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Document 22017D0169
Decision No 1/2015 of the Joint Committee on Agriculture of 19 November 2015 concerning the amendment to Appendices 1, 2 and 4 to Annex 4 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products [2017/169]
Decisione n. 1/2015 del comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]
Decisione n. 1/2015 del comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]
GU L 27 del 1.2.2017, pp. 155–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
1.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/155 |
DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del 19 novembre 2015
relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]
IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sugli scambi di prodotti agricoli è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
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(2) |
L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Detto allegato è stato integrato da diverse appendici in forza degli articoli 1, 2 e 4. |
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(3) |
Le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 sono state sostitute dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto per l'agricoltura. |
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(4) |
Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2010, le disposizioni legislative delle parti in campo fitosanitario sono state modificate in alcuni punti che interessano l'accordo. |
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(5) |
La legislazione delle parti stabilisce le condizioni relative ai controlli di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice 1, originari di paesi terzi, che sono svolti in un luogo diverso dai punti di entrata nei rispettivi territori. È opportuno precisare le condizioni relative a tali controlli quando entrambe le parti sono interessate. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le appendici 1 e 2 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione.
L'appendice 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2016.
Fatto a Berna, il 19 novembre 2015
Per il comitato misto per l'agricoltura
Il presidente e capo della delegazione svizzera
Adrian AEBI
Il capo della delegazione dell'Unione europea
Lorenzo TERZI
Il segretario del comitato
Thomas MAIER
ALLEGATO I
«APPENDICE 1
VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI
A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario
1. Vegetali e prodotti vegetali
1.1. Vegetali, dei generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.2. Vegetali delle specie Beta vulgaris L. e Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.3. Vegetali delle specie stolonifere o tuberose di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.
1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e di Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli
1.7. Legno proveniente dall'Unione che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno
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a) |
ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e |
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b) |
corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), di cui alla tabella seguente:
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2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produzione è nettamente separata da quella degli altri prodotti.
2.1. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generi Abies Mill. e di Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi).
2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.
2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
2.4. Vegetali di Palmae destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
2.5. Vegetali, sementi e bulbi:
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a) |
Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione. |
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b) |
Sementi di Medicago sativa L. |
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c) |
Sementi di Helianthus annuus L., di Solanum lycopersicum L. e di Phaseolus L. |
3. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti.
B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano
1. Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le sementi di: Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.
2. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di:
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— |
Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., e fiori recisi di Orchidiacee, |
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— |
conifere (Coniferales), |
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— |
Acer saccharum Marsh., originari di USA e Canada, |
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Prunus L., originari di paesi extraeuropei, |
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— |
fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originari di paesi extraeuropei, |
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— |
ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L., |
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foglie di Manihot esculenta Crantz, |
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rami recisi di Betula L., con o senza foglie, |
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rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA, |
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— |
Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L. |
2.1. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm.
3. Frutti di:
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Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L. |
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— |
Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei. |
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— |
Capsicum L. |
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
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— |
conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei, |
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— |
Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., |
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— |
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA, |
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— |
Betula L., originaria di Canada e USA. |
6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), che:
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a) |
è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE:
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b) |
corrisponde a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
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7. Terra e mezzo di coltura
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a) |
Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o parzialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba, |
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b) |
terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
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8. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli USA.
C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario
1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro dell'Unione
1.1. Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi
nessuno;
1.2. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
nessuna;
1.3. Sementi
nessuna;
1.4. Frutti
nessuno;
1.5. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno,
|
a) |
ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e |
|
b) |
corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
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2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera
nessuno;
3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro dell'Unione
Vegetali, esclusi frutti e sementi
nessuno;
4. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione di cui è vietata l'importazione in Svizzera
Vegetali del genere:
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Cotoneaster Ehrh. |
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Photinia davidiana (Dcne.) Cardot (3) |
«APPENDICE 2
LEGISLAZIONE (4)
Disposizioni dell'Unione
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Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata |
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— |
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano |
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— |
Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. |
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— |
Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità |
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— |
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione |
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— |
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione |
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— |
Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America |
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— |
Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada |
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— |
Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico |
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— |
Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) |
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— |
Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) |
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— |
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale |
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— |
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa |
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— |
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata |
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Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario |
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— |
Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi |
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Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. |
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— |
Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny |
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— |
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
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— |
Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. |
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— |
Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea |
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— |
Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone |
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— |
Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino |
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— |
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli |
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Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati nell'appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle parti e il luogo di destinazione è situato nel territorio dell'altra parte, i controlli fitosanitari, d'identità e dei documenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione. In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scritto. |
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Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio |
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Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile |
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Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti |
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Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America |
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Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) |
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Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José |
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Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) |
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— |
Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE |
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— |
Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell |
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Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale |
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Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada |
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Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto |
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Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) |
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Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. |
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Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) |
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Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere Pomacea (Perry) |
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Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto |
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Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina |
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Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano |
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Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa |
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Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America |
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Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all'organismo nocivo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America |
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Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata |
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Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa |
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Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri |
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Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) |
Disposizioni della Svizzera
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Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20) |
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Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1) |
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Ordinanza dell'UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1). |
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Ordinanza dell'UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (RS 916.207.142.3) |
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Decisione di portata generale dell'UFAM del 14 dicembre 2012 concernente l'applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 130 244) |
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Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione del genere Pomacea (Perry) (FF 2013 5917) |
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Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF 2013 5911) |
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Decisione generale dell'UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596) |
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Direttiva n. 1 dell'UFAG del 1o gennaio 2012 all'attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell'organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis e Globodera pallida) |
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Guida relativa alla gestione del nematode del pino (Bursaphelenchus xylophilus) dell'UFAM del 30 marzo 2015 |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(3) In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l'ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.
(4) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi il 1.7.2015.
ALLEGATO II
«APPENDICE 4 (1)
ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI
Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.
Disposizioni dell'Unione
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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
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Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità |
Disposizioni della Svizzera
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Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS 916.20) |
(1) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi il 1o luglio 2015.» »