

preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g)

diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

3.   Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un'esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine che certifica che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.

4.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

5.   Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell'articolo 23.

Sezione 8

Architetto

Articolo 46

Formazione di architetto

1.   La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

a)

capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b)

adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

c)

conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d)

adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e)

capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f)

capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g)

conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h)

conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i)

conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

j)

capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k)

conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

2.   Le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

Articolo 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1.   In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 48 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

2.   In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell'articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 48

Esercizio dell'attività professionale di architetto

1.   Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

2.   Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

Articolo 49

Diritti acquisiti, specifici degli architetti

1.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 46, attribuendo loro ai fini dell'accesso alle e dell'esercizio delle attività professionale di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

a)

1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

b)

1o gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

c)

5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

CAPO IV

Disposizioni comuni in materia di stabilimento

Articolo 50

Documentazione e formalità

1.   Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

2.   In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.

3.   In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:

a)

se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;

b)

se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e

c)

se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.

4.   Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 51

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2.   La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3.   La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Articolo 52

Uso del titolo professionale

1.   Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

2.   Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,

TITOLO IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Articolo 53

Conoscenze linguistiche

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Articolo 54

Uso del titolo di studio

Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

Articolo 55

Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E COMPETENZE ESECUTIVE

Articolo 56

Autorità competenti

1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (24), e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (25)).

Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.

3.   Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4.   Ogni Stato membro designa un coordinatore dell'attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a)

promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;

b)

riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 57.

Articolo 57

Punti di contatto

Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

a)

fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;

b)

assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest'ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

Articolo 58

Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali

1.   La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato «il comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 59

Consultazione

La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all'articolo 58, e fornisce una relazione motivata a questo comitato in merito a dette consultazioni.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 60

Relazioni

1.   A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

2.   A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 61

Clausola di deroga

Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

Articolo 62

Abrogazione

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.

Articolo 63

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 64

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 65

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

(2)  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

(3)  Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (GU C 58 E dell'8.3.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

(4)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(5)  GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

(6)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).

(7)  GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

(8)  GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

(10)  GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(11)  GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(12)  GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

(13)  GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

(14)  GU L 33 del 11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(15)  GU L 33 del 11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

(16)  GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(17)  GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.

(18)  GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(19)  GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(20)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(21)  GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(22)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(23)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(24)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(25)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.


ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

IRLANDA (1)

1.

The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

2.

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

3.

The Association of Certified Accountants (2)

4.

Institution of Engineers of Ireland

5.

Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2.

Institute of Chartered Accountants of Scotland

3.

Institute of Chartered Accountants in Ireland

4.

Chartered Association of Certified Accountants

5.

Chartered Institute of Loss Adjusters

6.

Chartered Institute of Management Accountants

7.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8.

Chartered Insurance Institute

9.

Institute of Actuaries

10.

Faculty of Actuaries

11.

Chartered Institute of Bankers

12.

Institute of Bankers in Scotland

13.

Royal Institution of Chartered Surveyors

14.

Royal Town Planning Institute

15.

Chartered Society of Physiotherapy

16.

Royal Society of Chemistry

17.

British Psychological Society

18.

Library Association

19.

Institute of Chartered Foresters

20.

Chartered Institute of Building

21.

Engineering Council

22.

Institute of Energy

23.

Institution of Structural Engineers

24.

Institution of Civil Engineers

25.

Institution of Mining Engineers

26.

Institution of Mining and Metallurgy

27.

Institution of Electrical Engineers

28.

Institution of Gas Engineers

29.

Institution of Mechanical Engineers

30.

Institution of Chemical Engineers

31.

Institution of Production Engineers

32.

Institution of Marine Engineers

33.

Royal Institution of Naval Architects

34.

Royal Aeronautical Society

35.

Institute of Metals

36.

Chartered Institution of Building Services Engineers

37.

Institute of Measurement and Control

38.

