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Document 52020XG0731(03)
Notice for the attention of the persons, groups and entities included on the list subject to Articles 2, 3 and 4 of Council Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, as updated by Council Decision (CFSP) 2020/1132, and to Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2020/1128 2020/C 251/04
Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio 2020/C 251/04
Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio 2020/C 251/04
ST/9320/2020/INIT
GU C 251 del 31.7.2020, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/7 |
Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio
(2020/C 251/04)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio (1)e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio (2).
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l’inclusione nell’elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell’elenco.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Si richiama l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del gruppo COMET designazioni) |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
B-1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 1o ottobre 2020.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(1) GU L 247 del 31.7.2020, pag. 18.
(2) GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1.