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Document 62013CB0355

Causa C-355/13: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria — Italia) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia [Rinvio pregiudiziale — Regolamento di procedura — Articoli 53, paragrafo 2, e 99 — Risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale chiaramente deducibile dalla giurisprudenza — Domanda manifestamente irricevibile — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) — Articolo 3 — Imposizione di una tassa di concessione governativa nell’ipotesi di contratto di abbonamento telefonico — Tassa non applicata nell’ipotesi di carta telefonica prepagata — Articolo 102 TFUE]

GU C 52 del 22.2.2014, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/24


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria — Italia) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

(Causa C-355/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento di procedura - Articoli 53, paragrafo 2, e 99 - Risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale chiaramente deducibile dalla giurisprudenza - Domanda manifestamente irricevibile - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) - Articolo 3 - Imposizione di una tassa di concessione governativa nell’ipotesi di contratto di abbonamento telefonico - Tassa non applicata nell’ipotesi di carta telefonica prepagata - Articolo 102 TFUE)

2014/C 52/42

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale dell’Umbria

Parti

Ricorrente: Umbra Packaging srl

Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 20/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) e dell’articolo 102 TFUE — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di telefonia mobile ad un canone — Imposizione di una tassa di concessione governativa nell’ipotesi contratto di abbonamento telefonico — Tassa non applicata nell’ipotesi di carta telefonica prepagata

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale come quella relativa alla tassa sulle attività svolte nel contesto di una concessione governativa.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


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