This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02014R1163-20200101
Regulation (EU) No 1163/2014 of the European Central Bank of 22 October 2014 on supervisory fees (ECB/2014/41)
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)
Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)
02014R1163 — IT — 01.01.2020 — 001.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 1163/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2019/2155 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 5 dicembre 2019 |
L 327 |
70 |
17.12.2019 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1163/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 ottobre 2014
sui contributi per le attività di vigilanza
(BCE/2014/41)
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina:
i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati;
la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato;
la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza;
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013 e al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in aggiunta alle seguenti:
1) |
«contributo annuale per le attività di vigilanza» : contributo dovuto in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, calcolato secondo i meccanismi stabiliti all'articolo 10, |
2) |
«costi annuali» : la somma, determinata ai sensi dell'articolo 6, recuperabile dalla BCE mediante i contributi annuali per le attività di vigilanza per un determinato periodo di contribuzione, |
3) |
«soggetto obbligato al pagamento» : ente creditizio o succursale tenuto a contribuzione individuato ai sensi dell'articolo 4 e destinatario dell'avviso di contribuzione; |
4) |
«fattori per il calcolo della contribuzione» : i dati relativi a un soggetto o gruppo vigilato definiti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza; |
5) |
«avviso di contribuzione» : avviso che specifica il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto, emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento ai sensi del presente regolamento; |
6) |
«ente creditizio tenuto a contribuzione» : ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante; |
7) |
«succursale tenuta a contribuzione» : succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante; |
8) |
«periodo di contribuzione» : un anno civile; |
▼M1 —————
10) |
«gruppo di soggetti tenuti a contribuzione» : (i) un gruppo vigilato e (ii) un certo numero di succursali tenute a contribuzione considerate un'unica succursale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3; |
11) |
«Stato membro» : Stato membro dell'Unione; |
12) |
«attività totali» :
a)
per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c);
b)
per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
c)
per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione;
d)
in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17); |
13) |
«importo complessivo dell’esposizione al rischio» :
a)
per un gruppo vigilato, l’importo determinato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), escluso l’importo dell’esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c);
b)
per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, zero;
c)
in tutti gli altri casi, l’importo calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Articolo 3
Obbligo generale di pagare il contributo annuale per le attività di vigilanza
Articolo 4
Soggetto obbligato al pagamento
In relazione al contributo annuale per le attività di vigilanza è obbligato al pagamento:
l'ente creditizio tenuto a contribuzione, in caso di ente creditizio tenuto a contribuzione che non faccia parte di un gruppo vigilato;
la succursale tenuta a contribuzione, in caso di succursale tenuta contribuzione che non sia considerata congiuntamente ad altra succursale tenuta a contribuzione;
il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.
Fatti salvi gli accordi stipulati nell’ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l’intero gruppo e ne notifica l’identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se:
indica il nome del gruppo coperto dalla notifica;
è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;
perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l’emissione dell’avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo.
Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest’ultimo.
PARTE II
SPESE E COSTI
Articolo 5
Costi annuali
▼M1 —————
Nella determinazione dei costi annuali, la BCE tiene conto:
di contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere;
di interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14;
di somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.
▼M1 —————
PARTE III
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Articolo 7
Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione
Articolo 8
Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi
Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, i costi annuali sono suddivisi in due parti, una per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati, nel modo di seguito indicato:
i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati significativi;
i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati meno significativi;
▼M1 —————
Articolo 10
Contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti o gruppi vigilati
I fattori per il calcolo della contribuzione al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti sono determinati nel modo di seguito indicato:
I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall’ammontare, alla data di riferimento:
delle attività totali; e
dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.
▼M1 —————
I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione.
Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l’anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell’esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione.
Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1o ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb).
Per i soggetti e i gruppi vigilati che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o per i gruppi vigilati che escludano le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. I fattori per il calcolo della contribuzione devono essere comunicati all’ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc), in conformità a una decisione della BCE.
Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non escludere tali attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.
Per i soggetti o i gruppi vigilati classificati come meno significativi sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il fattore per il calcolo della contribuzione relativo alle attività totali non può eccedere 30 miliardi di EUR.
Le ponderazione relativa utilizzata in relazione ai fattori per il calcolo della contribuzione è la seguente:
per le attività totali; 50 per cento;
per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio: 50 per cento.
Il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo è effettuato con le modalità di seguito indicate:
Il contributo annuale per le attività di vigilanza è la somma della componente costituita dal contributo minimo e della componente variabile del contributo.
il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull’ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all’articolo 8.
Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato.
Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati men significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR, il contributo minimo è dimezzato.
La componente variabile del contributo corrisponde alla differenza tra l'ammontare totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati determinata ai sensi degli ►M1 dell’articolo 8 ◄ il contributo minimo per la stessa categoria. La componente variabile del contributo è ripartita tra i singoli soggetti obbligati al pagamento del contributo di ciascuna categoria in base alla rispettiva quota di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo rispetto alla somma di tutti i fattori per il calcolo della contribuzione ponderati di tutti i soggetti tenuti alla contribuzione.
Sulla base del calcolo eseguito in conformità al presente paragrafo e dei fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità al presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.
PARTE IV
COOPERAZIONE CON LE ANC
Articolo 11
Cooperazione con le ANC
PARTE V
FATTURAZIONE
Articolo 12
Avviso di contribuzione
Articolo 13
Notifica dell'avviso di contribuzione
Articolo 14
Interessi in caso di mancato pagamento
Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dalla BCE, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o inosservanza delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di contribuzione, sull'ammontare in essere del contributo annuale per le attività di vigilanza maturano interessi giornalieri al tasso previsto per le operazioni di rifinanziamento principale maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Sanzioni
In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2532/98 ( 3 ) integrato dal Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/7).
▼M1 —————
Articolo 17
Segnalazione
Articolo 17 bis
Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).