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Document 62009CA0227

Causa C-227/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino) — Antonino Accardo e a./Comune di Torino (Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Agenti di polizia municipale — Direttiva 93/104/CE — Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE — Direttiva 2003/88/CE — Artt. 5, 17 e 18 — Durata massima dell’orario settimanale di lavoro — Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale — Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo — Effetto diretto — Interpretazione conforme)

GU C 346 del 18.12.2010, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino) — Antonino Accardo e a./Comune di Torino

(Causa C-227/09) (1)

(Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Agenti di polizia municipale - Direttiva 93/104/CE - Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE - Direttiva 2003/88/CE - Artt. 5, 17 e 18 - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro - Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale - Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo - Effetto diretto - Interpretazione conforme)

2010/C 346/24

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti

Ricorrenti: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D’Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Convenuto: Comune di Torino

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazione degli artt. 5, 17 e 18 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) — Deroghe in tema di riposo settimanale differito e di riposo compensativo — Applicabilità agli agenti di polizia municipale

Dispositivo

1)

L’art. 17, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo, cosicché la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedirebbe che essa possa rientrare nella deroga prevista all’art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, nelle due versioni summenzionate.

2)

In circostanze come quelle di cui alla causa principale, le deroghe facoltative previste dall’art. 17 delle direttive 93/104 e 93/104 come modificata dalla direttiva 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli come i ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l’applicazione di questi ultimi dipende dal diritto interno.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


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