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Document 62013TN0663
Case T-663/13 P: Appeal brought on 16 December 2013 by the Court of Auditors of the European Union against the judgment of the Civil Service Tribunal of 17 October 2013 in Case F-69/11, BF v Court of Auditors
Causa T-663/13P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013 , causa F-69/11, BF/Corte dei conti
Causa T-663/13P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013 , causa F-69/11, BF/Corte dei conti
GU C 52 del 22.2.2014, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 52/39 |
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013, causa F-69/11, BF/Corte dei conti
(Causa T-663/13P)
2014/C 52/75
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti)
Controinteressato nel procedimento: BF (Lussemburgo, Lussemburgo)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-69/11; |
— |
accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla Corte dei conti, ossia respingere il ricorso in quanto infondato; |
— |
condannare BF alle spese del presente procedimento e a quelle inerenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 6 della decisione n. 45-2010, del 17 giugno 2010, riguardante le procedure di selezione dei capo unità e dei direttori; |
2) |
Secondo motivo, vertente su uno snaturamento di un elemento di prova, commesso dal TFP quando ha considerato che i voti attribuiti ai candidati dal Comitato di preselezione costituissero un elemento di informazione che doveva essere contenuto nella relazione di quest’ultimo trasmessa all’Autorità che ha il potere di nomina (APN); |
3) |
Terzo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, poiché il TFP ha violato il suo obbligo di esaminare i fatti su cui si basa per dare fondamento alla sua constatazione di irregolarità del procedimento. |
4) |
Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore di diritto che lede all’unità della giurisprudenza in quanto il TFP ha statuito che l’irregolarità dovuta alla mancanza della motivazione richiesta dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 45-2010 per quanto attiene alla relazione del Comitato di preselezione è tale da comportare l’annullamento delle decisioni impugnate in primo grado. |