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Document 32009R1266
Commission Regulation (EU) No 1266/2009 of 16 December 2009 adapting for the tenth time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009 , che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009 , che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 339 del 22.12.2009, pp. 3–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32014R0165
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22.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce che l’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, prova, montaggio e controllo, alle prescrizioni degli allegati I, I B e II di tale regolamento. |
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(2) |
L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce che gli Stati membri accordano l’omologazione a ogni modello di tachigrafo digitale conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I B di tale regolamento. |
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(3) |
L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce che l’apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli del caso immatricolati in uno Stato membro. |
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(4) |
L’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo del tachigrafo digitale. |
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(5) |
Al fine di migliorare e potenziare il tachigrafo digitale per ridurre gli oneri amministrativi per l’industria e garantire informazioni affidabili sui periodi di guida e di riposo sia agli operatori di trasporto che alle autorità nazionali di controllo, è necessario adeguare l’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 al progresso tecnico. |
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(6) |
Il presente regolamento non impedisce tuttavia agli Stati membri di omologare apparecchiature conformi alle prescrizioni in esso contenute anche anteriormente alla data di applicazione dello stesso al fine di favorire una rapida commercializzazione di apparecchi di controllo più sicuri. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di omologare i software che consentono di migliorare i tachigrafi digitali esistenti affinché questi ultimi soddisfino le prescrizioni del regolamento. |
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(7) |
Il presente regolamento non richiede la sostituzione dei tachigrafi digitali in funzione montati prima della data di applicazione dello stesso. |
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(8) |
I costruttori dei tachigrafi digitali hanno dichiarato di essere disposti a concedere a tutte le parti l’accesso ai diritti di proprietà intellettuale che dovessero rivelarsi essenziali, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e su una base di reciprocità. |
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(9) |
Al fine di agevolare l’omologazione incrociata di singoli componenti omologati e garantire che i nuovi costruttori di apparecchi di controllo (tachigrafo digitale), o di componenti degli stessi, possano entrare liberamente sul mercato, è necessario concordare l’applicazione di standard internazionali per le interfacce tecniche tra i differenti componenti. |
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(10) |
Per aiutare gli operatori e le imprese di trasporto a rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), è opportuno aumentare il numero di blocchi di un’impresa. |
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(11) |
Per garantire un’adeguata applicazione della normativa e un effettivo controllo dei veicoli e allo scopo di identificare i conducenti, è opportuno integrare nel tachigrafo digitale una serie più ampia di caratteri. |
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(12) |
Per coadiuvare l’industria, i costruttori e gli organismi di controllo a identificare i costruttori attualmente presenti sul mercato e a distinguere i paesi e i codici pertinenti sulla base dei simboli utilizzati sui veicoli nel traffico internazionale, come stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale (Convenzione di Vienna, 1968), i laboratori competenti per le prove di interoperabilità dovrebbero detenere appositi elenchi di simboli e metterli a disposizioni su un sito web pubblico. |
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(13) |
Al fine di assistere le imprese di trasporto su strada ad ottemperare all’obbligo giuridico di registrare informazioni utili ai fini del rispetto delle norme è opportuno definire specifiche comuni applicabili alle prove per la carta usata per la stampa da utilizzare ai fini dell’omologazione. |
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(14) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, e quindi i costi, sostenuti dagli operatori e dai conducenti che utilizzano il tachigrafo digitale, è opportuno semplificare le disposizioni di montaggio, attivazione, calibratura e controllo degli apparecchi e indirizzarle specificamente ed esclusivamente ai veicoli usati per attività che rientrano nel campo di applicazione delle norme sulle ore di guida del conducente di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (3). |
