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Document 52006XC0728(01)
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises, as amended by Commission Regulation (EC) No 364/2004 of 25 February 2004 as regards the extension of its scope to include aid for research and development (Text with EEA relevance)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 , modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 , modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 176 del 28.7.2006, pp. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/16 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 176/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XS 127/04
Stato membro: Italia
Regione: Umbria
Titolo degli aiuti: Incentivi a favore delle PMI per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
Base giuridica: Legge 27.10.1994 n. 598 art. 11 come modificato ed integrato da: legge 8.8.1995 n. 341 art. 3, legge 23.12.1999 n. 488 art. 54, legge 5.3.2001 n. 57 art. 15; Deliberazione della Giunta Regionale del 20.10.2004 n. 1585; Determinazione dirigenziale del 21.10.2004 n. 9093
Spesa annua prevista per il regime d'aiuto: EUR 7 091 000 per il 2004 ed EUR 6 000 000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006
Intensità massima dell'aiuto:
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35 % del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo; |
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60 % del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale. |
Un'ulteriore maggiorazione del 5 % è concessa qualora l'unità locale dell'impresa presso la quale si svolge il progetto di ricerca sia ubicata in area di cui all'art. 87.3.c del Trattato Ue.
Nel caso di progetti misti, comprendenti quindi sia attività di ricerca industriale che attività di sviluppo precompetitivo il contributo sarà determinato proporzionalmente in funzione della quota delle attività ammissibili sull'intero progetto ammesso
Data di applicazione:
Durata del regime:
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle PMI a fronte di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
Settore economico interessato: imprese di produzione e di servizi alla produzione operanti in uno dei seguenti settori ed in possesso dei relativi codici ATECO 2002:
C — estrazioni di minerali
con l'esclusione di
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10.1 «Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile» (tutto il gruppo) |
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10.2 «Estrazione ed agglomerazione di lignite» (tutto il gruppo) |
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10.3 «Estrazione ed agglomerazione di tora» (tutto il gruppo) |
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13.10 «Estrazione di minerali di ferro» — è esclusa tutta la classe ad eccezione delle piriti. |
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13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» — è esclusa la sola estrazione di manganese. |
D — attività manifatturiere
sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99
con l'esclusione di
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23.1 «Fabbricazione prodotti di cokeria» (tutto il gruppo) |
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24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche ed artificiali» — è esclusa tutta la categoria |
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27.10 «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)» È esclusa tutta l'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm). |
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27.22.1«Produzione di tubi senza saldatura» — È esclusa tutta la categoria. |
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27.22.2«Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» — È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm. |
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35.11.1«Cantieri navali per costruzioni metalliche» — È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.) |
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35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali» — È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico. |
E — produzione e distribuzione di energia elettrica limitatamente alle classi 40.10 e 40.30;
F costruzioni;
64 — «Poste e telecomunicazioni», limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni
72 — «Informatica ed attività connesse», ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
90 — «Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili», limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
92 — «Attività ricreative, culturali e sportive», limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif.92.20)
Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Regione dell'Umbria |
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Direzione Attività Produttive |
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Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese |
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Via Mario Angeloni 61 |
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I-06100 Perugia |