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Document 32016D2296

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che istituisce il gruppo indipendente di esperti designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

    C/2016/8444

    GU L 344 del 17/12/2016, p. 92–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2296/oj

    17.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/92


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2296 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2016

    che istituisce il gruppo indipendente di esperti designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'attività dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo apporta un contributo positivo al miglioramento della gestione del traffico aereo (ATM), in particolare fornendo alla Commissione raccomandazioni imparziali e basate su elementi concreti per quanto riguarda le prestazioni dei servizi di navigazione aerea a livello locale e dell'Unione e le funzioni di rete. L'assistenza fornita dall'organo di valutazione delle prestazioni è indispensabile per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di completamento del cielo unico europeo — del quale sono fattori trainanti il sistema di prestazioni istituito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (2), compresi i suoi ulteriori necessari sviluppi alla luce delle esperienze maturate nel corso della sua attuazione fino ad oggi, e il sistema di tariffazione, ad esso strettamente connesso, istituito conformemente alla decisione di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (3) — e più in generale della strategia per l'aviazione della Commissione (4).

    (2)

    A norma della decisione di esecuzione 2014/672/UE della Commissione (5), l'attuale organo di valutazione delle prestazioni è designato fino al 31 dicembre 2016. La Commissione dovrebbe designare un nuovo organo di valutazione delle prestazioni per continuare ad assistere la Commissione e le autorità nazionali di vigilanza dopo tale data. Tale designazione dovrebbe coprire il periodo che va dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, in modo da durare sufficientemente a lungo per garantire continuità e stabilità e rappresentare al contempo un determinato periodo di tempo compatibile con i periodi di riferimento, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

    (3)

    Considerato che tale periodo si estende dal secondo al terzo periodo di riferimento, ogni eventuale rinnovo dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni dovrebbe avvenire in modo tale da agevolare la transizione e la continuità dell'esperienza e delle conoscenze disponibili.

    (4)

    Per rafforzare l'imparzialità dell'organo di valutazione delle prestazioni è opportuno istituire un gruppo indipendente di esperti che fornisca assistenza nell'attuazione del sistema di prestazioni e tale gruppo di esperti dovrebbe essere designato come organo di valutazione delle prestazioni.

    (5)

    L'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 descrive in maniera generale il ruolo dell'organo di valutazione delle prestazioni nel contesto del sistema di prestazioni. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 fornisce, in maniera non esaustiva, ulteriori dettagli circa i suoi compiti e le sue attività. Anche l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) attribuisce all'organo determinati compiti. Per motivi di chiarezza e completezza, conformemente a tali disposizioni, è adesso opportuno elencare tutti i compiti dell'organo di valutazione delle prestazioni. L'organo di valutazione delle prestazioni dovrebbe assistere la Commissione con consigli, consulenza e altri servizi. A tal fine si dovrebbe coordinare con le autorità nazionali di vigilanza. Dovrebbe inoltre assistere le autorità nazionali di vigilanza su loro richiesta.

    (6)

    Per garantire il funzionamento efficiente ed efficace dell'organo di valutazione delle prestazioni esso dovrebbe essere affiancato da un segretariato fornito dalla Commissione.

    (7)

    I membri dell'organo di valutazione delle prestazioni dovrebbero essere specialisti altamente qualificati in possesso di competenze adeguate nei settori essenziali di prestazione. Tali membri, escluso il presidente, dovrebbero essere scelti in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione che rispetti i principi di obiettività, pari opportunità e trasparenza e che individui conflitti di interessi effettivi o potenziali, e dovrebbero essere nominati a titolo personale. Tenendo conto dei suoi specifici compiti e responsabilità, il presidente dovrebbe essere nominato dalla Commissione conformemente alle sue disposizioni amministrative interne, nel rispetto di tali principi e garantendo l'individuazione di tali conflitti.

