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Document 32020Q1223(01)

Decisione n. 19-2020 della Corte dei conti del 14 dicembre 2020 relativa alla modifica dell’articolo 19 del suo regolamento interno

GU L 434 del 23.12.2020, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/19/oj

23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/66


DECISIONE n. 19-2020 DELLA CORTE DEI CONTI

del 14 dicembre 2020

relativa alla modifica dell’articolo 19 del suo regolamento interno

LA CORTE DEI CONTI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 287, paragrafo 4, quinto comma,

vista l’approvazione da parte del Consiglio del 23 novembre 2020,

considerando quanto segue:

1)

Il regolamento interno della Corte dei conti (Corte) non prevede la possibilità per la Corte di adottare le proprie decisioni a distanza, vale a dire in video-conferenza o teleconferenza, in circostanze eccezionali che costituiscono causa di forza maggiore.

2)

Al fine di consentire alla Corte di adottare le proprie decisioni a distanza in circostanze eccezionali che costituiscono forza maggiore e di assicurare la continuità del processo decisionale della Corte in tali circostanze, è necessario modificare il suo regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 19 del regolamento interno della Corte dei conti è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Deliberazioni

1.   Fatta salva la procedura scritta di cui all’articolo 25, paragrafo 5, la Corte adotta le proprie decisioni in sede di riunione.

2.   In circostanze eccezionali e debitamente giustificate che costituiscono causa di forza maggiore, in particolare gravi crisi sanitarie pubbliche, calamità naturali o atti di terrorismo, riconosciute tali dal presidente, la Corte può adottare decisioni in sede di riunione, mediante seduta a distanza, vale a dire mediante videoconferenza o teleconferenza, a cui i membri possono partecipare presso la Corte o in altra sede. Il presidente convoca e presiede tali sedute e ne assicura il regolare svolgimento. Si applica mutatis mutandis la procedura scritta di cui all’articolo 25, paragrafo 5.

3.   Il paragrafo 2 si applica alle sedute delle sezioni e dei comitati. Il decano o il presidente della rispettiva sezione o del rispettivo comitato convoca e presiede tali sedute e ne assicura il regolare svolgimento.

4.   Le decisioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, che sono adottate a scrutinio segreto, possono essere adottate dalla Corte nel corso di una seduta a distanza in forza del paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che sia rispettata la segretezza del voto.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 dicembre 2020.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente


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