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(15) |
Durante le ispezioni periodiche, o in altre occasioni in cui è necessario sottoporre a verifica, calibratura, riparazione o ispezione l’apparecchio di controllo, è opportuno che le officine verifichino l’eventuale presenza o utilizzazione di dispositivi di manipolazione e che registrino e conservino prova di anomalie, comprese l’assenza dei sigilli o la rimozione degli stessi. |
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(16) |
È opportuno che solo i tachigrafi digitali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 o N3, quali definite dall’allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (4), registrino automaticamente le anomalie per superamento della velocità. |
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(17) |
A seguito della relazione predisposta dal Centro comune di ricerca (Report on the attacks to security of the digital tachograph and on the risk associated with the introduction of adaptors to be fitted into light vehicles – Relazione sugli attacchi alla sicurezza dei tachigrafi digitali e sui rischi connessi all’introduzione di adattatori da installare sui veicoli leggeri), è opportuno che la comunicazione di dati elettronici tra la fonte di movimento del veicolo e il sensore di movimento sia protetta contro le manomissioni, ad esempio mediante l’uso di magneti, e che i dati sul movimento del veicolo siano confermati da fonti ulteriori e indipendenti (esterne ed interne). |
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(18) |
Per garantire l’integrità e l’affidabilità della sicurezza del sistema del tachigrafo digitale è essenziale assicurare che le carte tachigrafiche rilasciate ai conducenti siano uniche. Al fine di impedire che i conducenti possano possedere o richiedere più di una carta valida, è opportuno che esista un sistema elettronico di scambio di dati tra gli Stati membri. |
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(19) |
È opportuno chiarire e semplificare l’interfaccia uomo-macchina per l’immissione manuale delle attività, quando i conducenti non hanno utilizzato il veicolo e, in tale periodo, non hanno potuto registrare le loro attività sulla carta del conducente. |
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(20) |
È utile che i conducenti dispongano di informazioni complementari opzionali sul dispositivo di visualizzazione del tachigrafo digitale e che siano soppressi gli avvisi quando le attività del veicolo non rientrano nel campo di applicazione della normativa. |
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(21) |
I tempi necessari a trasferire i dati dall’apparecchio di controllo dovrebbero essere ridotti migliorando le interfacce tecniche. |
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(22) |
Al fine di mantenere l’affidabilità del sistema in previsione dell’obsolescenza dei meccanismi di sicurezza attualmente in uso, è necessario adottare misure di emergenza per garantire la continuità del processo di omologazione dell’apparecchio di controllo. |
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(23) |
Per garantire che nel corso dei controlli su strada possano essere determinati i modi e i dati “reali” di guida, è opportuno semplificare il calcolo dei tempi di guida e l’arrotondamento a un minuto dei periodi di attività. |
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(24) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
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(25) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3821/85, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011. Tuttavia i punti 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 e 13 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2012 e i punti 7.2, 7.3 e 7.5 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
ALLEGATO
L’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:
1. MODIFICHE AL CAPITOLO I (DEFINIZIONI)
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1.1 |
La definizione f) è sostituita dalla seguente:
«f) “calibratura”: l’aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nei dati memorizzati. Tali parametri comprendono l’identificazione del veicolo (VIN, VRN e Stato membro di immatricolazione) e le caratteristiche del veicolo [w, k, l, dimensioni dei pneumatici, regolazione del limitatore di velocità (se applicabile), ora corrente (UTC), valore corrente dell’odometro]. Qualsiasi aggiornamento o conferma esclusivamente dell’ora UTC sono considerati regolazione dell’ora e non calibratura, purché ciò non sia in contrasto con il requisito 256. La calibratura di un apparecchio di controllo richiede l’impiego di una carta dell’officina;» |
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1.2 |
La definizione l) è sostituita dalla seguente:
