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Document 62010TN0343

Causa T-343/10: Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Etimine e Etiproducts/ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/49


Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Etimine e Etiproducts/ECHA

(Causa T-343/10)

()

(2010/C 288/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo) e Ab Etiproducts Oy (Espoo, Fillandia) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’atto impugnato nella parte relativa all’acido borico e al tetraborato di sodio;

dichiarare l’illegittimità del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, nella parte relativa all’acido borico e al tetraborato di sodio (1); e

condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione dell’agenzia per le sostanze chimiche di includere l’acido borico e il tetraborato di sodio nell’elenco preliminare delle sostanze determinato ai sensi dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2). Le ricorrenti domando inoltre, ai sensi dell’art. 277 TFUE, la dichiarazione d’illegittimità del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, nei limiti in cui concerne l’acido borico e il tetraborato di sodio.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

 

In primo luogo, l’atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione di forme sostanziali e sarebbe viziato da un errore di diritto in quanto non sarebbero stati soddisfatti i requisiti dell’art. 59 e dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

 

In secondo luogo, l’atto impugnato si baserebbe su un manifesto errore di valutazione e violerebbe il regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto l’ECHA non avrebbe fornito la prova né dimostrato che le sostanze boriche «soddisfano i criteri» per essere classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2 ai sensi della direttiva 67/548 (3).

 

Inoltre, adottando l’atto impugnato, l’ECHA avrebbe violato il principio di diritto dell’UE della proporzionalità.

 

Infine, l’atto impugnato si basa sul regolamento (CE) della Commissione n. 790/2009 il quale sarebbe di per sé illegittimo.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967 196, pag. 1).


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