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Document 32021R0255
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/255 of 18 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione del 18 febbraio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione del 18 febbraio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/992
GU L 58 del 19.2.2021, p. 23–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/255 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2021
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La pandemia di COVID-19 continua a incidere sull’aviazione civile internazionale ed europea, al punto che l’effettuazione delle visite in loco per la designazione e la nuova designazione dei vettori aerei e degli operatori merci nei paesi terzi a norma del punto 6.8 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) rimane seriamente ostacolata per ragioni obiettive e indipendenti dalla volontà di tali vettori od operatori. |
(2) |
È pertanto necessario estendere oltre la data stabilita al punto 6.8.1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 l’applicabilità del processo alternativo e accelerato per le convalide ai fini della sicurezza aerea UE degli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione colpiti dalla pandemia di COVID-19. |
(3) |
L’Unione ha promosso, nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), lo sviluppo di un concetto strategico internazionale delle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (PLACI), usato per descrivere un insieme specifico di 7 + 1 dati (3) quale definito nel quadro di norme SAFE dell’OMD (SAFE FoS). I dati relativi alle spedizioni, forniti alle autorità di regolamentazione da spedizionieri, vettori aerei, operatori postali, integratori, agenti regolamentati o altri soggetti il più presto possibile prima che le merci siano caricate su un aeromobile nell’ultimo punto di partenza, consentono un livello di sicurezza supplementare che consiste nello svolgimento, da parte delle autorità doganali di entrata, di un’analisi delle minacce e dei rischi prima della partenza. |
(4) |
Ai fini della sicurezza dell’aviazione civile è pertanto opportuno effettuare, il più presto possibile prima che le merci siano caricate sull’aeromobile in partenza da un paese terzo, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea non appena ricevuto l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4). L’obbligo di effettuare una prima analisi dei rischi dovrebbe applicarsi a decorrere dal 15 marzo 2021. |
(5) |
L’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) stabilisce il processo relativo all’analisi dei rischi e ai controlli effettuati dall’ufficio doganale di prima entrata, mentre l’articolo 182 del medesimo regolamento stabilisce il sistema di controllo delle importazioni (ICS2) elaborato di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri quale interfaccia armonizzata dell’UE destinata agli operatori, per le richieste, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate. |
(6) |
Poiché a decorrere dal 15 marzo 2021 l’esito dell’analisi dei rischi effettuata in base alle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco potrà comportare, per gli operatori impegnati nella catena logistica in entrata nell’Unione, l’obbligo di applicare specifiche misure di attenuazione dei rischi per la sicurezza aerea durante le loro operazioni in un paese terzo, è necessario e urgente integrare le norme di applicazione per la sicurezza dell’aviazione civile di conseguenza. |
(7) |
L’attuale pandemia di COVID-19 ha gravi ripercussioni sulla capacità degli aeroporti dell’Unione di completare il processo di installazione di sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 3. La Commissione e gli Stati membri confermano un forte impegno a completare la messa in opera della più recente tecnologia per il controllo del bagaglio da stiva. È stata elaborata una nuova tabella di marcia per consentire una maggiore flessibilità di adattamento alla situazione attuale, in conformità di un meccanismo di definizione delle priorità basato su categorie di aeroporti, e dare visibilità all’introduzione di standard più elevati per le prestazioni di rilevamento. |
(8) |
L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni. Le modalità di attuazione di alcune di queste norme devono essere adeguate al fine di chiarire, armonizzare, semplificare e rafforzare determinate misure specifiche per la sicurezza aerea, migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia i punti 1 e 22 dell’allegato si applicano a decorrere dal 15 marzo 2021, il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022 e il punto 14 si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
(3) Nome del mittente, indirizzo del mittente, nome del destinatario, indirizzo del destinatario, numero di colli, peso lordo totale, descrizione delle merci e lettera di trasporto aereo house o master.