«l) “carta dell’azienda”: una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro al proprietario o detentore di veicoli muniti di apparecchio di controllo; la carta dell’azienda identifica l’impresa e consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati memorizzati nell’apparecchio di controllo su cui tale impresa ha attivato un blocco o su cui nessuna impresa ha attivato un blocco» |
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1.3 |
La definizione s) è sostituita dalla seguente:
«s) “trasferimento”: la copia, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati registrati nella memoria di dati del veicolo o nella memoria della carta tachigrafica necessari per accertare la conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006. I costruttori delle unità elettroniche di bordo (tachigrafo digitale) e i costruttori di apparecchiature destinate al trasferimento di file di dati adottano tutti i provvedimenti ragionevoli per garantire che il trasferimento dei dati in questione avvenga in modo da causare ritardi minimi all’attività delle aziende di trasporto o dei conducenti. Il trasferimento non deve alterare o cancellare i dati memorizzati. Il trasferimento del file relativo alla velocità può non essere necessario per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 561/2006, ma può essere usato per altri scopi, ad esempio per accertare le cause di un incidente.» |
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1.4 |
Nella nota a piè di pagina 1) alle definizioni «n» e «p» è aggiunto il seguente paragrafo:
«Ai fini del calcolo del periodo di guida continuo e del periodo cumulato di interruzione si possono utilizzare metodi alternativi per sostituire le presenti definizioni qualora esse risultino superate a seguito di modifiche di altri atti legislativi pertinenti.». |
2. MODIFICHE AL CAPITOLO II (CARATTERISTICHE GENERALI)
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2.1 |
Dopo il requisito 001 è inserito il seguente nuovo requisito:
«Requisito 001 bis L’interfaccia tra il sensore di movimento e le unità di bordo deve essere conforme alla norma ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006». |
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2.2 |
Il requisito 010 è modificato come segue:
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2.3 |
Il testo del secondo trattino del requisito 011 è sostituito dal seguente:
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3. MODIFICHE AL CAPITOLO III (FUNZIONI E REQUISITI)
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3.1 |
Dopo il requisito 019 è inserito il seguente requisito:
«Requisito 019 bis Al fine di individuare una manipolazione dei dati di movimento, le informazioni provenienti dal sensore di movimento devono essere confermate da informazioni sul movimento del veicolo provenienti da una o più fonti indipendenti dal sensore di movimento.» |
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3.2 |
Il requisito 028 è sostituito dal seguente:
«Requisito 028 La data e l’ora UTC sono usate per datare tutti i dati dell’apparecchio di controllo (registrazioni, scambio di dati) e per tutti i documenti stampati di cui all’appendice 4 “Documenti stampati”» |
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3.3 |
Il requisito 029 è sostituito dal seguente:
«Requisito 029 Al fine di visualizzare l’ora locale, è possibile regolare l’ora visualizzata in intervalli di mezz’ora. Non sono possibili altre regolazioni diverse dai multipli positivi o negativi della mezzora.» |
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3.4 |
Il requisito 040 è soppresso. |
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3.5 |
I requisiti 038, 041 e 042 sono sostituiti dai seguenti:
«Requisito 038 Il primo cambio di attività verso RIPOSO o DISPONIBILITÀ che si verifica entro 120 secondi dalla selezione automatica di LAVORO dovuta all’arresto del veicolo si considera avvenuto al momento dell’arresto del veicolo (annullando eventualmente la selezione di LAVORO).» «Requisito 041 Dato un intervallo di un minuto, se GUIDA è registrata come attività del minuto immediatamente precedente e del minuto immediatamente successivo, l’intero minuto viene considerato come GUIDA.» «Requisito 042 Dato un intervallo di un minuto non considerato come GUIDA in base al precedente requisito 041, l’intero minuto viene considerato come attività dello stesso tipo di quella continua di maggiore durata verificatasi entro tale minuto (o, nel caso di più attività di pari durata, dell’ultima di esse).» |
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3.6 |
I requisiti 050, 050 bis e 050 ter sono sostituiti dai seguenti:
«Requisito 050 I luoghi in cui iniziano e/o terminano i periodi di lavoro giornalieri devono poter essere immessi mediante comandi dei menu. Se durante un intervallo di un minuto viene immesso più di uno di tali dati, viene conservata esclusivamente la registrazione dell’ultima immissione di inizio e dell’ultima immissione di fine effettuate in tale intervallo.» «Requisito 50 bis All’atto dell’inserimento della carta del conducente (o dell’officina), ed esclusivamente in tale momento, l’apparecchio di controllo consente l’immissione manuale di attività. L’immissione manuale è possibile, se richiesta, all’atto del primo inserimento di una carta del conducente (o dell’officina) preventivamente inutilizzata. L’immissione manuale di attività deve essere effettuata utilizzando l’ora locale e valori di data del fuso orario (regolazione UTC) fissati per l’unità elettronica del veicolo. Al momento di inserire una carta del conducente o dell’officina il titolare della carta vedrà comparire le seguenti informazioni:
L’immissione di attività è possibile ma è soggetta alle seguenti restrizioni:
Non è consentita la sovrapposizione reciproca nel tempo di tali attività. La procedura di immissione manuale dei dati sulle attività deve comprendere tutte le fasi consecutive necessarie per inserire, per ciascuna attività, il tipo, l’ora di inizio e l’ora di fine. Per ogni parte del periodo compreso tra l’ultima estrazione della carta e l’inserimento della carta in corso, il titolare della carta ha la possibilità di non dichiarare alcuna attività. Nel corso dell’immissione manuale di attività correlate all’inserimento della carta il titolare della carta, se del caso, ha la possibilità di indicare:
Se viene inserito un luogo, l’informazione è registrata nella carta tachigrafica. Le immissioni manuali sono interrotte:
Sono consentite ulteriori interruzioni, ad esempio dopo un periodo di inattività dell’utente. In caso di interruzione delle immissioni manuali, l’apparecchio di controllo convalida tutte le indicazioni complete di luogo e attività già inserite (che indichino senza ambiguità un luogo e un’ora o un tipo di attività e un’ora di inizio e di fine). Qualora venga inserita una seconda carta del conducente o dell’officina mentre è in corso l’immissione manuale di dati di attività relative alla carta precedentemente inserita, tale immissione manuale può essere completata prima che abbia inizio l’immissione manuale dei dati relativi alla seconda carta. Il titolare della carta ha la possibilità di effettuare l’immissione manuale di dati secondo la seguente procedura minima: immissione manuale di attività in ordine cronologico per il periodo compreso tra l’ultima estrazione della carta e l’inserimento in corso. L’inizio della prima attività è fissato al momento dell’estrazione della carta. Per ciascuna immissione di dati successiva l’ora di inizio deve essere fissata in modo da seguire immediatamente l’ora di fine dell’immissione di dati precedente. Per ciascuna attività devono essere selezionati il tipo e l’ora di fine. La procedura è completata quando l’ora in cui termina un’attività inserita manualmente corrisponde all’ora di inserimento della carta. L’apparecchio di controllo può quindi consentire facoltativamente al titolare della carta di modificare ogni attività inserita manualmente, fino alla conferma mediante un apposito comando. Successivamente tali modifiche non sono più consentite.» «Requisito 50 ter L’apparecchio di controllo deve consentire al conducente di inserire, in tempo reale, le due condizioni particolari seguenti:
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3.7 |
Il requisito 065 è sostituito dal seguente:
«Requisito 065 Questa anomalia si attiva ad ogni superamento della velocità autorizzata. Il presente requisito si applica esclusivamente ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 o N3, quali definite all’allegato II della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». |
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3.8 |
Dopo il requisito 067 è inserito il seguente testo
«9.9 bis. Anomalia “dati contrastanti sul movimento del veicolo” Requisito 067 bis Questa anomalia si attiva quando una misurazione della velocità zero è contraddetta da un’informazione sul movimento proveniente da almeno una fonte indipendente per un periodo di tempo ininterrotto superiore a un minuto Requisito 067 ter Se l’unità elettronica di bordo è in grado di ricevere o elaborare valori della velocità provenienti da una fonte esterna indipendente di informazione sul movimento, l’anomalia può inoltre attivarsi se tali valori di velocità contraddicono in modo significativo per più di un minuto quelli elaborati a partire dal segnale di velocità inviato dal sensore di movimento». |
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3.9 |
Al requisito 094 dopo l’anomalia «errore dei dati di movimento» è inserita la seguente voce:
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3.10 |
Il requisito 104 è sostituito dal seguente:
«Requisito 104 L’apparecchio di controllo registra e memorizza nella sua memoria i dati seguenti relativi agli ultimi 255 blocchi di un’azienda:
dati precedentemente bloccati mediante un blocco rimosso dalla memoria a seguito del raggiungimento dei limiti di cui sopra sono considerati non bloccati». |
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3.11 |
Dopo il requisito 109 bis, è inserito il seguente requisito:
