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Document 32017R0162

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

    C/2017/0395

    GU L 27 del 1.2.2017, p. 101–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/162/oj

    1.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 27/101


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/162 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2017

    che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2),

    regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (3),

    regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (4) e

    regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (5).

    (2)

    I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (UE) n. 1367/2014,

    regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (6),

    regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (7) e

    regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (8).

    (3)

    A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (9) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2016 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

    (5)

    Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2016 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

    (6)

    A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (10), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

    (7)

    In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) hanno consentito detrazioni parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su contingenti di altri stock a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (8)

    Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

    (9)

    Nel 2015 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per le razze nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.). Con lettera del 30 settembre 2016 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione 2012/C 72/07, tale richiesta può essere accolta.

    (10)

    Per quanto riguarda il cicerello nella zona geografica delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottodivisione CIEM IV, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 quale definita nell'allegato IID del regolamento (UE) 2015/104 nel 2015, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2016 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio (12) raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in questa zona nel 2015 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3 del cicerello.

    (11)

    Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2016 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 per il 2016 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

    Articolo 2

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

    (6)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 28).

    (10)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

    (11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (12)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf


    ALLEGATO I

    Detrazioni dai contigenti di altri stock

    Stato membro

    Codice della specie

    Codice della zona

    Nome della specie

    Nome della zona

    Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

    Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)

    Utilizzo del contingente (%)

    Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

    Fattore moltiplicatore (2)

    Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

    Detrazione in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

    Detrazioni 2016 (quantitativo in chilogrammi)

    Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (6)

    Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

     

    DK

    DGS

    03 A-C.

    Spinarolo

    Acque dell'Unione della zona IIIa

    0

    3 840

    N/P

    3 840

    1,00

    /

    /

    3 840

    0

    3 840

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DK

    NEP

    3 A/BCD

    Scampo

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    3 840

     

    DK

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    1 540

    N/P

    1 540

    1,00

    /

    /

    1 540

    0

    1 540

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DK

    NEP

    2AC4-C

    Scampo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1 540

     

    DK

    NOP

    04-N.

    Busbana norvegese

    Acque norvegesi della zona IV

    0

    28 270

    N/P

    28 270

    1,00

    /

    /

    28 270

    0

    28 270

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DK

    NOP

    2A3A4.

    Busbana norvegese

    IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    28 270

     

    ES

    BUM

    ATLANT

    Marlin azzurro

    Oceano Atlantico

    20 360

    134 082

    658,56

    113 722

    2,0

    A

    172 878

    514 044

    0

    514 044

    Detrazione da applicare al seguente stock

    ES

    SWO

    AN05N

    Pesce spada

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    514 044

     

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    0

    24 239

    N/P

    24 239

    1,00

    A

    /

    36 359

    0

    36 359

    Detrazione da applicare al seguente stock

    ES

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    36 359

     

    FR

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    2 000

    7 957

    397,85

    5 957

    1,00

    /

    /

    5 957

    0

    5 957

    Detrazione da applicare al seguente stock

    FR

    OTH

    1N2AB.

    Altre specie

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    5 957

     

    NL

    ANE

    08.

    Acciuga

    VIII

    0

    12 493

    N/P

    12 493

    1,00

    /

    /

    12 493

    0

    12 493

    Detrazione da applicare al seguente stock

    NL

    WHB

    1X14

    Melù

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    12 493

     

    NL

    HKE

    3 A/BCD

    Nasello

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    0

    1 575

    N/P

    1 575

    1,00

    A+C (7)

    /

    2 363

    0

    2 363

    Detrazione da applicare al seguente stock

    NL

    HKE

    2AC4-C

    Nasello

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    2 363

     

    NL

    WHG

    56-14

    Merlano

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    0

    11 475

    N/P

    11 475

    1,00

    /

    /

    11 475

    0

    11 475

    Detrazione da applicare al seguente stock

    NL

    HKE

    8ABDE.

    Nasello

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    11 475

     

    PT

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    0

    6 098

    N/P

    6 098

    1,00

    /

    /

    6 098

    0

    6 098

    Detrazione da applicare al seguente stock

    PT

    RED

    1N2AB.

    Scorfano

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    6 098

     

    PT

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    9 700

    9 690

    99,90

    – 10

    /

    /

    145 616

    145 606

    53

    145 553

    Detrazione da applicare al seguente stock

    PT

    RED

    1N2AB.

    Scorfano

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    145 553


    (1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

    (3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

    (4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

    (5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73), a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

    (6)  Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.

    (7)  I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.


    ALLEGATO II

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO

    Detrazioni dai contingenti di stock che hanno formato oggetto di superamento

    Stato membro

    Codice della specie

    Codice della zona

    Nome della specie

    Nome della zona

    Contingente iniziale 2015 (quantitativo in chilogrammi)

    Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

    Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)

    Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)

    Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

    Fattore moltiplicatore (2)

    Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

    Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

    Detrazioni da applicare nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (6)

    Detrazioni già applicate nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (7)

    Da detrarre nel 2017 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    (16)

    BE

    SOL

    24-C.