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
L’allegato è così modificato:
1) |
è aggiunto il seguente punto 6.0.4:
(*) Poiché l’Islanda non fa parte del territorio doganale dell’Unione, ai fini del punto 6.8.7 del presente allegato l’Islanda è considerata un paese terzo.»;" |
2) |
sono aggiunti i seguenti punti 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6:
|
3) |
al punto 6.3.1.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" |
4) |
al punto 6.3.1.4., il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per i requisiti relativi allo screening di cui al punto 6.2, un’ispezione del sito dell’agente regolamentato da parte dell’autorità doganale competente, effettuato a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è considerata una verifica in loco.»; |
5) |
il punto 6.3.1.5 è sostituito dal seguente:
(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" |
6) |
il punto 6.3.1.8 è sostituito dal seguente:
|
7) |
al punto 6.3.2.6, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
8) |
al punto 6.3.2.6 è aggiunto il seguente capoverso: «La merce o la posta in transito indiretto per la quale il vettore aereo o l’agente regolamentato che opera per suo conto non è in grado di confermare nei documenti di accompagnamento le informazioni richieste dal presente punto o dal punto 6.3.2.7, a seconda dei casi, deve essere sottoposta a screening prima di essere caricata a bordo di un aeromobile per il volo successivo.»; |
9) |
al punto 6.4.1.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
al punto 6.4.1.4., il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Un’ispezione del sito del mittente conosciuto da parte dell’autorità doganale competente, a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è considerata una verifica in loco.»; |
11) |
il punto 6.4.1.5 è sostituito dal seguente:
|
12) |
il punto 6.4.1.7 è sostituito dal seguente:
|
13) |
il punto 6.5.1 è sostituito dal seguente:
|
14) |
sono aggiunti i seguenti punti 6.6.1.3, 6.6.1.4 e 6.6.1.5:
|
15) |
al punto 6.8.1.7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2021, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.2 e designare temporaneamente un vettore aereo come ACC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da COVID-19 e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:»; |
16) |
i punti 6.8.3.6 e 6.8.3.7 sono sostituiti dai seguenti:
|
17) |
il punto 6.8.3.9 è sostituito dal seguente:
|
18) |
al punto 6.8.4.11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2021, l’autorità competente può derogare al procedimento di cui al punto 6.8.5 e designare temporaneamente un soggetto di un paese terzo come RA3 o KC3 nel caso in cui una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non possa essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla crisi pandemica da COVID-19 e indipendenti dalla responsabilità del soggetto. La designazione deve essere soggetta alle seguenti condizioni:»; |
19) |
al punto 6.8.4.12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
20) |
i punti 6.8.5.5, 6.8.5.6 e 6.8.5.7 sono soppressi; |
21) |
al punto 6.8.6.1, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
22) |
è aggiunto il seguente punto 6.8.7: «6.8.7 Informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco (PLACI)
(*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)." (**) I vettori aerei, gli operatori e i soggetti islandesi devono applicare i punti 6.7.3 e 6.7.4 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;" |
23) |
al punto 11.6.3.6 è aggiunta la seguente frase: «L’autorità competente deve fornire ai validatori che approva le parti pertinenti della legislazione non pubblica e dei programmi nazionali riguardanti le operazioni e i settori da sottoporre a convalida.»; |
24) |
il punto 11.6.3.8 è sostituito dal seguente:
|
25) |
è aggiunto il seguente punto 11.6.3.11:
|
26) |
il punto 11.6.4.1 è sostituito dal seguente:
|
27) |
il punto 11.6.5.6 è sostituito dal seguente:
|
28) |
il punto 12.0.2.1 è sostituito dal seguente:
|
29) |
il punto 12.0.2.3 è sostituito dal seguente:
|
30) |
il punto 12.0.5.3 è sostituito dal seguente:
|
31) |
è aggiunto il seguente punto 12.3.1:
|
32) |
il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente: «12.4.2 Standard per i sistemi EDS
|
(*) Poiché l’Islanda non fa parte del territorio doganale dell’Unione, ai fini del punto 6.8.7 del presente allegato l’Islanda è considerata un paese terzo.»;
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;
(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;
(*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(**) I vettori aerei, gli operatori e i soggetti islandesi devono applicare i punti 6.7.3 e 6.7.4 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;”