    (8)

    Alla luce delle loro qualifiche e competenze, dei requisiti in termini di imparzialità e assenza di conflitti di interessi, del fatto che sono nominati a titolo personale e dell'importanza del loro lavoro, tali membri, escluso il presidente, oltre al rimborso delle spese dovrebbero ricevere una remunerazione proporzionata ai compiti ad essi attribuiti. Il presidente dovrebbe essere retribuito e rimborsato conformemente alle disposizioni amministrative interne della Commissione.

    (9)

    È pertanto altresì opportuno che le attività dell'organo di valutazione delle prestazioni e i costi del suo sostegno amministrativo e tecnico siano finanziati dal bilancio dell'Unione.

    (10)

    L'attività dell'organo di valutazione delle prestazioni richiede l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol. La Commissione dovrebbe pertanto definire con Eurocontrol opportune procedure per garantire l'accesso, compresa la raccolta, la convalida, l'analisi preliminare e la fornitura di tali dati. È necessario che tali procedure riconoscano la dimensione paneuropea della valutazione delle prestazioni, conformemente alla decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio (7).

    (11)

    Per garantire il corretto funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni si dovrebbero stabilire norme appropriate in merito al suo regolamento interno e alla modalità di rendicontazione alla Commissione. Si dovrebbero altresì stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni.

    (12)

    I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (13)

    La presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi una volta terminato il periodo di designazione, in essa stabilito, dell'organo di valutazione delle prestazioni.

    (14)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni

    1.   È istituito il gruppo indipendente di esperti della prestazione dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete nel cielo unico europeo per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024.

    2.   Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 1 è designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024.

    Articolo 2

    Compiti

    L'organo di valutazione delle prestazioni è incaricato dei seguenti compiti:

    a)

    assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni, in particolare per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

    b)

    su richiesta della Commissione, fornire informazioni ad hoc o relazioni su questioni attinenti alle prestazioni conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

    c)

    assistere la Commissione, su richiesta, nella definizione delle modalità di accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

    d)

    assistere le autorità nazionali di vigilanza, su richiesta, nell'attuazione del sistema di prestazioni fornendo un parere indipendente su questioni relative alle prestazioni e determinando forcelle di valori indicativi per la fissazione di obiettivi, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, lettere b) e c) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

    e)

    sostenere le autorità competenti, su richiesta, nella determinazione del rumore degli aeroporti di cui sono responsabili, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 598/2014.

    Articolo 3

    Ruolo consultivo

    1.   La Commissione può consultare l'organo di valutazione delle prestazioni su ogni questione relativa alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e alle funzioni di rete nel cielo unico europeo.

    2.   L'organo di valutazione delle prestazioni può, di sua iniziativa, riferire e presentare raccomandazioni alla Commissione per il miglioramento del sistema di prestazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

    Articolo 4

    Composizione e nomina dei membri e del presidente

    1.   L'organo di valutazione delle prestazioni è composto di nove membri, incluso il presidente.

    2.   I membri, escluso il presidente, sono individui nominati a titolo personale a seguito della loro selezione sulla base di un invito a presentare candidature.

    3.   I membri, escluso il presidente, sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione e previa consultazione con gli Stati membri, tra gli specialisti in possesso delle competenze adeguate che hanno risposto all'invito a presentare candidature. I criteri di selezione e ammissibilità comprendono i criteri di cui all'allegato.

    4.   Il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione, conformemente alle sue disposizioni amministrative e previa consultazione con gli Stati membri, nomina uno specialista in possesso delle competenze adeguate come presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni. Il presidente agisce in qualità di rappresentante dell'organo di valutazione delle prestazioni e presiede le sue riunioni.

    5.   Il mandato del presidente e dei membri ha una durata di due anni e può essere rinnovato due volte. Non si rinnova contemporaneamente il mandato di più di due terzi dei membri.

    6.   Un membro che non sia più in grado di contribuire efficacemente all'organo di valutazione delle prestazioni, che presenti le dimissioni o che non rispetti le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 può essere sostituito per la restante durata del mandato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, a seconda dei casi.

    7.   Il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione, può istituire un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri, escluso il presidente. Ai candidati è chiesto il consenso prima che i loro nomi siano inseriti nell'elenco di riserva.

