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Document 62010TN0449

Causa T-449/10: Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — ClientEarth e altri/Commissione

GU C 346 del 18.12.2010, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/45


Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — ClientEarth e altri/Commissione

(Causa T-449/10)

()

2010/C 346/90

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Transport & Environment (Bruxelles, Belgio), European Environmental Bureau (Bruxelles, Belgio) e BirdLife International (Cambridge, Regno Unito) (rappresentante: S. Hockman, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione impugnata 20 luglio 2010, recante rigetto implicito ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 (1), con la quale la Commissione ha negato alle ricorrenti l’accesso a determinati documenti contenenti informazioni in materia ambientale;

ordinare alla Commissione di consentire l’accesso, senza ritardo o modifiche, a tutti i documenti richiesti, identificati nel corso del suo esame della domanda 2 aprile 2010 e nella domanda di conferma 8 giugno 2010, a meno che essi non siano protetti in base ad un’eccezione inderogabile ex art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001; e

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di qualunque interveniente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione implicita della Commissione che ha respinto la domanda delle ricorrenti di accedere a determinati documenti, contenenti informazioni in materia ambientale relative ad emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla produzione di biocarburanti, formati o detenuti dalla Commissione nell’ambito dell’elaborazione di una relazione prevista dall’art. 19, n. 6, della direttiva 2009/28/CE (2)

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

In primo luogo, esse affermano che la Commissione ha violato gli artt. 7, n. 3 e 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non ha fornito i motivi circostanziati delle richieste delle proroghe concesse in data 27 aprile 2010 e 29 giugno 2010.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché non ha fornito i motivi circostanziati del diniego di accesso ai singoli documenti. Il 20 luglio 2010, data di scadenza del termine stabilito dal regolamento, la Commissione ha rifiutato di divulgare i documenti richiesti e non ha esposto i motivi specifici del diniego di accesso ai medesimi, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che la convenuta ha violato l’art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha compiuto una valutazione concreta ed individuale del contenuto di ciascun documento. La Commissione non ha effettuato o reso nota entro il 20 luglio 2010, data di scadenza del termine stabilito dal regolamento, una valutazione concreta ed individuale e non ha determinato se i documenti o parte di essi rientrassero in una delle eccezioni alla regola generale secondo cui tutti i documenti dovrebbero essere resi accessibili.

In quarto luogo, esse affermano che la Commissione ha agito in violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento del Consiglio n. 1049/2001 ed in violazione dell’art. 6 del regolamento n. 1367/2006 (3), in quanto non ha osservato gli obblighi di legge nel corso del procedimento amministrativo a due fasi. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha rifiutato di divulgare i documenti o di far valere eccezioni per giustificarne il negato accesso.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).


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