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Document 32010R1032
Council Regulation (EU) No 1032/2010 of 15 November 2010 amending Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte-d’Ivoire
Regolamento (UE) n. 1032/2010 del Consiglio, del 15 novembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio
Regolamento (UE) n. 1032/2010 del Consiglio, del 15 novembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio
GU L 298 del 16.11.2010, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0174 | sostituzione | articolo 9 | 16/11/2010 | |
Modifies | 32005R0174 | sostituzione | allegato 2 | 16/11/2010 | |
Modifies | 32005R0174 | aggiunta | allegato 4 BIS | 16/11/2010 | |
Modifies | 32005R0174 | sostituzione | articolo 4 1 | 16/11/2010 | |
Modifies | 32005R0174 | sostituzione | allegato 1 | 16/11/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R1032R(01) | (HU) | |||
Implicitly repealed by | 32016R0907 | 11/06/2016 |
16.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1032/2010 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio (2), vieta l'esportazione di materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna e la fornitura di alcuni tipi di assistenza tecnica, di finanziamenti e di assistenza finanziaria. Tali restrizioni sono state adottate conformemente alla posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (3). |
(2) |
Tenendo conto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1946 (2010) del 15 ottobre 2010 e della decisione 2010/656/PESC, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 174/2005 per permettere l'esportazione di materiale non letale, nonché di materiale non letale che potrebbe essere usato per la repressione interna, destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza, nonché la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria correlati. |
(3) |
L'elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna dovrebbe essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (4). |
(4) |
È opportuno aggiornare l'articolo sulla competenza dell'Unione alla luce delle recenti prassi redazionali. |
(5) |
Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 174/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:
1) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:
|
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis 1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale elencato nell'allegato I o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria correlata a tale materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1. 3. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»; |
3) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Il presente regolamento si applica:
|
4) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento; |
5) |
il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente: |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
(2) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.
(3) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.
(4) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco del materiale di cui agli articoli 3 e 4 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna
1. |
Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
|
2. |
Bombe e artifizi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. |
3. |
Veicoli:
|
4. |
Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
|
5. |
Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:
|
6. |
Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato. |
7. |
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. |
8. |
Filo spinato tagliente. |
9. |
Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. |
10. |
Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. |
11. |
Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.». |