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Document 32010D0581

2010/581/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 27 settembre 2010 , che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 256 del 30.9.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2010/581/oj

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura speciale in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/581/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 16 novembre 2009, la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione per l’applicazione di una misura speciale in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione dell’imposta a credito (la «misura speciale»).

(2)

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica di Polonia con una lettera datata 14 dicembre 2009. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

La Polonia applica una limitazione alla detrazione dell’IVA per le autovetture. Tuttavia, taluni veicoli a motore diversi dalle autovetture sono, in ragione del design che li caratterizza, adatti sia all’uso privato che all’uso a fini economici.

(4)

Attualmente, se un soggetto passivo intende utilizzare a fini privati un veicolo diverso da un’autovettura sul cui acquisto, acquisto intracomunitario, importazione, noleggio o leasing ha detratto, in tutto o in parte, l’imposta a credito, egli deve contabilizzare l’imposta a debito su tale uso privato. Tuttavia per il soggetto passivo è difficile valutare accuratamente l’uso privato e, per le autorità fiscali, è difficile controllarlo.

(5)

Allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, la Polonia ha richiesto una deroga, al fine di limitare il diritto di detrazione dell’IVA relativa a veicoli diversi dalle autovetture che possono essere utilizzati sia a fini economici che privati, a concorrenza del 60 % dell’IVA corrisposta a fronte dell’acquisto, acquisto intracomunitario, importazione, noleggio o leasing fino ad un massimo di 6 000 PLN, con il fine di prevenire l’eccessiva detrazione IVA in relazione ad auto lussuose per le quali è più probabile un uso a fini privati. Conseguentemente il soggetto passivo non deve più contabilizzare l’IVA a debito sull’uso privato del veicolo.

(6)

Questa misura speciale deve applicarsi solo a veicoli a motore diversi dalle autovetture aventi una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate. I veicoli per uso speciale, quali quelli per assistenza stradale, le autofunebri, le pale caricatrici e i veicoli per la rivendita o la locazione a terzi non rientrano nel campo di applicazione della deroga.

(7)

L’autorizzazione ha validità limitata e giungerà a scadenza il 31 dicembre 2013. In base ai dati raccolti nel frattempo, si potrà valutare se la deroga rimane giustificata.

(8)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a limitare, a concorrenza del 60 %, il diritto di detrazione dell’IVA sull’acquisto, acquisizione intracomunitaria, importazione, noleggio o leasing di veicoli a motore diversi dalle autovetture, fino a un massimo di 6 000 PLN.

Tale limitazione si applica solo a veicoli a motore diversi dalle autovetture aventi una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate.

Articolo 2

Le disposizioni dell’articolo 1 non si applicano alle seguenti categorie di veicoli:

a)

veicoli acquistati per rivendita, noleggio o leasing;

b)

veicoli che, conformemente ai criteri stabiliti nelle disposizioni fiscali, possono essere considerati come veicoli destinati principalmente al trasporto di merci;

c)

veicoli che svolgono funzioni specifiche;

d)

veicoli intesi al trasporto di almeno 10 passeggeri incluso il conducente.

Articolo 3

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, a fini diversi da quelli aziendali, di un veicolo al quale si applica il limite di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

Articolo 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


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