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Document 32020R2115

Regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8922

GU L 426 del 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 426/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2115 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1 ter,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.

(2)

Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, determinano la cancellazione, volontaria o obbligata, di servizi aerei da parte dei vettori aerei.

(3)

I vettori aerei dell’Unione continuano a fare fronte a gravi problemi di liquidità, tali da poter portare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a sospensioni o revoche delle licenze di esercizio o alla loro sostituzione con licenze provvisorie, senza che vi sia alla base una necessità economica strutturale. Il rilascio di una licenza temporanea potrebbe rappresentare per il mercato un segnale negativo sulla capacità di un vettore aereo di sopravvivere, che aggraverebbe problemi finanziari altrimenti temporanei.

(4)

Con il regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato consentito alle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze di non revocare o sospendere la licenza di esercizio tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 nel caso in cui la verifica dei risultati finanziari sia stata effettuata durante tale periodo, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e vi sia la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Il regolamento (UE) 2020/696 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per prorogare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 9, paragrafo 1 bis.

(5)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1 quater, del regolamento (CE) n. 1008/2008, la Commissione ha presentato una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio il 13 novembre 2020.

(6)

Nella relazione sintetica della Commissione viene sottolineato che, nonostante un aumento graduale tra aprile e agosto 2020, nel settembre 2020 i livelli del traffico aereo sono risultati nettamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, il 25 novembre 2020 il traffico aereo è risultato inferiore del 63 % rispetto al 25 novembre 2019.

(7)

Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro e si protrarrà fino al dicembre 2021. Sulla base delle ultime previsioni di Eurocontrol sul traffico aereo, del settembre 2020, si ritiene che nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà inferiore del 50 % rispetto al febbraio 2020 (nell’ipotesi di un approccio non coordinato tra gli Stati membri all’introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali). Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, al 22 novembre 2020 i casi di COVID-19 registrati settimanalmente in Europa sono stati 1,77 milioni, pari al 44 % di tutti i casi al mondo, molti di più rispetto ai casi della primavera del 2020. In base ai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il tasso di notifica dei casi a 14 giorni per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito è in continuo aumento dall’estate del 2020. Secondo la relazione settimanale di sorveglianza del 22 novembre 2020 di quest’ultimo istituto, tale tasso ha toccato il valore di 549 (intervallo per paese: 58-1 186) ogni 100 000 abitanti.

(8)

È ragionevole ritenere che la riduzione persistente del livello del traffico aereo sia il risultato dell’impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell’aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano quindi chiaramente un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori e non si sono verificati altri eventi che possano spiegare il calo della domanda di trasporto aereo.

(9)

La relazione sintetica della Commissione dimostra anche che le restrizioni, le misure relative ai test e gli obblighi di quarantena introdotti a livello nazionale in maniera non coordinata dagli Stati membri in risposta al crescente numero di casi di COVID-19 in Europa a partire dalla metà di agosto, e spesso annunciati con brevissimo preavviso, hanno minato la fiducia dei consumatori e causato una diminuzione della domanda di trasporto aereo.

(10)

Alla luce del livello estremamente basso di prenotazioni di voli, delle previsioni epidemiologiche e del traffico aereo di cui sopra e nonché dell’incertezza e dell’imprevedibilità delle misure nazionali volte a contenere la pandemia di COVID-19, è ragionevole ritenere che i bassi livelli di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri attribuibili alla pandemia di COVID-19 persisteranno per tutto il 2021. Non si prevede un ritorno ai livelli di traffico pre-COVID prima di alcuni anni. È tuttavia ancora troppo presto per sapere se questa riduzione delle capacità continuerà dopo il 2021 a livelli altrettanto significativi.

(11)

Livelli così bassi di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri potrebbero determinare il persistere dei problemi di liquidità dei vettori aerei dell’Unione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 e portare a sospensioni o revoche delle licenze di esercizio o alla loro sostituzione con licenze provvisorie senza che vi sia alla base una necessità economica strutturale.

(12)

Purché non sussistano pericoli per la sicurezza e vi sia la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi, è pertanto opportuno consentire alle autorità competenti per il rilascio delle licenze di non sospendere o revocare la licenza di esercizio sulla base delle verifiche dei risultati finanziari effettuate durante il periodo di proroga tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Al termine di tale periodo, il vettore aereo dell’Unione dovrebbe essere soggetto alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(13)

Al fine di evitare l’incertezza giuridica, in particolare per le autorità preposte al rilascio delle licenze e gli operatori aerei, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 25 ter del regolamento (CE) n. 1008/2008 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1bis   . Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 1, effettuate tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può decidere, prima della fine di tale periodo, di non sospendere o revocare la licenza di esercizio del vettore aereo dell’Unione purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Essa riesamina i risultati di tale vettore aereo dell’Unione al termine del periodo di dodici mesi e decide se sospendere o revocare la licenza di esercizio e rilasciare una licenza provvisoria a norma del paragrafo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).


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