    Sogliola

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    991 000

    929 510

    939 590

    101,08

    10 080

    /

    /

    /

    10 080

    10 080

    /

    BE

    SRX

    07D.

    Razze

    Acque dell'Unione della zona VIId

    72 000

    70 511

    69 495

    98,56

    – 1 016

    /

    /

    1 097

    81

    81

    /

    BE

    SRX

    2AC4-C

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    211 000

    245 500

    256 147

    104,34

    10 647

    /

    /

    /

    10 647

    10 647

    /

    BE

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    725 000

    915 262

    918 243

    100,33

    2 981

    /

    /

    /

    2 981

    2 981

    /

    DE

    T/B

    2AC4-C

    Rombo chiodato/Rombo liscio

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    186 000

    349 000

    350 186

    100,34

    1 186

    /

    /

    /

    1 186  (12)

    1 186

    /

    DK

    COD

    03AN.

    Merluzzo bianco

    Skagerrak

    3 336 000

    3 223 407

    3 349 360

    103,91

    125 923

    /

    (C) (8)

    /

    125 923

    125 923

    /

    DK

    DGS

    03 A-C.

    Spinarolo

    Acque dell'Unione della zona IIIa

    0

    0

    3 840

    N/P

    3 840

    1,00

    /

    /

    3 840

    3 840

    /

    DK

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    0

    1 540

    N/P

    1 540

    1,00

    /

    /

    1 540

    1 540

    /

    DK

    HER

    03 A-BC

    Aringhe

    IIIa

    5 692 000

    5 770 000

    6 056 070

    104,96

    286 070

    /

    /

    /

    286 070

    286 070

    /

    DK

    NOP

    04-N.

    Busbana norvegese

    Acque norvegesi della zona IV

    0

    0

    28 270

    N/P

    28 270

    1,00

    /

    /

    28 270

    28 270

    /

    DK

    SAN

    234_1

    Cicerello

    Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

    125 459 000

    115 924 000

    130 977 950

    112,99

    15 053 950

    1,2

    /

    /

    18 064 740

    18 064 740  (14)

    /

    DK

    SAN

    234_6

    Cicerello

    Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello

    206 000

    219 000

    228 860

    104,50

    9 860

    /

    /

    /

    9 860

    9 860

    /

    ES

    ALF

    3X14-

    Berici

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    67 000

    80 045

    62 544

    78,13

    – 9 496  (9)

    /

    /

    16 159

    6 663

    5 846

    817

    ES

    ANE

    08.

    Acciuga

    VIII

    22 500 000

    22 923 784

    24 068 471

    104,99

    1 144 687

    /

    /

    /

    1 144 687

    1 144 687

    /

    ES

    BSF

    8910-

    Pesce sciabola nero

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

    12 000

    30 050

    110

    0,37

    – 26 936  (10)

    /

    /

    29 639

    2 703

    0

    2 703

    ES

    BUM

    ATLANT

    Marlin azzurro

    Oceano Atlantico

    10 360

    20 360

    134 082

    658,56

    113 722

    2,0

    A

    172 878

    514 044

    514 044

    /

    ES

    COD

    1/2B

    Merluzzo bianco

    I e IIb

    13 283 000

    12 182 091

    12 391 441

    101,72

    209 350

    /

    /

    /

    209 350

    209 350

    /

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    24 239

    N/P

    24 239

    1,00

    A

    /

    36 359

    36 359

    /

    ES

    RED

    N3LN.

    Scorfano

    NAFO 3LN

    /

    171 440

    173 836

    101,40

    2 396

    /

    /

    /

    2 396

    2 396

    /

    ES

    SOL

    8AB.

    Sogliola

    VIIIa e VIIIb

    9 000

    6 968

    7 397

    106,13

    (429) (11)

    /

    (A+C) (8)  (13)

    2 759

    2 759

    2 759

    /

    ES

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    43 800

    412 000

    445 713

    108,18

    33 713

    /

    /

    /

    33 713

    33 713

    /

    ES

    SRX

    89-C.

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    1 057 000

    650 485

    771 246

    118,56

    120 761

    1,2

    /

    118 622

    263 535

    131 768  (15)

    131 767  (15)

    ES

    USK

    567EI.

    Brosmio

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    46 000

    135 008

    62 646

    46,40

    – 72 362

    /

    /

    58 762

    0

    /

    /

    ES

    WHM

    ATLANT

    Marlin bianco

    Oceano Atlantico

    24 310

    24 310

    68 613

    282,24

    44 303

    1,00

    A

    72 539

    138 994

    0

    138 994

    FR

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    2 000

    7 957

    397,85

    5 957

    1,00

    /

    /

    5 957

    5 957

    /

    FR

    HAD

    7X7A34

    Eglefino

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    5 561 000

    5 760 984

    5 775 607

    100,25

    14 623

    /

    /

    /

    14 623

    14 623

    /

    FR

    PLE

    7HJK.