British Computer Society


(1)  Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

Institute of Chartered Accountants of Scotland

 

Institute of Actuaries

 

Faculty of Actuaries

 

The Chartered Institute of Management Accountants

 

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

 

Royal Town Planning Institute

 

Royal Institution of Chartered Surveyors

 

Chartered Institute of Building.

(2)  Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.


ALLEGATO II

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii)

1.   Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»),

esperto(a) di cinesiterapia [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] (1),

ergoterapeuta («Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),

ortofonista («Logopäde/Logopädin»),

ortottico(a) [«Orthoptist(in)»],

educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],

educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],

assistente tecnico medico di laboratorio [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»],

assistente tecnico medico in radiologia [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],

assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],

assistente tecnico in medicina veterinaria [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],

dietista [«Diätassistent(in)»],

tecnico farmaceutico («Pharmazieingenieur»), (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder),

infermiere(a) psichiatrico(a) [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»]

logoterapeuta [«Sprachtherapeut(in)»]

nella Repubblica ceca:

assistente sanitario [«Zdravotnický asistent»],

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

assistente nutrizionista («Nutriční asistent»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

in Italia:

odontotecnico

ottico

a Cipro:

odontotecnico («οδοντοτεχνίτης»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

ottico («τεχνικός oπτικός»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

in Lettonia:

infermiere odontoiatrico («zobārstniecības māsa»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

assistente tecnico biomedico di laboratorio («biomedicīnas laborants»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

odontotecnico («zobu tehniķis»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

assistente fisioterapista («fizioterapeita asistents»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

in Lussemburgo:

assistente tecnico medico in radiologia [«assistant(e) technique médical(e) en radiologie»)

assistente tecnico medico di laboratorio [«assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»]

infermiere(a) psichiatrico(a) («infirmier/ière psychiatrique»)

assistente tecnico medico in chirurgia [«assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»]

infermiere(a) puericultore (puericultrice) («infirmier/ière puériculteur/trice»)

infermiere(a) anestesista («infirmier/ière anesthésiste»)

massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [«masseur/euse diplômé(e)»]

educatore (educatrice) («éducateur/trice»)

nei Paesi Bassi:

assistente veterinario («dierenartsassistent»)

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i)

almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii)

almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii)

almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

iv)

nel caso degli assistenti veterinari («dierenartsassistent»), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime «MBO») o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio («LLW»), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

in Austria:

formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»)

formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»)

ottico specializzato in lenti a contatto («Kontaktlinsenoptiker»)

podologo («Fußpfleger»)

tecnico audioprotesista («Hörgeräteakustiker»)

rivenditore di prodotti farmaceutici («Drogist»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

massaggiatore («Masseur»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

maestro/a di scuola materna («Kindergärtner/in»)

educatore («Erzieher»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

in Slovacchia:

insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d'arte di base («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.

educatore presso istituti d'istruzione speciale e centri di assistenza sociale («vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.

2.   Settore dei mastri artigiani («Mester»/«Meister»/«Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

ottico («optometrist»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;

ortopedico, meccanico ortopedico («ortopædimekaniker»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

calzolaio ortopedico («ortopædiskomager»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

in Germania:

ottico («Augenoptiker»)

odontotecnico («Zahntechniker»)

ortopedico («Bandagist»)

audioprotesista («Hörgeräte-Akustiker»)

meccanico ortopedico («Orthopädiemechaniker»)

calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

in Lussemburgo:

ottico («opticien»)

odontotecnico («mécanicien dentaire»)

audioprotesista («audioprothésiste»)

meccanico ortopedico («mécanicien orthopédiste/bandagiste»)

calzolaio ortopedico («orthopédiste-cordonnier»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come dipendente avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

in Austria:

ortopedico bendaggi («Bandagist»)

bustaio ortopedico («Miederwarenerzeuger»)

ottico («Optiker»)

calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

tecnico ortopedico («Orthopädietechniker»)

odontotecnico («Zahntechniker»)

giardiniere («Gärtner»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister»;

