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Document 32010R1032

Regolamento (UE) n. 1032/2010 del Consiglio, del 15 novembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

GU L 298 del 16.11.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1032/oj

16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1032/2010 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio (2), vieta l'esportazione di materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna e la fornitura di alcuni tipi di assistenza tecnica, di finanziamenti e di assistenza finanziaria. Tali restrizioni sono state adottate conformemente alla posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (3).

(2)

Tenendo conto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1946 (2010) del 15 ottobre 2010 e della decisione 2010/656/PESC, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 174/2005 per permettere l'esportazione di materiale non letale, nonché di materiale non letale che potrebbe essere usato per la repressione interna, destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza, nonché la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria correlati.

(3)

L'elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna dovrebbe essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (4).

(4)

È opportuno aggiornare l'articolo sulla competenza dell'Unione alla luce delle recenti prassi redazionali.

(5)

Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f), dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

e)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f), dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo;

f)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni;

g)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale elencato nell'allegato I o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria correlata a tale materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

3.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»;

3)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.»;

4)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento;

5)

il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

(3)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(4)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco del materiale di cui agli articoli 3 e 4 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (1) (“elenco comune delle attrezzature militari dell'UE”);

1.2

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

2.

Bombe e artifizi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

3.

Veicoli:

3.1

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1

Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2

Ai fini del punto 3.5 il termine “veicoli” include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

4.3

altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:

5.1

giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota:

questo punto non sottopone ad autorizzazione:

apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.».


(1)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.


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