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Document 32020R2156

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione del 14 ottobre 2020 che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/6929

    GU L 431 del 21.12.2020, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2156/oj

    21.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 431/25


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2156 DELLA COMMISSIONE

    del 14 ottobre 2020

    che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione (2) istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, ossia definisce l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e stabilisce una metodologia comune per calcolarlo.

    (2)

    L’adesione degli Stati membri al sistema è facoltativa. Gli Stati membri che aderiscono al sistema comune dovrebbero attuarlo conformemente al presente regolamento e al regolamento delegato 2020/2155.

    (3)

    Le modalità tecniche per l’attuazione efficace di tale sistema comune facoltativo a livello di Unione devono essere precisate in un atto di esecuzione.

    (4)

    La valutazione della predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari all’intelligenza nell’ambito del sistema di indicatore ai fini del rilascio di un certificato di predisposizione all’intelligenza dovrebbe essere effettuata da esperti qualificati o accreditati che possono essere liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di imprese private.

    (5)

    Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, gli esperti accreditati per la certificazione della prestazione energetica degli edifici, per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, e di riscaldamento o condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, nonché per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero poter essere considerati competenti a valutare anche la predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all’intelligenza.

    (6)

    Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza dovrebbero essere autorizzati ad effettuare una fase di prova secondo le disposizioni dettagliate di cui al presente regolamento. Non sono ritenuti necessari atti normativi per tale fase di prova, a meno che uno Stato membro non ritenga che il contesto nazionale lo richieda. Durante la fase di prova si dovrebbe consentire di raccogliere riscontri per adattare le modalità di attuazione del sistema e preparare la revisione del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2020/2155.

    (7)

    L’attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza dovrebbe consentire ai proprietari degli edifici o delle unità immobiliari o ad altri portatori di interessi collegati all’edificio o all’unità immobiliare, quali i gestori degli impianti, di valutare la predisposizione dei loro edifici o unità immobiliari all’intelligenza. Tuttavia un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza dovrebbe essere rilasciato solo sulla base di una valutazione effettuata da un esperto qualificato o accreditato.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 26 della direttiva 2010/31/UE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2155.

    Si applica inoltre la seguente definizione:

    «modalità dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza»: le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza istituito dal regolamento delegato (UE) 2020/2155.

    Articolo 3

    Accreditamento e qualifica degli esperti dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza

    1.   Qualora decidano di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli Stati membri possono decidere che gli esperti accreditati o qualificati per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, o per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE, sono competenti anche per il rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di fissare prescrizioni supplementari per la qualifica degli esperti ai fini del rilascio dei certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza, in particolare per quanto concerne la loro formazione.

    2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle qualifiche degli esperti incaricati di valutare la predisposizione all’intelligenza.

    3.   Se del caso, gli Stati membri possono mettere a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare gli stessi strumenti previsti per gli esperti in materia di certificazione della prestazione energetica e di ispezioni a norma dell’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE.

    Articolo 4

    Emissione del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza e condizioni d’uso

    1.   Qualsiasi operatore economico può chiedere agli esperti di cui all’articolo 3 una valutazione e un certificato relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza dell’edificio o dell’unità immobiliare in questione.

    2.   L’esperto verifica l’affidabilità delle informazioni raccolte per valutare la predisposizione dell’edificio o dell’unità immobiliare all’intelligenza e per il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza.

    3.   Se del caso, al momento di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza, l’esperto può tener conto di altri indicatori regionali o nazionali e dei relativi metodi di valutazione.

    4.   Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo in base alla valutazione di un esperto qualificato o accreditato.

    5.   Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza comprende gli elementi elencati nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/2155.

    6.   Il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è valido al massimo dieci anni. Tuttavia, in caso di modifica significativa in un edificio o un’unità immobiliare, tale da incidere sulla valutazione iniziale della predisposizione all’intelligenza, è raccomandato un nuovo certificato.

    Articolo 5

    Abbinamento con la certificazione della prestazione energetica e con i regimi di ispezione

    1.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono abbinare il rilascio del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica o con il regime per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria, degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o con il loro sistema di audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE.

    2.   Gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatoria l’abbinamento di tali sistemi, nel qual caso il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato ogni volta che è necessario rilasciare un attestato di prestazione energetica o che si deve procedere ad un’ispezione o un audit; oppure possono decidere che l’abbinamento sia facoltativo, nel qual caso il certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza è rilasciato solo su richiesta dell’operatore economico.

    3.   Gli Stati membri, se scelgono di abbinare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza con il sistema di certificazione della prestazione energetica, di ispezione o di audit energetico, possono avvalersi del sistema di controllo indipendente già in funzione per tale sistema.

    Articolo 6

    Autovalutazione

    1.   Entro il 1o aprile 2021 la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web un quadro che consente ai proprietari e agli utenti di edifici e agli altri portatori di interessi di valutare la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza. Gli Stati membri possono adattare o integrare il quadro per usarlo nel contesto nazionale.

    2.   La valutazione della predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza da parte dei proprietari o degli utenti dell’edificio o di altri portatori di interessi senza l’intervento di un esperto non può comportare il rilascio di un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza.