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

perito agrario («Meister in der Landwirtschaft»)

perito in economia domestica rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»)

perito orticoltore («Meister im Gartenbau»)

perito in orticoltura estensiva («Meister im Feldgemüsebau»)

perito in frutticoltura e lavorazione della frutta («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»)

perito in vitivinicoltura («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»)

perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»)

perito in tecniche dell'allevamento equino («Meister in der Pferdewirtschaft»)

perito in tecniche della pesca («Meister in der Fischereiwirtschaft»)

perito in tecniche dell'allevamento di pollame («Meister in der Geflügelwirtschaft»)

perito in apicoltura («Meister in der Bienenwirtschaft»)

perito in scienze forestali («Meister in der Forstwirtschaft»)

perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»)

perito in magazzinaggio agricolo («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell'azienda e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister».

in Polonia:

insegnante di formazione professionale pratica («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:

i)

8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure

ii)

8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure

iii)

8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d'arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.

in Slovacchia:

maestro di formazione professionale («majster odbornej výchovy»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1o settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.

3.   Settore marittimo

a)

Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

allievo di coperta («palubní asistent»),

ufficiale responsabile della guardia di navigazione («námořní poručík»),

primo ufficiale («první palubní důstojník»),

comandante («kapitán»),

allievo di macchina («strojní asistent»),

ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»),

primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»),

direttore di macchina («první strojní důstojník»),

elettrotecnico («elektrotechnik»),

primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»).

in Danimarca:

comandante della marina mercantile («skibsfører»),

secondo ufficiale («overstyrmand»),

timoniere, ufficiale di guardia («enestyrmand, vagthavende styrmand»),

ufficiale di guardia («vagthavende styrmand»),

direttore di macchina («maskinchef»),

primo ufficiale di macchina («l. maskinmester»),

primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

in Germania:

comandante «AM» («Kapitän AM»),

comandante «AK» («Kapitän AK»),

ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),

ufficiale di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),

direttore di macchina - primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»),

macchinista «CMa» - primo ufficiale di macchina («Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»),

direttore di macchina «CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»),

macchinista «CMaW» - ufficiale di macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»);

in Italia:

ufficiale di coperta,

ufficiale di macchina;

in Lettonia:

ufficiale ingegnere elettronico di nave («Kuģu elektromehāniķis»),

operatore di macchine frigorifere («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»);

nei Paesi Bassi:

pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»],

motorista diplomato per la navigazione costiera («diploma motordrijver»)

funzionario VTS («VTS-functionaris»);

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

i)

allievo di coperta («palubní asistent»),

1.

Età: 20 anni compiuti.

2.

a)

Accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navigazione; entrambi i corsi si devono concludere con l'esame «maturitní zkouška» e con un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi, o

b)

servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a due anni come marinaio facente parte di una guardia di navigazione a livello ausiliario sulle navi e completamento di un corso riconosciuto, che soddisfi i livelli di competenza specificati nella sezione A-II/1 del codice STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) impartito da un'accademia o da un college marittimi della parte della convenzione STCW, e superamento dell'esame dinanzi alla commissione d'esame riconosciuta dalla CTM (Comitato per il trasporto marittimo della Repubblica ceca).

ii)

Ufficiale responsabile della guardia di navigazione («námořní poručík»),

1.

servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college oppure di un'accademia marittimi oppure di un anno nel caso dei diplomati di un corso riconosciuto, comprendente almeno sei mesi in qualità di marinaio facente parte di una guardia di navigazione.

2.

registro di formazione a bordo per i cadetti di coperta, debitamente compilato e vistato.

iii)

Primo ufficiale («první palubní důstojník»),

certificato di idoneità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità.

iv)

Comandante («kapitán»),

=

certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3 000 TSL

=

certificato di idoneità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3 000 t, non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3 000 t.

v)

Allievo di macchina («strojní asistent»),

1.

Età: 20 anni compiuti.