«Requisito 109 ter L’anomalia “dati contrastanti sul movimento del veicolo” non viene registrata sulle carte del conducente o dell’officina.» |
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3.12 |
Il requisito 114 bis è sostituito dal seguente:
«Requisito 114 bis Il dispositivo di visualizzazione deve gestire i caratteri specificati nell’appendice 1, capitolo 4, “Insiemi di caratteri” Il dispositivo di visualizzazione può usare caratteri semplificati (ad es., le lettere accentate possono apparire senza l’accento, o le lettere minuscole possono apparire come maiuscole).». |
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3.13 |
Il requisito 121 è sostituito dal seguente:
«Requisito 121 In assenza di altre informazioni da visualizzare, l’apparecchio di controllo visualizza, nell’impostazione predefinita, le seguenti informazioni:
Informazioni relative al conducente:
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3.14 |
Il requisito 127 è sostituito dal seguente:
«Requisito 127 Deve essere possibile visualizzare selettivamente, a richiesta:
Facoltativamente:
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3.15 |
Il requisito 133 bis è sostituito dal seguente:
«Requisito 133 bis La stampante deve poter stampare i caratteri specificati nell’appendice 1, capitolo 4, “Insiemi di caratteri”». |
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3.16 |
Il requisito 136 è sostituito dal seguente:
«Requisito 136 La carta usata per la stampa deve recare il marchio di omologazione pertinente e l’indicazione del tipo o dei tipi di apparecchio di controllo con cui può essere utilizzata.» |
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3.17 |
Dopo il requisito 136 è inserito il seguente requisito:
«Requisito 136 bis I documenti stampati devono rimanere chiaramente leggibili e identificabili in condizioni normali di conservazione, per quanto riguarda l’intensità luminosa, l’umidità e la temperatura, per almeno due anni. Requisito 136 ter La carta usata per la stampa deve essere quantomeno conforme alle specifiche di prova riportate nel sito web del laboratorio incaricato di effettuare le prove di interoperabilità, come indicato nel requisito 278. Requisito 136 quater Qualsiasi modifica o aggiornamento delle specifiche di cui al precedente paragrafo possono essere apportati soltanto dopo che il laboratorio incaricato abbia consultato il costruttore del tachigrafo digitale omologato dell’unità elettronica di bordo nonché le autorità che hanno rilasciato l’omologazione.». |
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3.18 |
Il requisito 141 è sostituito dal seguente:
«Requisito 141 L’apparecchio di controllo invia un segnale di avviso al conducente 15 minuti prima del superamento del periodo massimo di guida continuo consentito e al momento in cui tale limite viene superato.» |
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3.19 |
Il requisito 145 è sostituito dal seguente:
«Requisito 145 In quest’ultimo caso devono recare il simbolo “T”» |
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3.20 |
Dopo il requisito 161, è inserito il seguente requisito:
«Requisito 161 bis I sensori di movimento:
dispongono di un elemento di rilevazione protetto dai campi magnetici o immune agli stessi.» |
4. MODIFICHE AL CAPITOLO V (MONTAGGIO)
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4.1 |
Al requisito 239 viene aggiunta la seguente frase:
«La consegna di parti dell’apparecchio di controllo aventi attinenza con la sicurezza può essere limitata se necessario durante la certificazione della sicurezza.». |
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4.2 |
Il requisito 243 è sostituito dal seguente:
«Requisito 243 I costruttori di veicoli o i montatori procedono all’attivazione dell’apparecchio di controllo montato sul veicolo al più tardi prima che esso sia adibito agli usi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006.». |
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4.3 |
I requisiti 248 e 249 sono sostituiti dai seguenti:
«Requisito 248 Dopo il montaggio occorre procedere alla calibratura. La prima calibratura non deve necessariamente includere l’inserimento del numero di immatricolazione del veicolo (VRN) qualora esso non sia noto all’officina autorizzata che procede alla calibratura. In queste circostanze, ed esclusivamente in tale momento, il proprietario del veicolo può inserire il VRN utilizzando la carta dell’azienda prima di adibire il veicolo agli usi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 (ad esempio utilizzando i comandi mediante una struttura di menù appropriata dell’interfaccia uomo-macchina dell’unità elettronica di bordo del veicolo) (1). L’aggiornamento o la conferma di tali dati sono possibili esclusivamente utilizzando una carta dell’officina. Requisito 249 Una targhetta di montaggio chiaramente visibile viene apposta sull’apparecchio di controllo in un punto facilmente visibile e accessibile dopo la verifica in sede di primo montaggio. Nei casi in cui ciò non sia possibile la targhetta viene affissa in posizione facilmente visibile sul montante “B” del veicolo. Nel caso dei veicoli sprovvisti di montante “B” a targhetta di montaggio viene apposta sul telaio della portiera dal lato del conducente del veicolo e deve essere chiaramente visibile in tutti i casi. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un’officina autorizzati deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente». |
