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Document 32023R1119

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1119 della Commissione del 12 gennaio 2023 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/188

GU L 148 del 8.6.2023, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1119/oj

8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1119 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una cooperazione efficace e tempestiva tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante richiede, nell’ambito delle rispettive competenze di vigilanza di tali autorità, un adeguato scambio di informazioni bidirezionale. A sostegno di tale obiettivo, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure operative standard, comprese le scadenze, per lo scambio di informazioni. Poiché le informazioni scambiate dovrebbero essere tempestive e aggiornate, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per scambiare informazioni quanto prima possibile, senza indebiti ritardi, prima della scadenza del termine massimo per l’invio.

(2)

Per garantire un’efficiente trasmissione delle informazioni alle persone di contatto interessate in seno alle autorità competenti, nonché la riservatezza delle informazioni stesse, le autorità competenti dovrebbero stilare elenchi delle persone di contatto, scambiarseli e aggiornarli regolarmente.

(3)

Al fine di garantire l’efficacia della vigilanza delle imprese di investimento su base transfrontaliera, un’adeguata tutela dei clienti e dei mercati nonché azioni correttive tempestive, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero informarsi senza indebiti ritardi riguardo a situazioni che potrebbero influire sulla stabilità finanziaria o sul funzionamento di una succursale, fornendo tutte le informazioni essenziali e pertinenti riguardo a tali situazioni.

(4)

Le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione (2). L’istituzione di formulari, modelli e procedure standard per adempiere tali obblighi di condivisione delle informazioni dovrebbe pertanto essere conforme all’ambito di applicazione e all’approccio stabiliti da tale regolamento delegato e tenere conto dei formulari, dei modelli e delle procedure standard già attuati mediante altri meccanismi, come quelli stabiliti a norma degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), evitando in tal modo duplicazioni.

(5)

Il quadro stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 specifica le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che le autorità competenti devono scambiare. Pur indicando gli elementi chiave che dovrebbero essere oggetto dello scambio di informazioni tra autorità competenti, esso non mira a limitare la portata di tale scambio di informazioni nell’ottica di promuovere un’ampia collaborazione tra le autorità competenti su base transfrontaliera.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(7)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Frequenza dello scambio di informazioni

1.   Le informazioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono messe a disposizione e aggiornate con cadenza almeno annuale. Le informazioni aggiornate sono fornite dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante entro il 30 aprile di ogni anno o, senza indebiti ritardi, a seguito di una modifica significativa.

2.   Le informazioni relative a qualsiasi caso di inosservanza dei requisiti specificati agli articoli da 3 a 6 e all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 e all’applicazione di misure di vigilanza o di altre sanzioni amministrative o misure amministrative di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono fornite senza indebiti ritardi e al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla data dell’accertamento, da parte delle autorità competenti, del caso di inosservanza, dell’applicazione della misura di vigilanza o altra misura amministrativa o dell’applicazione di una sanzione amministrativa.

3.   Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono messe a disposizione e aggiornate con cadenza almeno annuale. Le informazioni aggiornate sono fornite dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della chiusura di esercizio al 31 dicembre, o, senza indebiti ritardi, a seguito di una modifica significativa.

4.   In deroga al paragrafo 3, nel corso dell’anno civile, se le autorità competenti dello Stato membro d’origine completano la revisione e la valutazione prudenziali delle imprese di investimento effettuate in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite entro un mese dal completamento della relazione.

Articolo 2

Procedure operative per la trasmissione delle informazioni

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine gestiscono e condividono con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, per ciascuna impresa di investimento, un elenco aggiornato contenente le persone di contatto pertinenti e i relativi recapiti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti, incluse le persone di contatto per i casi di emergenza.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le proprie persone di contatto e i relativi recapiti nonché eventuali cambiamenti. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti riesaminano e aggiornano tale elenco con cadenza almeno annuale.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti si scambiano informazioni in forma scritta o elettronica e le indirizzano alle persone di contatto pertinenti indicate nell’elenco di cui al paragrafo 1, salvo se diversamente specificato dall’autorità competente che richiede le informazioni.

4.   Se le informazioni sono scambiate in forma elettronica, sono utilizzati canali di comunicazione protetti a meno che, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034 e delle norme sul trattamento dei dati personali, le autorità competenti che forniscono e ricevono le informazioni convengano, se del caso, di utilizzare canali di comunicazione non protetti.

5.   A seconda dell’urgenza di una situazione specifica, qualora le autorità competenti abbiano individuato risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dall’impresa di investimento per la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante o casi di inosservanza, le seguenti informazioni possono essere fornite oralmente prima di essere confermate in forma scritta o elettronica:

a)

informazioni relative all’inosservanza dei requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117;

b)

informazioni relative all’applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative;

c)

informazioni relative all’imposizione di sanzioni amministrative.

6.   Al ricevimento delle informazioni, le autorità competenti ne danno conferma. Qualora le informazioni siano state comunicate in forma elettronica utilizzando canali di comunicazione protetti, la conferma del ricevimento è fornita tramite lo stesso canale. Non è richiesta una conferma di ricevimento per le informazioni fornite oralmente o mediante un canale di comunicazione protetto che consente al mittente di ricevere la conferma che le informazioni sono state ricevute dal destinatario.