2.

accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navalmeccanica e servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a 6 mesi nel corso degli studi.

vi)

Ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»),

servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di macchina per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college o di un'accademia marittimi.

vii)

Primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»),

servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di secondo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW.

viii)

Direttore di macchina («první strojní důstojník»),

appropriato certificato di servizio in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW e servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità non inferiore a 6 mesi.

ix)

Elettrotecnico («elektrotechnik»),

1.

Età: 18 anni compiuti.

2.

Accademia marittima o altra accademia, facoltà di ingegneria elettrica o scuola o college tecnici oppure college di ingegneria elettrotecnica (tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» e con un tirocinio riconosciuto nel settore dell'ingegneria elettrica non inferiore a 12 mesi).

x)

Primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»),

1.

accademia o college marittimi, facoltà di elettromeccanica navale o altra accademia o scuola secondaria nel settore dell'elettromeccanica; tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» o con un esame di Stato.

2.

servizio di navigazione riconosciuto in qualità di elettrotecnico per un periodo non inferiore a 12 mesi nel caso dei diplomati di un'accademia o di un college, o di 24 mesi nel caso dei diplomati della scuola secondaria.

in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

i)

per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

ii)

per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

in Lettonia

i)

Ufficiale ingegnere elettronico di nave («kuģu elektromehāniķis»),

1.

Età: 18 anni compiuti.

2.

Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell'ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

ii)

Operatore di macchine frigorifere («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»),

1.

Età: 18 anni compiuti.

2.

Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell'ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

nei Paesi Bassi:

i)

per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera («diploma motordrijver»), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

ii)

per i funzionari VTS («VTS-functionaris»), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore («HBO») o di formazione professionale intermedia («MBO»), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b)

Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

comandante «BG»/pesca («Kapitän BG/Fischerei»),

comandante «BLK»/pesca («Kapitän BLK/Fischerei»),

ufficiale di coperta «BGW»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),

ufficiale di coperta «BK»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

nei Paesi Bassi:

pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»),

meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»),

pilota di IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»),

pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»);

che sono formazioni:

in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4.   Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

tecnico autorizzato, edile autorizzato («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il «maturitní zkouška» (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell'ambito dell'edilizia [a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull'edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.].

conducente di veicolo ferroviario («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il «maturitní zkouška», e completato con l'esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.

tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria («drážní revizní technik»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal «maturitní zkouška».

istruttore di guida su strada («učitel autoškoly»),

età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal «maturitní zkouška».

tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli («kontrolní technik STK»)

età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal «maturitní zkouška». A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l'assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.

meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli («mechanik měření emisí»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška». I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per «meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli», della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.

conduttore di nave classe I («kapitán I. třídy»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il «maturitní zkouška» e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.

restauratore di monumenti che sono opere d'arte o artigianato d'arte («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal «maturitní zkouška», oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l'esame di apprendistato finale.

restauratore di opere d'arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal «maturitní zkouška».

responsabile della gestione dei rifiuti («odpadový hospodář»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška», e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.

responsabile della tecnologia esplosiva («technický vedoucí odstřelů»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška»,

seguito da:

2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest'ultimo, sei mesi come allievo fochino;

corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l'autorità mineraria distrettuale competente.

esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.

corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l'autorità mineraria ceca.

in Italia:

geometra,

perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

i)

per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,

ii)

per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni,

seguito dall'esame di Stato;.

in Lettonia:

assistente macchinista di locomotore («vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»),

Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l'esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un'autorità competente;

nei Paesi Bassi:

ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»),

odontotecnico («tandprotheticus»),

che sono cicli di studi e di formazione professionale

i)

nel caso dell'ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

ii)

nel caso dell'odontotecnico («tandprotheticus»), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;

in Austria:

guardia forestale («Förster»),

consulente tecnico («Technisches Büro»),

intermediario lavoro ad interim («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),

agente di collocamento («Arbeitsvermittlung»),

consulente finanziario («Vermögensberater»),

investigatore privato («Berufsdetektiv»),

agente di sicurezza («Bewachungsgewerbe»),

agente immobiliare («Immobilienmakler»),

amministratore di stabili («Immobilienverwalter»),

fiduciario immobiliare («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

agente per il recupero di crediti («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

consulente di assicurazioni («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

perito edile/progettazione e calcolo tecnico («Planender Baumeister»),

carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico («Planender Zimmermeister»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi («privilegio teresiano»).