    Articolo 7

    Monitoraggio e promozione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza

    1.   Se gli Stati membri decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza, gli esperti che operano nel territorio del rispettivo Stato membro o dei rispettivi Stati membri comunicano alle autorità nazionali o, se del caso, regionali dei rispettivi Stati membri i dati sui certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza che rilasciano, conformemente all’allegato del presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema trasmettono ogni anno alla Commissione il numero di certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza rilasciati sul loro territorio e le relative statistiche, secondo quanto stabilito nell’allegato del presente regolamento.

    3.   Previa consultazione con gli Stati membri, con gli esperti e i portatori di interessi e sulla base dei dati forniti dagli esperti, la Commissione monitora la diffusione sul mercato del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.

    4.   Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono adottare misure supplementari per promuoverne l’adozione. Le misure possono essere definite e comunicate nel contesto delle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste all’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE.

    Articolo 8

    Prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza

    1.   Gli Stati membri possono avviare una fase di prova non vincolante del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza a livello nazionale.

    2.   Le fasi di prova nazionali possono iniziare dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   Gli Stati membri che effettuano una fase di prova a livello nazionale presentano alla Commissione una relazione sui riscontri ricevuti fino a 6 mesi dopo la conclusione della fase di prova.

    4.   Tutti le modalità delle fasi di prova nazionali sono definite dagli Stati membri. Esse comprendono, tra l’altro, la durata, l’introduzione graduale, i tipi di edifici e le zone geografiche interessati, gli aspetti del quadro dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza che sono sottoposti a prova, le modalità di raccolta dei riscontri, i criteri per la scelta degli esperti che effettuano le valutazioni dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza, la decisione di istituire o meno un sistema di controllo indipendente nella fase di prova, la decisione di rilasciare o meno certificati durante la fase di prova e di metterli o meno a disposizione degli operatori economici e, se del caso, la designazione di un soggetto terzo per gestire la fase di prova.

    5.   Al termine delle fasi di prova nazionali gli Stati membri esaminano i risultati e decidono se attueranno il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.

    6.   Gli Stati membri che prevedono di attuare una fase di prova nazionale informano prima la Commissione, indicando anche le modalità applicabili.

    7.   La Commissione sostiene gli Stati membri che attuano una fase di prova dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza a livello nazionale fornendo il quadro di riferimento di cui all’articolo 6 del presente regolamento e incoraggiando lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

    8.   In consultazione con gli Stati membri, la Commissione monitora le fasi di prova del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.

    9.   Gli Stati membri che scelgono di condurre la fase di prova possono includere nella relazione alla Commissione un’analisi o una valutazione dei dati raccolti dai propri esperti nazionali. Tali analisi o valutazioni nazionali sono prese in considerazione dalla Commissione allo scopo di sviluppare ulteriormente l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e la relativa metodologia.

    Articolo 9

    Revisione

    Se opportuno, la Commissione può rivedere il presente regolamento entro il 1o gennaio 2026 alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti nell’applicazione.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell’Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza (cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    Monitoraggio dell’attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza

    1.   

    Per ciascun certificato rilasciato gli esperti comunicano alle autorità nazionali o, se pertinente, regionali i dati relativi alle seguenti categorie, se disponibili:

    a)

    il tipo di edificio o di unità immobiliare;

    b)

    la metratura utile totale dell’edificio o dell’unità immobiliare;

    c)

    la classe di predisposizione all’intelligenza;

    d)

    il punteggio complessivo di predisposizione all’intelligenza;

    e)

    i punteggi di predisposizione all’intelligenza relativi alle tre funzionalità chiave per la predisposizione all’intelligenza indicate nell’allegato I bis della direttiva 2010/31/UE e nel regolamento delegato (UE) 2020/2155;

    f)

    i punteggi di predisposizione all’intelligenza per quanto riguarda i criteri d’impatto dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/2155.

    2.   

    Gli Stati membri possono scegliere l’approccio più efficace per consentire la raccolta di tali dati. Se disponibile, possono avvalersi della propria banca dati degli attestati di prestazione energetica.

    3.   

    Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui dati raccolti conformemente alle disposizioni di cui al punto 1. La relazione annuale alla Commissione comprende almeno i seguenti elementi, se disponibili:

    a)

    il numero totale di certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza rilasciati, la distribuzione complessiva delle classi di predisposizione all’intelligenza conformemente all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/2155 e le statistiche sulla prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari per cui sono stati rilasciati certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza;

    b)

    le statistiche sugli edifici per i quali sono stati emessi certificati relativi all’indicatore di predisposizione all’intelligenza nell’anno di riferimento, compresa la percentuale di certificati per:

    (1)

    edifici residenziali e non residenziali;

    (2)

    abitazioni monofamiliari;

    (3)

    condomini multifamiliari;

    (4)

    edifici non residenziali con una metratura utile totale pari o inferiore a 1 000 m2;

    (5)

    edifici non residenziali con una metratura utile totale superiore a 1 000 m2;

    c)

    la distribuzione delle classi di predisposizione all’intelligenza, conformemente all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/2155, per ciascuna delle seguenti categorie di edifici:

    (1)

    abitazioni monofamiliari;

    (2)

    condomini multifamiliari;

    (3)

    edifici non residenziali con una metratura utile totale pari o inferiore a 1 000 m2;

    (4)

    edifici non residenziali con una metratura utile totale superiore a 1 000 m2.

    4.   

    Ove consentito dai dati disponibili, gli Stati membri possono fornire statistiche più dettagliate, operando una distinzione tra tipi di edifici quali gli edifici scolastici, le strutture sanitarie o gli edifici appartenenti al patrimonio culturale.


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