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Document 62009CA0367
Case C-367/09: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 28 October 2010 (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen — Belgium) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau v SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Preliminary ruling — Act detrimental to the financial interests of the European Union — Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 — Article 1, Article 3(1), third subparagraph, and Articles 5 and 7 — Regulation (EEC) No 3665/87 — Articles 11 and 18(2)(c) — Meaning of economic operator — Persons who have taken part in the irregularity — Persons under a duty to take responsibility for the irregularity or to ensure that it is not committed — Administrative penalty — Direct effect — Limitation period for proceedings — Interruption)
Causa C-367/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV [Rinvio pregiudiziale — Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Artt. 1, 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Artt. 11 e 18, n. 2, lett. c) — Nozione di operatore economico — Persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità — Persone tenute a rispondere dell’irregolarità o a evitare che sia commessa — Sanzione amministrativa — Effetto diretto — Prescrizione delle azioni giudiziarie — Interruzione]
Causa C-367/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV [Rinvio pregiudiziale — Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Artt. 1, 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Artt. 11 e 18, n. 2, lett. c) — Nozione di operatore economico — Persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità — Persone tenute a rispondere dell’irregolarità o a evitare che sia commessa — Sanzione amministrativa — Effetto diretto — Prescrizione delle azioni giudiziarie — Interruzione]
GU C 346 del 18.12.2010, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/18 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV
(Causa C-367/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Artt. 1, 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Artt. 11 e 18, n. 2, lett. c) - Nozione di operatore economico - Persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità - Persone tenute a rispondere dell’irregolarità o a evitare che sia commessa - Sanzione amministrativa - Effetto diretto - Prescrizione delle azioni giudiziarie - Interruzione)
2010/C 346/29
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Convenute: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Antwerpen — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) e dell’art. 18, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Nozione di operatore economico — Soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dell’irregolarità e soggetti tenuti a rispondere dell’irregolarità o ad evitare che essa sia commessa — Prescrizione dell’azione — Interruzione
Dispositivo
1) |
Gli artt. 5 e 7 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, non vanno applicati in modo tale che una sanzione amministrativa possa essere inflitta unicamente in base a tali disposizioni, dal momento che, nell’ambito della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, l’applicazione di una sanzione amministrativa ad una categoria di soggetti richiede che, prima della commissione dell’irregolarità di cui trattasi, il legislatore dell’Unione abbia adottato una normativa settoriale che definisca siffatta sanzione e le condizioni della sua applicazione a detta categoria di soggetti o, eventualmente, qualora una simile normativa non sia stata ancora adottata a livello dell’Unione, che il diritto dello Stato membro in cui l’irregolarità in questione è stata commessa abbia previsto l’imposizione di una sanzione amministrativa alla suddetta categoria di soggetti. |
2) |
In circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui la normativa settoriale dell’Unione non prevedeva ancora l’obbligo a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci nel caso in cui una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro abbia rilasciato falsi attestati, l’art. 7 del regolamento n. 2988/95 non osta a che gli Stati membri applichino una sanzione a tale società in qualità di persona che ha «partecipato all’esecuzione dell’irregolarità» o di persona che è «tenuta a rispondere» della medesima ai sensi di detta disposizione, a condizione tuttavia che l’applicazione di una simile sanzione abbia un fondamento giuridico chiaro e inequivocabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
3) |
In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la comunicazione, ad una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza che abbia rilasciato un attestato di immissione in consumo per una specifica operazione di esportazione, di un verbale d’inchiesta che evidenzi un’irregolarità collegata a tale operazione, la trasmissione a detta società della richiesta di esibire documenti supplementari al fine di accertare l’effettività dell’immissione in consumo nonché l’invio di una lettera raccomandata di irrogazione di una sanzione a tale società per aver partecipato all’esecuzione di un’irregolarità ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95 costituiscono atti sufficientemente precisi portati a conoscenza della persona interessata ed aventi natura istruttoria o volti a perseguire l’irregolarità che, di conseguenza, interrompono la prescrizione delle azioni giudiziarie ai sensi dell’art. 3, n. 1, terzo comma, di detto regolamento. |