    Passera di mare

    VIIh, VIIj e VIIk

    17 000

    57 007

    59 833

    104,95

    2 826

    /

    /

    /

    2 826

    2 826

    /

    FR

    SRX

    07D.

    Razze

    Acque dell'Unione della zona VIId

    602 000

    591 586

    689 868

    116,61

    98 282

    1,00

    /

    /

    98 282

    98 282

    /

    FR

    SRX

    89-C.

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    1 298 000

    1 507 000

    1 578 469

    104,74

    71 469

    /

    /

    /

    71 469

    71 469

    /

    IE

    COD

    07 A.

    Merluzzo bianco

    VIIa

    120 000

    134 776

    138 122

    102,48

    3 346

    /

    /

    /

    3 346

    3 346

    /

    IE

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    1 048 000

    946 554

    1 044 694

    110,37

    98 140

    1,00

    /

    /

    98 140

    98 140

    /

    NL

    ANE

    08.

    Acciuga

    VIII

    /

    0

    12 493

    N/P

    12 493

    1,00

    /

    /

    12 493

    12 493

    /

    NL

    COD

    2A3AX4

    Merluzzo bianco

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    2 800 000

    1 340 520

    1 348 815

    100,62

    8 295

    /

    (C) (8)

    /

    8 295

    8 295

    /

    NL

    HER

    *25B-F

    Aringhe

    II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)

    1 104 000

    1 841 160

    2 230 998

    121,17

    389 838

    1,4

    /

    /

    545 773

    522 222

    23 551

    NL

    HKE

    3 A/BCD

    Nasello

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    /

    0

    1 575

    N/P

    1 575

    1,00

    A + C (13)

    /

    2 363

    2 363

    /

    NL

    MAC

    *3A4BC

    Sgombri

    IIIa e IVbc

    490 000

    1 084 500

    1 090 087

    100,52

    5 587

    /

    /

    /

    5 587

    5 587

    /

    NL

    POK

    2A34.

    Merluzzo carbonaro

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    68 000

    56 600

    63 411

    112,03

    6 811

    1,00

    /

    /

    6 811

    5 754

    1 057

    NL

    SRX

    2AC4-C

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    180 000

    245 300

    252 765

    103,04

    7 465

    /

    /

    /

    7 465

    7 465

    /

    NL

    T/B

    2AC4-C

    Rombo chiodato/Rombo liscio

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    2 579 000

    2 783 000

    2 793 239

    100,37

    10 239

    /

    /

    /

    10 239

    10 239

    /

    NL

    WHB

    1X14

    Melù

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    36 711 000

    55 297 456

    55 584 332

    100,52

    286 876

    /

    /

    /

    286 876

    286 876

    /

    NL

    WHG

    2AC4.

    Merlano

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    699 000

    527 900

    547 717

    103,75

    19 817

    /

    /

    /

    19 817

    19 817

    /

    NL

    WHG

    56-14

    Merlano

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    /

    0

    11 475

    N/P

    11 475

    1,00

    /

    /

    11 475

    11 475

    /

    PT

    GHL

    1N2AB

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    6 098

    N/P

    6 098

    1,00

    /

    /

    6 098

    6 098

    /

    PT

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    9 700

    9 690

    99,90

    – 10

    /

    /

    145 616

    145 606

    53

    145 553

    UK

    COD

    2A3AX4

    Merluzzo bianco

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    11 369 000

    14 828 600

    14 846 189

    100,12

    17 589

    /

    (C) (8)

    /

    17 589

    17 589

    /

    UK

    HER

    4AB.

    Aringhe

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    62 292 000

    66 892 860

    68 024 970

    101,69

    1 132 100

    /

    /

    /

    1 132 110

    1 132 110

    /

    UK

    MAC

    2CX14-

    Sgombri

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    245 363 000

    237 093 794

    242 496 391

    102,28

    5 402 597

    /

    (A) (8)

    /

    5 402 597

    5 402 597

    /

    UK

    MAC

    *3A4BC

    Sgombri

    IIIa e IVbc

    490 000

    620 500

    626 677

    101,00

    6 177

    /

    /

    /

    6 177

    6 177

    /

    UK

    SAN

    234_1

    Cicerello

    Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

    2 742 000

    1 219 400

    2 000 034

    164,02

    780 634

    2,00

    /

    /

    1 561 268

    95 100

    1 466 168


    (1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità ali articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

    (3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

    (4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

    (5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

    (6)  Detrazioni da effettuare nel 2016 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 38).

    (7)  Detrazioni da effettuare nel 2016 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (EU) 2016/2226.

    (8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

    (9)  Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).

    (10)  Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.

    (11)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

    (12)  Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

    (13)  I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

    (14)  Da detrarre da SAN/234_3 (14) (zona di gestione 3 del cicerello).

    (15)  Su richiesta della Spagna, la detrazione di 263 535 chilogrammi in scadenza nel 2016 sarà equamente ripartita su un arco di due anni (2016 e 2017).»


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