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Document 32006D0077
2006/77/EC: Commission Decision of 23 December 2005 Commission Decision setting up a High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
2006/77/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente
2006/77/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente
GU L 36 del 8.2.2006, pp. 43–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 118M del 8.5.2007, pp. 133–134
(MT)
In force
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8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente
(2006/77/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce alla Comunità e agli Stati membri il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. |
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(2) |
In linea con la comunicazione della Commissione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l’industria manifatturiera dell’UE — Verso un’impostazione più integrata della politica industriale» (1), la Commissione ha annunciato l'intenzione di avvalersi della consulenza di un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente, in particolare per quanto concerne le industrie dei prodotti di base e intermedi. |
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(3) |
Il gruppo ad alto livello dovrebbe avere il compito di contribuire ad esaminare le correlazioni tra le politiche industriale, energetica e ambientale e ad assicurare la coerenza delle singole iniziative, migliorando nel contempo sia la sostenibilità che la competitività; esso dovrebbe inoltre contribuire, grazie alla partecipazione equilibrata delle parti interessate, a costituire un quadro normativo stabile e prevedibile all’interno del quale gli aspetti della competitività, dell’energia e dell’ambiente vadano di pari passo, valorizzando in particolare i contributi delle ricerche condotte in tale ambito. |
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(4) |
Il gruppo ad alto livello dovrebbe riunire rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, del Parlamento europeo e delle parti interessate, in particolare l’industria e la società civile, tra l’altro, i consumatori, i sindacati, le ONG e il mondo accademico e della ricerca. |
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(5) |
Va quindi istituito il gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente definendone il mandato e la struttura, |
DECIDE:
Articolo 1
La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello (di seguito «il gruppo»).
Articolo 2
Mandato
Il mandato del gruppo consiste nell’affrontare le tematiche che presentino una correlazione tra le politiche della concorrenza, dell’energia e dell’ambiente. Il mandato è conferito per due anni: può essere prorogato con decisione della Commissione.
Il gruppo fornisce consulenze, nel formato più appropriato, ai decisori politici a livello comunitario e nazionale, al mondo dell’industria e alle organizzazioni della società civile.
Articolo 3
Composizione — Nomina
1. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra personalità ad alto livello aventi competenze e responsabilità negli ambiti dell’industria, dell’energia e dell’ambiente.
2. Il gruppo è composto di un massimo di 28 membri.
3. Si applicano le seguenti norme:
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i membri sono designati ad personam in base alla loro esperienza. Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa a un sottogruppo preparatorio (di seguito «sottogruppo sherpa»), |
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i membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non presentino le dimissioni, non vengano sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato, |
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i membri non più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, i membri dimissionari o coloro che non rispettino le condizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato, |
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i nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria e/o nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2). |
Articolo 4
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. Il sottogruppo sherpa prepara le discussioni, i documenti di sintesi e i suggerimenti di interventi e/o misure politiche che vanno approvate dal gruppo; esso opera in stretto contatto con i servizi della Commissione.
3. Il gruppo richiede il contributo di esperti e di parti interessate mediante accordi ad hoc e può istituire un numero limitato di gruppi ad hoc per esaminare questioni specifiche entro i termini del mandato che il gruppo stesso stabilisce; i gruppi ad hoc sono sciolti non appena espletato il loro mandato.
4. La Commissione può invitare esperti od osservatori, aventi competenze specifiche su una tematica all’ordine del giorno, a partecipare alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc, ove ciò sia ritenuto utile e/o necessario.
5. Le informazioni riservate cui si sia avuto accesso partecipando alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate.
6. Il gruppo, il sottogruppo sherpa e i gruppi ad hoc si riuniscono di norma presso la sede della Commissione secondo le modalità e il calendario fissati dalla Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria.
7. Il gruppo decide gli argomenti da mettere all’ordine del giorno per discussione.
8. La Commissione ha facoltà di pubblicare, nella lingua originale del documento in questione, riassunti, conclusioni o conclusioni parziali ovvero documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 5
Spese di riunione
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di vitto e alloggio per i membri, gli sherpa, gli esperti e gli osservatori, sostenute in relazione alle attività del gruppo conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione. I membri del gruppo, del sottogruppo sherpa e dei gruppi ad hoc non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) COM(2005) 474 def. del 5.10.2005.