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Document 62018TN0212

Causa T-212/18: Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Romańska/Frontex

GU C 200 del 11.6.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa T-212/18: Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Romańska/Frontex

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C2002018IT4310120180326IT0056431442

Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Romańska/Frontex

(Causa T-212/18)

2018/C 200/56Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Karolina Romańska (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Tetkowska, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato,

annullare la decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera con sede a Varsavia, del 14 giugno 2017, con la quale è stato risolto il contratto di lavoro con la sig.ra Karolina Romańska sulla base dell’articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea,

accertare l’esistenza di molestie psicologiche e di discriminazione da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nei confronti della sig.ra Karolina Romańska,

imporre all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cessare le molestie psicologiche e la discriminazione nei confronti dei dipendenti e di attuare le politiche antidiscriminatorie e anti-mobbing nella convenuta Agenzia,

condannare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a corrispondere in favore della sig.ra Karolina Romańska una riparazione stabilita ex aequo et bono in EUR 100000, a titolo di risarcimento del danno morale subito,

condannare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera alla corresponsione dell’importo di PLN 4402, a titolo di risarcimento del danno causato,

condannare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a sopportare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulle molestie psicologiche e sulla discriminazione messe in atto nei confronti della ricorrente presso l’Agenzia convenuta. Nel corso del rapporto di lavoro presso l’Agenzia convenuta la ricorrente era diventata vittima di molestie psicologiche, veniva offesa, incolpata degli errori di altri, umiliata pubblicamente ed era vittima di altre condotte inopportune all’interno del suo settore, nella consapevolezza e inerzia dei suoi superiori gerarchici.

2.

Secondo motivo, vertente sull’alterazione dello stato di salute causato dalle molestie psicologiche presso l’Agenzia convenuta. Ad aprile 2016, la ricorrente ha sofferto di un’improvvisa e acuta alterazione dello stato di salute, il che è stato confermato dalla documentazione medica. La ricorrente continua ancora adesso a seguire la terapia intrapresa. I medici hanno stabilito che l’alterazione dello stato di salute si era verificata a livello nervoso, in particolare a causa delle molestie psicologiche subite sul posto di lavoro e dell’esaurimento psicofisico (burn-out). La ricorrente ha sostenuto le spese mediche risultanti dalla documentazione medica allegata al ricorso.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omessa prestazione di assistenza in relazione alle molestie psicologiche e alla discriminazione presso l’Agenzia convenuta. La ricorrente ha rivolto alla convenuta una domanda di assistenza, di cui allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in relazione alle molestie psicologiche e alla discriminazione presso l’Agenzia convenuta. La ricorrente ha presentato alla convenuta una serie di soluzioni, accettabili per lei, della situazione che si era creata. La convenuta ha ignorato i problemi di salute della ricorrente ed è rimasta passiva, tollerando una situazione lesiva nei confronti della ricorrente e acconsentendo al perdurare di tale stato di cose.

4.

Quarto motivo, vertente sulla discriminazione della ricorrente da parte della convenuta per motivi di sesso, nazionalità e appartenenza ad un sindacato. La ricorrente ha più volte presentato la propria candidatura per una posizione più elevata nell’Agenzia convenuta. Nonostante la sua formazione completa, la conoscenza di diverse lingue straniere, le valutazioni annuali eccellenti e il miglioramento continuo delle competenze, la ricorrente non ha mai ricevuto una promozione. Le ragioni di tale situazione hanno carattere discriminatorio. A seguito di ripetuti contatti della ricorrente con la convenuta in merito alle molestie psicologiche ed alla discriminazione nei suoi confronti, la convenuta ha proposto alla ricorrente un distacco, per il quale la ricorrente ha messo in atto tutti i preparativi, compreso l’apprendimento di una lingua straniera dalle basi fino al livello di comunicazione, e successivamente la convenuta ha revocato il distacco 4 giorni prima della partenza. La convenuta ha giustificato la revoca del distacco con il fatto che la ricorrente si era messa in contatto con il sindacato.

5.

Quinto motivo, vertente sul licenziamento abusivo della ricorrente. Il licenziamento della ricorrente era abusivo e privo di motivi sostanziali. La risoluzione del contratto di lavoro rappresentava una conseguenza della mancata accettazione da parte della ricorrente di una situazione di molestie psicologiche e di discriminazione nei suoi confronti presso l’Agenzia convenuta.

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