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Document 52020XG0731(03)

Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio 2020/C 251/04

ST/9320/2020/INIT

OJ C 251, 31.7.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/7


Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio

(2020/C 251/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio (1)e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio (2).

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l’inclusione nell’elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell’elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si richiama l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 1o ottobre 2020.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea


(1)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 18.

(2)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


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