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4.4 |
Requisito 250. Il sesto trattino è sostituito dal seguente:
«data in cui sono stati misurati il coefficiente caratteristico del veicolo e la circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote» |
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4.5 |
Dopo il requisito 250, è inserito il seguente requisito:
«Requisito 250 bis Esclusivamente per i veicoli delle classi M1 e N1 provvisti di adattatore conformemente al regolamento (CE) n. 68/2009 (2), e qualora non sia possibile indicare tutte le informazioni necessarie, come indicato nel requisito 250, può essere utilizzata una (seconda) targhetta aggiuntiva. In questi casi la targhetta aggiuntiva deve recare le informazioni di cui ai quattro ultimi trattini del requisito 250. La targhetta aggiuntiva, se utilizzata, deve essere apposta a fianco o vicino alla targhetta principale, di cui al requisito 250, e deve avere lo stesso livello di protezione. La seconda targhetta, inoltre, deve recare il nome, l’indirizzo o la denominazione commerciale del montatore o dell’officina autorizzati che hanno effettuato il montaggio, nonché la data di quest’ultimo». |
5. MODIFICHE AL CAPITOLO VI (CONTROLLI)
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5.1 |
Il requisito 257 è modificato come segue:
Il quarto trattino è sostituito dal seguente «–che siano apposte la targhetta di montaggio, quale definita dal requisito 250, e la targhetta segnaletica, quale definita dal requisito 169» ed è aggiunto il seguente trattino: «–che l’apparecchio non sia collegato ad alcun dispositivo di manipolazione». |
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5.2 |
Dopo il requisito 257 è inserito il seguente requisito:
«Requisito 257 bis Se dopo l’ultimo controllo viene constatata una delle anomalie elencate al capitolo III, sezione 9 (Rilevamento di anomalie e/o guasti), e qualora i costruttori del tachigrafo e/o le autorità nazionali ritengano che essa possa comportare rischi per la sicurezza dell’apparecchio, l’officina:
Requisito 257 ter Nelle relazioni di controllo le officine devono indicare gli eventuali casi di rimozione dei sigilli o di presenza di dispositivi di manipolazione. Le officine devono conservare tali relazioni per almeno due anni e metterle a disposizione delle autorità competenti ogniqualvolta quest’ultime ne facciano richiesta». |
6. MODIFICHE AL CAPITOLO VII (RILASCIO DELLA CARTA)
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6.1 |
Dopo il requisito 268 è inserito il seguente requisito:
«Requisito 268 bis Gli Stati membri si scambiano reciprocamente dati in formato elettronico per accertarsi che la carta tachigrafica del conducente da essi rilasciata esista in un unico esemplare. Le autorità competenti degli Stati membri possono inoltre scambiarsi dati in formato elettronico quando effettuano controlli delle carte del conducente su strada o nelle sedi delle imprese al fine di verificare la condizione della carta e che essa esista in esemplare unico.» |
7. MODIFICHE AL CAPITOLO VIII (OMOLOGAZIONE)
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7.1 |
Nella sezione 1, Condizioni generali, una nuova frase è aggiunta a primo paragrafo:
«Tutti i costruttori di unità elettroniche di bordo possono chiedere l’omologazione dei loro componenti con tutti i tipi di sensore di movimento, e viceversa, purché ciascun componente sia conforme al requisito 001 bis ». |
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7.2 |
Dopo il requisito 274, è inserito il seguente requisito:
«Requisito 274 bis Nei casi eccezionali in cui le autorità nazionali di certificazione della sicurezza rifiutino di certificare apparecchiature nuove a causa del carattere superato dei meccanismi di sicurezza, l’omologazione continua a essere concessa solo in questa circostanza specifica ed eccezionale e qualora non esistano soluzioni alternative in conformità del presente regolamento. Requisito 274 ter In questi casi gli Stati membri interessati informano sollecitamente la Commissione europea che, entro 12 mesi civili dal rilascio dell’omologazione, avvia una procedura per accertare che la sicurezza sia stata ripristinata ai livelli originali.» |
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7.3 |
Dopo il requisito 275, è inserito il seguente requisito:
«Requisito 275 bis I costruttori forniscono i pertinenti campioni dei prodotti omologati e la relativa documentazione ai laboratori incaricati di eseguire le prove funzionali entro un mese dalla presentazione di una richiesta in tal senso. Gli eventuali costi sono a carico dei soggetti che hanno presentato la richiesta. I laboratori sono tenuti a trattare con riservatezza le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.». |
