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Document 52020XG0731(03)

Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio 2020/C 251/04

ST/9320/2020/INIT

GU C 251 del 31.7.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/7


Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio

(2020/C 251/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio (1)e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio (2).

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l’inclusione nell’elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell’elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si richiama l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 1o ottobre 2020.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea


(1)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 18.

(2)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


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