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Document 62008CA0185

Causa C-185/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi-Bassi) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/686/CEE — Dispositivi di protezione individuale — Decisione 93/465/CEE — Marcatura CE — Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti — Norma EN 795)

GU C 346 del 18.12.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi-Bassi) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

(Causa C-185/08) (1)

(Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione - Direttiva 89/686/CEE - Dispositivi di protezione individuale - Decisione 93/465/CEE - Marcatura «CE» - Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti - Norma EN 795)

2010/C 346/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrenti: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Convenute: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ‘s-Gravenhage — Interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18), e della decisione del Consiglio 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220, pag. 23) — Sistemi di ancoraggio contro le cadute dall’alto previsti per essere fissati durevolmente nella costruzione — Norma europea EN 795

Dispositivo

1)

Le disposizioni della norma europea 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, esse non rientrano dunque nell’ambito del diritto dell’Unione e, pertanto, la Corte non ha competenza per procedere alla loro interpretazione.

2)

Dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, né in quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un dispositivo di protezione individuale.

3)

Dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell’opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d’impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento n. 1882/2003.

4)

La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude l’apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


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