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Document 62009CA0205

    Causa C-205/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale a carico di Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Nozione di vittima — Persona giuridica — Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale — Modalità d’applicazione)

    GU C 346 del 18.12.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 346/14


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale a carico di Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

    (Causa C-205/09) (1)

    (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Nozione di «vittima» - Persona giuridica - Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale - Modalità d’applicazione)

    2010/C 346/23

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Szombathelyi Városi Bíróság

    Imputati nella causa principale

    Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Szombathelyi Városi Bíróság — Interpretazione dell’art. 1, lett. a), e dell’art. 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale — Procedimento penale in cui la vittima è una persona giuridica e in cui l’applicazione della mediazione penale è esclusa dal diritto nazionale — Nozione di «vittima» della decisione quadro — Eventuale inclusione, per quanto riguarda le disposizioni sulla mediazione penale, di soggetti diversi dalle persone fisiche — Condizioni di applicazione della mediazione penale nell’ambito del procedimento penale

    Dispositivo

    1)

    Gli artt. 1, lett. a), e 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di «vittima» non include le persone giuridiche.

    2)

    L’art. 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.


    (1)  GU C 205 del 29.8.2009.


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