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Document 32017D2078

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7391]

    C/2017/7391

    GU L 295 del 14.11.2017, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2078/oj

    14.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/77


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2017

    che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2017) 7391]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità al regolamento (CE) n. 258/97, la decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione (2) autorizzava la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare in determinati prodotti alimentari, incluse le bevande, negli integratori alimentari e negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

    (2)

    Il 25 aprile 2016 la società Leiber GmbH ha presentato presso l'autorità competente dell'Irlanda una richiesta di ampliamento degli usi e dei livelli di uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare. In particolare è stato chiesto di estendere l'uso dei beta-glucani del lievito ad altre categorie di alimenti e di aumentarne i livelli massimi di uso giornalieri per le categorie di alimenti già autorizzate con la decisione di esecuzione 2011/762/UE.

    (3)

    Il 7 novembre 2016 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale in cui si concludeva che l'ampliamento degli usi e dei livelli massimi di uso proposti dei beta-glucani del lievito soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

    (4)

    Il 15 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

    (5)

    Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari e i livelli di uso proposti. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si sono dichiarati soddisfatti.

    (6)

    La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Tali atti possono applicarsi ai beta-glucani del lievito. I beta-glucani del lievito dovrebbero pertanto essere autorizzati, fatte salve le prescrizioni di tale legislazione e di qualsiasi altra norma applicabile in parallelo al regolamento (CE) n. 258/97.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e del regolamento (UE) n. 609/2013, i beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) di cui all'allegato I della presente decisione possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione per l'etichetta del prodotto alimentare è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)».

    Articolo 3

    La presente decisione è indirizzata alla Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Germania.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41).

    (3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

    (5)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 12.6.2013, pag. 35).


    ALLEGATO I

    SPECIFICHE DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

    Descrizione

    I beta-glucani consistono in un complesso, ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)-β-D-glucani.

    I beta-glucani consistono in una struttura di residui di glucosio legati in β-1-3, ramificati mediante legami β-1-6, cui sono legate chitina e mannoproteine mediante legami β-1-4.

    Questo nuovo ingrediente alimentare è un (1,3)-(1,6)-β-D-glucano altamente purificato isolato dal lievito Saccharomyces cerevisiae, insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide.

    Specifiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)

    Parametro

    Valori di specificazione

    Solubilità

    Insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide

    Dati chimici

    (1,3)-(1,6)-β-D-glucano

    > 80 %

    Ceneri

    < 2 %

    Umidità

    < 6 %

    Proteine

    < 4 %

    Grassi totali

    < 3 %

    Dati microbiologici

    Conteggio totale su piastra

    < 1 000 ufc/g

    Enterobatteri

    < 100 ufc/g

    Coliformi totali

    < 10 ufc/g

    Lievito

    < 25 ufc/g

    Muffe

    < 25 ufc/g

    Salmonella ssp.

    Assenza in 25 g

    Escherichia coli

    Assenza in 1 g

    Bacillus cereus

    < 100 ufc/g

    Staphylococcus aureus

    Assenza in 1 g

    Metalli pesanti

    Piombo

    < 0,2 mg/g

    Arsenico

    < 0,2 mg/g

    Mercurio

    < 0,1 mg/g

    Cadmio

    < 0,1 mg/g


    ALLEGATO II

    USI AUTORIZZATI DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

    Categoria alimentare

    Livello massimo di beta-glucani del lievito

    Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione adulta in generale

    0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni

    Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

    1,275 g/giorno

    Alimenti a fini medici speciali come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    1,275 g/giorno

    Bevande a base di succhi di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati

    1,3 g/kg

    Bevande aromatizzate alla frutta

    0,8 g/kg

    Preparazioni in polvere per bevande al cacao

    38,3 g/kg (polvere)

    Barrette ai cereali

    6 g/kg

    Cereali da prima colazione

    15,3 g/kg

    Cereali per la colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre

    1,5 g/kg

    Biscotti tipo cookies

    2,2 g/kg

    Cracker

    6,7 g/kg

    Bevande a base di latte

    3,8 g/kg

    Prodotti lattieri fermentati

    3,8 g/kg

    Succedanei dei prodotti lattieri

    3,8 g/kg

    Altre bevande

    0,8 g/kg (pronte da bere)

    Latte in polvere/polvere di latte

    25,5 g/kg

    Zuppe, minestre e preparati per minestre

    0,9 g/kg (pronte da mangiare)

    1,8 g/kg (condensate)

    6,3 g/kg (polvere)

    Cioccolato e dolciumi

    4 g/kg

    Barrette e polveri proteiche

    19,1 g/kg

    Confettura, marmellata e altri prodotti da spalmare a base di frutta

    11,3 g/kg


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