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Document 32017D2078
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2078 of 10 November 2017 authorising an extension of use of yeast beta-glucans as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2017) 7391)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7391]
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7391]
C/2017/7391
GU L 295 del 14.11.2017, p. 77–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2019
14.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/77 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2017
che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2017) 7391]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 258/97, la decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione (2) autorizzava la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare in determinati prodotti alimentari, incluse le bevande, negli integratori alimentari e negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. |
(2) |
Il 25 aprile 2016 la società Leiber GmbH ha presentato presso l'autorità competente dell'Irlanda una richiesta di ampliamento degli usi e dei livelli di uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare. In particolare è stato chiesto di estendere l'uso dei beta-glucani del lievito ad altre categorie di alimenti e di aumentarne i livelli massimi di uso giornalieri per le categorie di alimenti già autorizzate con la decisione di esecuzione 2011/762/UE. |
(3) |
Il 7 novembre 2016 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale in cui si concludeva che l'ampliamento degli usi e dei livelli massimi di uso proposti dei beta-glucani del lievito soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(4) |
Il 15 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
(5) |
Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari e i livelli di uso proposti. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si sono dichiarati soddisfatti. |
(6) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Tali atti possono applicarsi ai beta-glucani del lievito. I beta-glucani del lievito dovrebbero pertanto essere autorizzati, fatte salve le prescrizioni di tale legislazione e di qualsiasi altra norma applicabile in parallelo al regolamento (CE) n. 258/97. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e del regolamento (UE) n. 609/2013, i beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) di cui all'allegato I della presente decisione possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione per l'etichetta del prodotto alimentare è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)».
Articolo 3
La presente decisione è indirizzata alla Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Germania.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41).
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
(5) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 12.6.2013, pag. 35).
ALLEGATO I
SPECIFICHE DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
Descrizione
I beta-glucani consistono in un complesso, ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)-β-D-glucani.
I beta-glucani consistono in una struttura di residui di glucosio legati in β-1-3, ramificati mediante legami β-1-6, cui sono legate chitina e mannoproteine mediante legami β-1-4.
Questo nuovo ingrediente alimentare è un (1,3)-(1,6)-β-D-glucano altamente purificato isolato dal lievito Saccharomyces cerevisiae, insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide.
Specifiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)
Parametro |
Valori di specificazione |
Solubilità |
Insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide |
Dati chimici |
|
(1,3)-(1,6)-β-D-glucano |
> 80 % |
Ceneri |
< 2 % |
Umidità |
< 6 % |
Proteine |
< 4 % |
Grassi totali |
< 3 % |
Dati microbiologici |
|
Conteggio totale su piastra |
< 1 000 ufc/g |
Enterobatteri |
< 100 ufc/g |
Coliformi totali |
< 10 ufc/g |
Lievito |
< 25 ufc/g |
Muffe |
< 25 ufc/g |
Salmonella ssp. |
Assenza in 25 g |
Escherichia coli |
Assenza in 1 g |
Bacillus cereus |
< 100 ufc/g |
Staphylococcus aureus |
Assenza in 1 g |
Metalli pesanti |
|
Piombo |
< 0,2 mg/g |
Arsenico |
< 0,2 mg/g |
Mercurio |
< 0,1 mg/g |
Cadmio |
< 0,1 mg/g |
ALLEGATO II
USI AUTORIZZATI DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
Categoria alimentare |
Livello massimo di beta-glucani del lievito |
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione adulta in generale 0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni |
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
1,275 g/giorno |
Alimenti a fini medici speciali come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
1,275 g/giorno |
Bevande a base di succhi di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati |
1,3 g/kg |
Bevande aromatizzate alla frutta |
0,8 g/kg |
Preparazioni in polvere per bevande al cacao |
38,3 g/kg (polvere) |
Barrette ai cereali |
6 g/kg |
Cereali da prima colazione |
15,3 g/kg |
Cereali per la colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre |
1,5 g/kg |
Biscotti tipo cookies |
2,2 g/kg |
Cracker |
6,7 g/kg |
Bevande a base di latte |
3,8 g/kg |
Prodotti lattieri fermentati |
3,8 g/kg |
Succedanei dei prodotti lattieri |
3,8 g/kg |
Altre bevande |
0,8 g/kg (pronte da bere) |
Latte in polvere/polvere di latte |
25,5 g/kg |
Zuppe, minestre e preparati per minestre |
0,9 g/kg (pronte da mangiare) 1,8 g/kg (condensate) 6,3 g/kg (polvere) |
Cioccolato e dolciumi |
4 g/kg |
Barrette e polveri proteiche |
19,1 g/kg |
Confettura, marmellata e altri prodotti da spalmare a base di frutta |
11,3 g/kg |