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Document 62010TN0447

Causa T-447/10: Ricorso proposto il 21 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia

GU C 346 del 18.12.2010, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/44


Ricorso proposto il 21 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia

(Causa T-447/10)

()

2010/C 346/89

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta di respingere le offerte presentate dalla ricorrente in risposta al bando di gara d’appalto con procedura aperta CG 7/09 «Appalti pubblici per la prestazione di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione» (1) e tutte le decisioni ad essa connesse adottate dalla convenuta, compresa quella di aggiudicare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori;

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni da essa sofferti a causa della procedura di gara d’appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 5 000 000;

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni da essa sofferti per la perdita di un’opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 500 000;

condannare la convenuta a pagare l’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso anche in caso di rigetto del medesimo.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della convenuta 12 luglio 2010 di respingere le sue offerte presentate in risposta ad un bando di gara d’appalto con procedura aperta CG 7/09 per servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e di aggiudicare i contratti ai concorrenti vincitori. La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa della procedura di gara d’appalto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’autorità contraente non ha osservato il divieto di discriminazione degli offerenti in quanto molti concorrenti vincitori non hanno rispettato i criteri di esclusione e ciò ha comportato una violazione degli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario (2), dell’art. 133 delle sue norme di attuazione, nonché del principio di buona amministrazione.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato le prescrizioni dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario nell’ambito di entrambi i lotti, ossia l’obbligo di motivazione, avendo rifiutato di fornire una giustificazione o una spiegazione sufficiente alla ricorrente. Nello specifico, non sono stati indicati adeguatamente le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta prescelta. Sono stati forniti unicamente un mero voto tecnico relativo all’offerta della ricorrente sotto ogni criterio nonché espressioni vaghe, mentre rispetto agli offerenti prescelti è stato soltanto indicato che la loro offerta era considerata quella di più elevata qualità.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta non ha garantito un equo trattamento a tutti gli offerenti, quando li ha invitati a visitare i suoi locali, poiché tale esercizio non ha consentito loro di competere lealmente contro il contraente che ha infine vinto l’appalto.

Infine, la ricorrente ritiene che, avendo impiegato criteri diversi da quelli consentiti a norma dell’art. 138 del regolamento finanziario, elaborando dati non forniti dalla ricorrente stessa per l’aggiudicazione e non usando i criteri connessi al vantaggio economico dell’offerta, la convenuta abbia violato l’art. 97 del regolamento finanziario e l’art. 138 delle sue norme di attuazione.


(1)  GU 2009/S 217-312293

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


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