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Document 62012CA0292
Case C-292/12: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 12 December 2013 (request for a preliminary ruling from the Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — Ragn-Sells AS v Sillamäe Linnavalitsus (References for a preliminary ruling — Directive 2008/98/EC — Waste management — Article 16(3) — Principle of proximity — Regulation (EC) No 1013/2006 — Shipment of waste — Mixed municipal waste — Industrial waste and construction waste — Procedure for awarding a service concession for the collection and transport of waste produced on the territory of a municipality — Obligation for the future concessionaire to transport waste collected in the treatment facilities designated by the concession-granting authority — Nearest appropriate treatment facilities)
Causa C-292/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti industriali e edili — Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente — Impianti di trattamento appropriati più vicini]
Causa C-292/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti industriali e edili — Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente — Impianti di trattamento appropriati più vicini]
GU C 52 del 22.2.2014, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 52/14 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus
(Causa C-292/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/98/CE - Gestione dei rifiuti - Articolo 16, paragrafo 3 - Principio di prossimità - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizione di rifiuti - Rifiuti urbani non differenziati - Rifiuti industriali e edili - Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune - Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente - Impianti di trattamento appropriati più vicini)
2014/C 52/22
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tartu ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: Ragn Sells AS
Convenuta: Sillamäe Linnavalitsus
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione degli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE nonché dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di trasporto organizzato di rifiuti urbani — Requisito, previsto nei documenti relativi all’appalto, che impone al futuro concessionario di trasportare i rifiuti unicamente in due determinati impianti di trattamento dei rifiuti che operano sul territorio del comune in questione, nonostante la presenza sul mercato di altri prestatori di servizi che soddisfino i requisiti — Diritto esclusivo di trattare i rifiuti urbani — Abuso di posizione dominante
Dispositivo
1) |
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:
|
2) |
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. |