7.   Qualora sia stato costituito un collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle degli Stati membri ospitanti partecipino al collegio in qualità di membro o di altro partecipante conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione (5), i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano. In tali casi, le informazioni sono scambiate conformemente all’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034.

Articolo 3

Formulari standard da utilizzare per lo scambio di informazioni riguardanti le imprese di investimento operanti tramite una succursale

1.   Le informazioni di cui agli articoli da 2 a 4 e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono scambiate utilizzando il modello e il formulario di cui all’allegato.

2.   Le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, aventi un impatto significativo sulla tutela dei clienti o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, sono fornite dalle autorità competenti di detto Stato membro ospitante nella forma ritenuta idonea dalle predette autorità.

3.   Le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 e le informazioni relative all’applicazione di misure di vigilanza o di altre misure amministrative o sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono fornite nella forma ritenuta idonea dall’autorità competente che le comunica.

Articolo 4

Richieste di informazioni riguardanti i fornitori di servizi transfrontalieri

1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l’impresa di investimento svolge attività in regime di libera prestazione di servizi, che chiedono alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di fornire le informazioni riguardanti tali servizi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/1117:

a)

presentano la richiesta di informazioni in forma scritta o elettronica alla persona di contatto pertinente indicata nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

indicano un termine di tempo ragionevole entro il quale la risposta dovrebbe essere disponibile.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni senza indebiti ritardi e compiono ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riescono a rispondere entro tale termine, dette autorità competenti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti richiedenti il termine entro il quale forniranno le informazioni.

Articolo 5

Richieste di informazioni ad hoc

1.   Qualsiasi altra richiesta di informazioni ad hoc non specificate nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 è trasmessa in forma scritta o elettronica alle persone di contatto pertinenti indicate nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti che presentano una richiesta di cui al paragrafo 1 spiegano in che modo le informazioni dovrebbero facilitare la vigilanza o il monitoraggio di un’impresa di investimento o la protezione della stabilità del sistema finanziario.

3.   Le autorità competenti che hanno richiesto le informazioni indicano un termine di tempo ragionevole entro il quale la risposta dovrebbe essere disponibile tenendo conto della natura e dell’urgenza della richiesta e delle informazioni che ne costituiscono l’oggetto.

4.   Le autorità competenti che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni senza indebiti ritardi e compiono ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riescono a rispondere entro tale termine, dette autorità competenti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti richiedenti il termine entro il quale forniranno le informazioni.

5.   Se le informazioni richieste non sono disponibili, le autorità competenti che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 lo comunicano alle autorità competenti che l’hanno presentata.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1117, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Modello per lo scambio di informazioni riguardanti le imprese di investimento che le autorità competenti dello Stato membro d’origine devono fornire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che vigilano su una succursale:

Autorità competente

Testo libero

Nome dell’impresa di investimento

Testo libero

Data di riferimento (GG/MM/AAAA)

Data di riferimento per le informazioni

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA)

Data in cui le informazioni sono fornite alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no)

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello del gruppo di imprese di investimento.

Persona di contatto presso le autorità competenti dello Stato membro d’origine

Nome e recapiti della persona che fornisce informazioni per eventuali domande di follow-up

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57 di tale regolamento

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello nello scambio di informazioni periodico e conformemente all’articolo 1, paragrafo 2.

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, di eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, di eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034

Valore dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Valore risultante dalla segnalazione a fini di vigilanza.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Dichiarazione che indichi se il valore segnalato alla riga precedente è stato fissato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero che indichi la base del calcolo dei requisiti di fondi propri.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Valore di eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e i motivi alla base di tale imposizione

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Valore risultante dalla segnalazione a fini di vigilanza.

Testo libero che illustri i motivi alla base dell’imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Valore di eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Valore risultante dalla segnalazione a fini di vigilanza.

Testo libero che illustri i motivi alla base dell’imposizione degli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, dei requisiti in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello nello scambio di informazioni periodico e conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, dei requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento

Riferimenti giuridici: articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello nello scambio di informazioni periodico e conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Sintesi della valutazione complessiva, effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine, del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell’impresa di investimento

Riferimenti giuridici: articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Sintesi della valutazione di eventuali rischi sostanziali secondo quanto emerso dalla revisione e dalla valutazione prudenziali effettuate a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 o da qualsiasi altra attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine

Riferimenti giuridici: articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Informazioni aggiuntive da scambiare per quanto riguarda la gestione e la proprietà dell’impresa di investimento e la preparazione alle situazioni di emergenza

Riferimenti giuridici: articolo 2, paragrafo 1, e articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

1.

Struttura organizzativa attuale (organigramma) dell’impresa di investimento che comprende le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.

2.

Recapiti di emergenza di persone all’interno delle autorità competenti incaricate di gestire le situazioni di emergenza e le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Informazioni aggiuntive che devono fornire le autorità competenti dello Stato membro d’origine che esercitano la vigilanza sulle imprese di investimento non identificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117..

1.

La struttura dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza, compresa l’attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale.

2.

L’elenco degli azionisti e dei soci con partecipazioni qualificate.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.


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