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Document 62012CA0202

    Causa C-202/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costitutore di una banca dati — Nozione di «reimpiego» — Parte sostanziale del contenuto della banca dati — Metamotore di ricerca specializzato)

    GU C 52 del 22.2.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 52/10


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

    (Causa C-202/12) (1)

    (Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche dati - Articolo 7, paragrafi 1 e 5 - Diritto sui generis del costitutore di una banca dati - Nozione di «reimpiego» - Parte sostanziale del contenuto della banca dati - Metamotore di ricerca specializzato)

    2014/C 52/14

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Gerechtshof Den Haag, anciennement Gerechtshof ’s-Gravenhage

    Parti

    Ricorrente: Innoweb BV

    Convenuto: Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Paesi Bassi — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Diritto del costitutore di una banca dati di vietare l’estrazione e/o la riutilizzazione di una parte sostanziale del contenuto della base — Divieto del reimpiego continuato e sistematico di parti non sostanziali del contenuto di una banca dati che presupponga atti incompatibili con la normale gestione di detta base, o che causi un ingiustificato danno ai legittimi interessi del costitutore della base — Carattere sufficiente di un reimpiego continuato o condizione cumulativa di un reimpiego sistematico — Reimpiego tramite un sistema automatico

    Dispositivo

    L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un operatore che metta in linea su Internet un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui al procedimento principale, effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotore di ricerca specializzato:

    fornisca all’utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati;

    traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e

    presenti all’utente finale i risultati trovati con l’aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati.


    (1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


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