contabile commerciale («Gewerblicher Buchhalter») a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria («Gewerbeordnung 1994»),

contabile indipendente («Selbständiger Buchhalter») a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica («Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999»),

in Polonia:

tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di base («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità.

tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina (51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità).

tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli («Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

i)

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure

ii)

8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un'officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.

La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell'ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).

controllore del traffico ferroviario («Dyżurny ruchu»),

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell'esame di idoneità o ciclo di formazione che rappresenta 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni.

5.   Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»

infermiere veterinario registrato («listed veterinary nurse»),

ingegnere elettrotecnico minerario («mine electrical engineer»),

ingegnere meccanico minerario («mine mechanical engineer»),

odontoterapeuta («dental therapist»),

odontoigienista («dental hygienist»),

ottico diplomato («dispensing optician»),

sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («mine deputy»),

curatore fallimentare («insolvency practitioner»),

notaio abilitato («licensed conveyancer»),

primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («third mate - freight/passenger ships unrestricted»),

ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»),

ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»),

tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti («certified technically competent person in waste management»),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.


(1)  A partire dal 1o giugno 1994, il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di «Krankengymnast(in)».


ALLEGATO III

Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [«technischer(e) Assistent(in)»] e di assistente commerciale («kaufmännischer(e) Assistent(in)»), alle professioni sociali («soziale Berufe») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce [«staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario («mittlerer Bildungsabschluss») e comprendono:

i)

almeno tre anni (1) di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii)

almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii)

almeno due anni in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [«Techniker(in)»], periti di economia aziendale («Betriebswirte(in)»), progettisti («Gestalter(in)») e assistenti familiari («Familienpfleger(in)») sanciti da un diploma statale («staatlich geprüft»), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale («Berufsschule») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almento nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

Nei Paesi Bassi:

I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore («MAVO») o di istruzione professionale preparatoria («VBO») o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia («MBO»), concludentesi con un esame.

I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria («VBO») almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

I corsi delle scuole professionali superiori («Berufsbildende Höhere Schulen») e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), comprese le scuole di tipo speciale («einschlieβlich der Sonderformen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali («Meisterschulen»), di altri istituti («Meisterklassen»), delle scuole tecniche industriali («Werkmeisterschulen») o delle scuole professionali edili («Bauhandwerkerschulen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale («Berufsschule»), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale («Meisterschule»), in altri istituti («Meisterklassen»), in una scuola tecnica industriale («Werkmeisterschule») o in una scuola professionale edile («Bauhandwerkerschule»). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.


(1)  La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università («Abitur»), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle «Fachhochschulen» (la «Fachhochschulreife»), ossia dodici anni di formazione preliminare.


ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

1   Direttiva 64/427/CEE

Classe

23

Industria tessile

232

Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero

233

Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero

234

Trasformazione di fibre tessili con sistema serico

235

Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa

236

Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami

237

Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze

238

Finissaggio dei tessili

239

Altre industrie tessili

Classe

24

Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

241

Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)

242

Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione

243

Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)

244

Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento

244

Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

Classe

25

Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

251

Taglio e preparazione industriale del legno

252

Fabbricazione di articoli semifiniti in legno

253

Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)

254

Fabbricazione di imballaggi in legno

255

Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)