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7.4 |
Dopo il requisito 277, è inserito il seguente requisito:
«Requisito 277 bis Il certificato funzionale di tutti i componenti dell’apparecchio di controllo deve indicare inoltre i numeri di omologazione di tutti gli altri componenti dell’apparecchio di controllo compatibili omologati.». |
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7.5 |
Il requisito 281 è sostituito dal seguente:
«Requisito 281 Ad eccezione delle circostanze eccezionali di cui al requisito 274 bis, i laboratori non effettuano prove di interoperabilità sugli apparecchi di controllo o carte tachigrafiche sprovvisti di certificato di sicurezza e di funzionalità.» |
8. MODIFICHE ALL’APPENDICE 1 (DIZIONARIO DI DATI)
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8.1 |
Il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
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8.2 |
Al punto 2.54, la linea« “0A” H to “0F” H RFU,» è sostituita dalla seguente:
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8.3 |
Il punto 2.70 è sostituito dal seguente:
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8.4 |
Il punto 2.114 è sostituito dal seguente:
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8.5 |
L’ultimo paragrafo del capitolo 4 è sostituito dal seguente testo:
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8.6 |
Nel capitolo 2 il punto 2.67 è sostituito dal seguente:
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8.7 |
Il punto 2.71 è sostituito dal seguente:
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8.8 |
Il punto 2.72 è sostituito dal seguente:
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9. MODIFICHE ALL’APPENDICE 3 (PITTOGRAMMI)
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9.1 |
Il requisito PIC_001 è sostituito dal seguente:
«PIC_001 L’apparecchio di controllo può usare facoltativamente i pittogrammi e le combinazioni di pittogrammi seguenti (o pittogrammi e combinazioni di pittogrammi sufficientemente simili da essere identificati senza ambiguità con essi).»: |
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9.2 |
Punto 2, al sottopunto «Anomalie»: è aggiunto il seguente pittogramma:
«
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10. MODIFICHE ALL’APPENDICE 4 (DOCUMENTI STAMPATI)
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10.1 |
Il requisito PRT_006 di cui al punto 2, Specifiche dei blocchi di dati, è sostituito dal seguente:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10.2 |
Il punto 3.1 «Stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella carta» è sostituito dal seguente:
«3.1 Stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella carta
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10.3 |
Il punto 3.2 «Stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella VU» è sostituito dal seguente:
«3.2 Stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella VU
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11. MODIFICHE ALL’APPENDICE 7 (PROTOCOLLI DI TRASFERIMENTO DEI DATI)
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11.1 |
La nota a piè di pagina del punto 2.1 relativa alla procedura di trasferimento dati è sostituita dalla seguente:
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12. MODIFICHE ALL’APPENDICE 9 (OMOLOGAZIONE — ELENCO DELLE PROVE MINIME PRESCRITTE)
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12.1 |
Al capitolo I, primo comma, è inserita la seguente norma ISO:
«1.2. Riferimenti normativi SO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Veicoli stradali — Sistemi tachigrafici — Parte 3: interfaccia del sensore di movimento (con le unità elettroniche di bordo del veicolo)». |
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12.2 |
Al capitolo II, PROVE FUNZIONALI PER L’UNITÀ ELETTRONICA DI BORDO, il seguente nuovo requisito è aggiunto al punto 3 delle prove funzionali da eseguire:
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12.3 |
Al capitolo II è aggiunto il seguente nuovo requisito:
« Prova funzionale (VU)
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12.4 |
Al capitolo III è aggiunto il seguente nuovo requisito:
Prova funzionale (sensore di movimento)
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12.5 |
Al capitolo III, PROVE FUNZIONALI PER IL SENSORE DI MOVIMENTO, il seguente nuovo requisito è aggiunto al punto 3 delle prove funzionali da eseguire:
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13. MODIFICHE ALL’APPENDICE 12 (ADATTATORE PER VEICOLI DEL TIPO M1 E N1)
Al capitolo VII, punto 7.2, è aggiunto il seguente nuovo requisito:
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«3.3 |
Verificare che l’adattatore sia immune ai campi magnetici. In alternativa, verificare che l’adattatore reagisca ai campi magnetici che ostacolano il rilevamento dei dati di movimento del veicolo in modo che la VU collegata possa individuare, registrare e memorizzare i guasti del sensore, requisito correlato 161 bis.». |