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Document 62013CN0611

Causa C-611/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da Hansa Metallwerke AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 , causa T-375/10, Hansa Metallwerke AG e a./Commissione europea

GU C 52 del 22.2.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/26


Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da Hansa Metallwerke AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-375/10, Hansa Metallwerke AG e a./Commissione europea

(Causa C-611/13 P)

2014/C 52/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl., Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (rappresentanti: avv.ti H.-J. Hellmann e S. Cappellari)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

I.

annullare la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Hansa Metallwerke AG e a./Commissione, T-375/10, e decidere la controversia in via definitiva nei seguenti termini:

1)

annullare la decisione della convenuta del 23 giugno 2010, notificata alle ricorrenti il 30 giugno 2010, in un procedimento di applicazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti,

in subordine,

ridurre l’ammenda.

2)

condannare la convenuta alle spese.

II.

in via di ulteriore subordine,

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per la sua decisione.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, le ricorrenti deducono una violazione del principio della commisurazione individuale delle pene e delle sanzioni da parte del giudice, sancito dal diritto dell’Unione. In particolare, il Tribunale ha omesso di considerare che la nuova formulazione degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 avrebbe comportato una notevole modificazione dei metodi di calcolo generali, specialmente riguardo alle imprese che presentano una gamma di offerta limitata. In conseguenza di tale approccio erroneo, il Tribunale non avrebbe ottemperato/avrebbe ottemperato solo in modo scorretto al suo obbligo di controllo della quantificazione dell’ammenda operata dalla convenuta.

Inoltre, le ricorrenti lamentano che il Tribunale avrebbe motivato in modo insufficiente le proprie affermazioni sul principio della commisurazione individuale della pena. In particolare, il Tribunale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione l’importante sentenza dell’Ottava Sezione nella causa T-211/08 (1) nonché il fatto che il punto di vista della Commissione risultasse palesemente mutato nella sua decisione nel caso COMP/39.452, benché le ricorrenti si fossero a ciò espressamente richiamate durante la trattazione orale della causa.

Infine, le ricorrenti deducono una violazione del principio della tutela dell’affidamento, sancito dal diritto dell’Unione. In sede di valutazione dell’operato della Commissione — la quale, contraddicendo la rassicurazione dalla medesima espressa nel corso del procedimento amministrativo, ha omesso di accordare una riduzione dell’ammenda nella propria decisione — il Tribunale avrebbe disconosciuto la cruciale importanza di una leale cooperazione con la Commissione nell’ambito della comunicazione di quest’ultima relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.


(1)  Sentenza del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione europea (Racc. pag. II-3729).


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