259

Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli

Classe

26

260 Industrie del mobile in legno

Classe

27

Industrie della carta e della sua trasformazione

271

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

272

Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta

Classe

28

280 Stampa, edizioni e industrie collegate

Classe

29

Industria del cuoio e delle pelli

291

Concia del cuoio e delle pelli

292

Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

Ex classe

30

Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

301

Trasformazione della gomma e dell'amianto

302

Trasformazione delle materie plastiche

303

Produzione di fibre artificiali e sintetiche

Ex classe

31

Industria chimica

311

Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi

312

Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)

313

Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]

Classe

32

320 Lavorazione del petrolio

Classe

33

Industria dei prodotti minerali non metallici

331

Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio

332

Industria del vetro

333

Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari

334

Fabbricazione di cemento, calce e gesso

335

Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso

339

Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici

Classe

34

Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi

341

Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)

342

Fabbricazione di tubi d'acciaio

343

Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo

344

Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi

345

Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi

Classe

35

Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)

351

Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi

352

Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli

353

Costruzioni metalliche

354

Costruzione di caldaie e serbatoi

355

Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)

359

Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

Classe

36

Costruzione di macchine non elettriche

361

Costruzione di macchine e trattori agricoli

362

Costruzione di macchine per ufficio

363

Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

364

Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire

365

Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini

366

Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto

367

Fabbricazione di organi di trasmissione

368

Costruzione di altri macchinari specifici

369

Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

Classe

37

Costruzione di macchine e materiale elettrico

371

Fabbricazione di fili e cavi elettrici

372

Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

373

Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria

374

Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali

375

Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici

376

Costruzione di apparecchi elettrodomestici

377

Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione

378

Produzione di pile ed accumulatori

379

Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)

Ex Classe

38

Costruzione di materiale da trasporto

383

Costruzione di automezzi e loro parti staccate

384

Riparazione di automezzi, cicli, motocicli

385

Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate

389

Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.

Classe

39

Industrie manifatturiere diverse

391

Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo

392

Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)

393

Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche

394

Fabbricazione e riparazione di orologi

395

Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose

396

Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali

397

Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

399

Industrie manifatturiere diverse

Classe

40

Edilizia e genio civile

400

Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione

401

Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)

402

Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

403

Installazioni varie per l'edilizia

404

Finitura dei locali

2   Direttiva 68/366/CEE

Classe

20A

200 Industrie dei grassi vegetali e animali

20B

Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)

201

Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne

202

Industria casearia

203

Preparazione di conserve di frutta e di legumi

204

Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare

205

Lavorazione delle granaglie

206

Panetteria, pasticceria, biscottificio

207

Produzione e raffinazione dello zucchero

208

Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

209

Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

Classe

21

Fabbricazione di bevande

211

Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche

212

Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)

213

Produzione di birra e malto

214

Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate

Ex 30

Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

304

Industria dei prodotti amilacei

3   Direttiva 82/489/CEE

Ex 855

Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

Lista II

Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE

1   Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

Ex 04

Pesca

043

Pesca nelle acque interne

Ex 38

Costruzione di materiale da trasporto

381

Costruzione navale e riparazione di navi

382

Costruzione di materiale ferroviario

386

Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

Ex 71

Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:

ex 711

Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze

ex 712

Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori

ex 713

Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)

ex 714

Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)

ex 716

Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)

73

Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

Ex 85

 Servizi personali

 854

Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

ex 856

Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter

ex 859

Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

2   Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a)

acquisto e vendita di merci:

da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b)

attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

3   Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],

nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa)

concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb)

scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc)

preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd)

assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee)

coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff)

procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,

nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]

Lista III

Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

1   Direttiva 64/222/CEE

1.

Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

2.

Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

3.

Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

4.

Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

5.

Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

6.

Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

7.

Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2   Direttiva 68/364/CEE

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse :

012

Locazione di macchine agricole

640

Affari immobiliari, locazione

713

Locazione di automobili, di vetture e di cavalli

718

Locazione di carrozze e vagoni ferroviari

839

Locazione di macchine per ditte commerciali

841

Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film

842

Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali

843

Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta

853

Locazione di camere ammobiliate

854

Locazione di biancheria

859

Locazione di indumenti

3   Direttiva 68/368/CEE

Ex classe 85 ISIC

1.

Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).

2.

Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

4   Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Ex 62

Banche e altri istituti finanziari

Ex 620

Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

Ex 71

Trasporti

Ex 713

Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli

Ex 719

Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi

Ex 82

Servizi forniti alla collettività

827

Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici

Ex 84

Servizi ricreativi

843

Servizi ricreativi non classificati altrove:

attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo,

attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),

attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).

Ex 85

Servizi personali

Ex 851

Servizi domestici

Ex 855

Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere

Ex 859

Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:

disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,

locazione di vestiti e guardaroba,

agenzie matrimoniali e servizi analoghi,

attività a carattere divinatorio e congetturale,

servizi igienici ed attività connesse,

pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,

guide accompagnatrici ed interpreti turistici.

5   Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a)

acquisto e vendita di merci:

da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b)

attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

6   Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7   Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,

nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi,

nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,

nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,

nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito,

nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,

nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,

nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.


ALLEGATO V

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

V.1.   MEDICI

5.1.1.   Titoli di formazione medica di base

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

België/Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Les universités/De universiteiten

Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20 dicembre 1976

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

1o maggio 2004

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20 dicembre 1976

Deutschland

Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20 dicembre 1976

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1o maggio 2004

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1o gennaio 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

 

1o gennaio 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

20 dicembre 1976

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 dicembre 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20 dicembre 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1o maggio 2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1o maggio 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

1o maggio 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20 dicembre 1976

Magyarország

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

1o maggio 2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

Universita’ ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1o maggio 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20 dicembre 1976

Österreich

1.

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.

Medizinische Fakultät einer Universität

 

1o gennaio 1994

2.

Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.

Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»

1.

Akademia Medyczna

2.

Uniwersytet Medyczny

3.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

1o maggio 2004

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1o gennaio 1986

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine»

Univerza

 

1o maggio 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)

Vysoká škola

 

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Kuopion yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1o gennaio 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1o gennaio 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 dicembre 1976

5.1.2.   Titoli di formazione di medico specializzato

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

België/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 dicembre 1976

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1o maggio 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 dicembre 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 dicembre 1976

Eesti

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1o maggio 2004

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1o gennaio 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1o gennaio 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 dicembre 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 dicembre 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 dicembre 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1o maggio 2004

Latvija

«Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1o maggio 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1o maggio 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 dicembre 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1o maggio 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1o maggio 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 dicembre 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1o gennaio 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1o maggio 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1o gennaio 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

1o maggio 2004

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1o gennaio 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1o gennaio 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 dicembre 1976

5.1.3.   Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

Paese

Anestesia

Durata minima della formazione: 3 anni

Chirurgia generale

Durata minima della formazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery


Paese

Neurochirurgia

Durata minima della formazione: 5 anni

Ostetricia e ginecologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/ Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology


Paese

Medicina generale (interna)

Durata minima della formazione: 5 anni

Oftalmologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology


Paese

Otorinolaringoiatria

Durata minima della formazione: 3 anni

Pediatria

Durata minima della formazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

Pediatría y sus áreas específicas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Kinder- und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics


Paese

Pneumologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Urologia

Durata minima della formazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/ Belgien

Pneumologie

Urologie

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology


Paese

Ortopedia

Durata minima della formazione: 5 anni

Anatomia patologica

Durata minima della formazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

Česká republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology


Paese

Neurologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Psichiatria

Durata minima della formazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry


Paese

Radiodiagnostica

Durata minima della formazione: 4 anni

Radioterapia

Durata minima della formazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie - Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology


Paese

Chirurgia plastica

Durata minima della formazione: 5 anni

Biologia clinica

Durata minima della formazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

Ireland

Plastic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische Chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 


Paese

Microbiologia-batteriologica

Durata minima della formazione: 4 anni

Biochimica

Durata minima della formazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/ Belgien

 

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 

 

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology


Paese

Immunologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Chirurgia toracica

Durata minima della formazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/ Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Immunología

Cirugía torácica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland