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Document 62012CA0292

    Causa C-292/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti industriali e edili — Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente — Impianti di trattamento appropriati più vicini]

    GU C 52 del 22.2.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 52/14


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus

    (Causa C-292/12) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/98/CE - Gestione dei rifiuti - Articolo 16, paragrafo 3 - Principio di prossimità - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizione di rifiuti - Rifiuti urbani non differenziati - Rifiuti industriali e edili - Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune - Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente - Impianti di trattamento appropriati più vicini)

    2014/C 52/22

    Lingua processuale: l'estone

    Giudice del rinvio

    Tartu ringkonnakohus

    Parti

    Ricorrente: Ragn Sells AS

    Convenuta: Sillamäe Linnavalitsus

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione degli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE nonché dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di trasporto organizzato di rifiuti urbani — Requisito, previsto nei documenti relativi all’appalto, che impone al futuro concessionario di trasportare i rifiuti unicamente in due determinati impianti di trattamento dei rifiuti che operano sul territorio del comune in questione, nonostante la presenza sul mercato di altri prestatori di servizi che soddisfino i requisiti — Diritto esclusivo di trattare i rifiuti urbani — Abuso di posizione dominante

    Dispositivo

    1)

    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:

    tali disposizioni consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica nonché, eventualmente, da altri produttori nell’impianto di trattamento appropriato più vicino che è stabilito nello stesso Stato membro di tale ente;

    tali disposizioni non consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti industriali e edili prodotti sul suo territorio all’impianto di trattamento appropriato più vicino, stabilito nello stesso Stato membro di tale ente, se tali rifiuti sono destinati al recupero, qualora i produttori di detti rifiuti siano obbligati a consegnare i rifiuti a detta impresa o a consegnarli direttamente a detto impianto.

    2)

    Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.


    (1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


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