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Document 62013TN0663

Causa T-663/13P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013 , causa F-69/11, BF/Corte dei conti

GU C 52 del 22.2.2014, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/39


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013, causa F-69/11, BF/Corte dei conti

(Causa T-663/13P)

2014/C 52/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti)

Controinteressato nel procedimento: BF (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-69/11;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla Corte dei conti, ossia respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare BF alle spese del presente procedimento e a quelle inerenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 6 della decisione n. 45-2010, del 17 giugno 2010, riguardante le procedure di selezione dei capo unità e dei direttori;

2)

Secondo motivo, vertente su uno snaturamento di un elemento di prova, commesso dal TFP quando ha considerato che i voti attribuiti ai candidati dal Comitato di preselezione costituissero un elemento di informazione che doveva essere contenuto nella relazione di quest’ultimo trasmessa all’Autorità che ha il potere di nomina (APN);

3)

Terzo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, poiché il TFP ha violato il suo obbligo di esaminare i fatti su cui si basa per dare fondamento alla sua constatazione di irregolarità del procedimento.

4)

Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore di diritto che lede all’unità della giurisprudenza in quanto il TFP ha statuito che l’irregolarità dovuta alla mancanza della motivazione richiesta dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 45-2010 per quanto attiene alla relazione del Comitato di preselezione è tale da comportare l’annullamento delle decisioni impugnate in primo grado.


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