    8.   I nomi degli individui nominati membri dell'organo di valutazione delle prestazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    9.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 5

    Principi che si applicano ai membri

    1.   Nello svolgere i compiti previsti dalla presente decisione, l'organo di valutazione delle prestazioni e i suoi membri sono imparziali e agiscono in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna e nell'interesse pubblico. A tal fine i membri firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito dell'organo di valutazione delle prestazioni in tal senso.

    2.   I membri non delegano le loro responsabilità ad altre persone.

    3.   Coloro che si candidano alla nomina di membro comunicano qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi presentando una dichiarazione di interessi, come indicato nell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Anche la persona che sarà nominata presidente indica tali eventuali circostanze in tempo utile prima della sua nomina. Nella dichiarazione tutte le persone di cui sopra indicano almeno qualsiasi interesse professionale e finanziario pertinente e qualsiasi situazione in cui i loro interessi possano compromettere, o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere, la loro capacità di agire in modo imparziale e nell'interesse pubblico in qualità di membri dell'organo di valutazione delle prestazioni.

    4.   Ai fini di valutare la presenza di eventuali conflitti di interessi vengono presi in considerazione vari fattori, tra i quali la natura, il tipo e l'importanza dell'interesse dell'individuo, nonché la misura in cui si possa ragionevolmente prevedere che tale interesse influenzi il parere dell'individuo e il processo decisionale generale dell'organo di valutazione delle prestazioni. Un interesse si considera insignificante o minimo se è improbabile che comprometta, o che possa ragionevolmente essere percepito tale da compromettere, la capacità dell'individuo di agire in maniera imparziale e nell'interesse pubblico al momento di prestare consulenza alla Commissione.

    5.   La Commissione rende pubblico il modulo di dichiarazione di interessi dei membri attraverso un apposito sito web. Si adottano misure tecniche per indicare ai motori di ricerca che i moduli di dichiarazione di interesse non dovrebbero comparire nei risultati di ricerca.

    6.   I membri sono soggetti all'obbligo del segreto professionale e alle norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10).

    7.   All'inizio di ogni mandato i membri sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza.

    Articolo 6

    Metodo di lavoro

    1.   Previa approvazione del direttore generale della direzione generale Mobilità e trasporti della Commissione, l'organo di valutazione delle prestazioni adotta, a nome della Commissione e in particolare per quanto riguarda il proprio finanziamento, i seguenti documenti:

    a)

    il suo programma di lavoro annuale e la relazione annuale;

    b)

    il suo regolamento interno;

    c)

    le modalità di cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza;

    d)

    le modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

    e)

    un piano di gestione dei dati.

    2.   L'organo di valutazione delle prestazioni adotta le sue relazioni e raccomandazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 con votazione a maggioranza semplice.

    3.   Al fine di esaminare questioni specifiche pertinenti alla sua attività, l'organo di valutazione delle prestazioni può istituire sottogruppi tra i propri membri, sulla base di un mandato da esso definito e di concerto con il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.

    4.   L'organo di valutazione delle prestazioni e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono tuttavia tenersi altrove.

    5.   La partecipazione dei membri alle riunioni dell'organo di valutazione delle prestazioni e dei sottogruppi è obbligatoria. In caso di assenza vengono inviate giustificazioni al presidente e al segretariato.

    6.   L'organo di valutazione delle prestazioni, con il sostegno del segretariato, provvede affinché i suoi metodi riflettano i più recenti standard scientifici.

    Articolo 7

    Sostegno amministrativo e tecnico

    1.   La Commissione fornisce il sostegno amministrativo e tecnico necessario per il funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni, compresi il segretariato e i sottogruppi, al fine di assicurarne un funzionamento efficiente ed efficace. Il segretariato convoca e coadiuva le riunioni plenarie dell'organo di valutazione delle prestazioni e convoca le riunioni dei sottogruppi.

    Il sostegno amministrativo e tecnico viene fornito in maniera efficiente in termini di costi, assicurando che l'organo di valutazione delle prestazioni assolva i propri compiti con indipendenza funzionale e tecnica.

    2.   Se Eurocontrol è identificato quale fornitore di dati appropriato, la Commissione definisce con Eurocontrol opportune procedure per la raccolta, la convalida, l'analisi preliminare e la fornitura di tali dati e per garantire un accesso continuo dell'organo di valutazione delle prestazioni ai dati relativi alle prestazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol.

    Articolo 8

    Comunicazione e trasparenza

    1.   Nell'assolvimento dei compiti attribuitigli all'articolo 2, l'organo di valutazione delle prestazioni redige relazioni e presenta raccomandazioni alla Commissione.

    2.   L'organo di valutazione delle prestazioni offre alle autorità nazionali di vigilanza la possibilità di controllare dati fattuali connessi alla valutazione e al monitoraggio dei piani di prestazione prima di redigere le relazioni.

    3.   La Commissione pubblica tutte le relazioni e raccomandazioni dell'organo di valutazione delle prestazioni attraverso un apposito sito web.

    4.   Tale pubblicazione non ha luogo qualora la divulgazione di una relazione o raccomandazione, o parte di esse, arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    5.   L'organo di valutazione delle prestazioni adotta una relazione annuale sulla sua attività, comprese la collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e le modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei di cui all'articolo 3, paragrafi 7 e 8 rispettivamente del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, nonché le procedure concordate con Eurocontrol per quanto riguarda l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    6.   La Commissione monitora il funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni e riferisce periodicamente agli Stati membri i progressi della sua attività.

    Articolo 9

    Indennità, spese e remunerazione

    1.   I membri dell'organo di valutazione delle prestazioni, escluso il presidente, hanno diritto a un'indennità speciale sotto forma di indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro, pari a un massimo di 600 EUR. L'indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all'importo corrispondente a una mezza giornata di lavoro. Il pagamento è effettuato in euro.

    2.   Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, escluso il presidente, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alla decisione C(2007) 5858 (12). Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    3.   Il presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni è remunerato e le sue spese di viaggio e soggiorno sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle sue disposizioni amministrative.

    Articolo 10

    Finanziamento

    I costi delle attività per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, compresi i costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 9, nonché i costi del sostegno amministrativo e tecnico di cui all'articolo 7, sono finanziati dal bilancio dell'Unione. I costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, sono finanziati a norma dell'articolo 204 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dell'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del Consiglio (14).

    Articolo 11

    Abrogazione

    La decisione di esecuzione 2014/672/UE della Commissione è abrogata.

    Articolo 12

    Entrata in vigore e applicazione

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128, del 9.5.2013, pag. 31).

    (4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per l'aviazione in Europa [COM(2015) 598 final].

    (5)  Decisione di esecuzione 2014/672/UE della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (GU L 281 del 25.9.2014, pag. 5).

    (6)  Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).

    (7)  Decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 136).

    (8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

    (10)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (12)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione — Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti.

    (13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (14)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    Criteri di selezione e ammissibilità per i membri dell'organo di valutazione delle prestazioni

    I criteri di selezione e ammissibilità per i membri dell'organo di valutazione delle prestazioni comprendono:

    a)

    conoscenze, competenze ed esperienza professionale di alto livello comprovate e pertinenti, in ambiti pertinenti ai settori di prestazione essenziali;

    b)

    una rappresentanza equilibrata di conoscenze e competenze in tutti i settori di prestazione essenziali e una rappresentanza equilibrata di genere e di provenienza geografica;

    c)

    una rappresentanza equilibrata di conoscenze in settori connessi ma non limitati a:

    politica dell'UE in materia di trasporto aereo e normativa applicabile,

    gestione aeroportuale e/o delle compagnie aeree,

    requisiti delle missioni militari e gestione delle operazioni militari,

    questioni di economia dell'aviazione, gestione della realizzazione di SESAR e meccanismi di finanziamento dell'Unione,

    analisi comparativa, tecniche di analisi costi/benefici e pianificazione finanziaria,

    interdipendenze tra i costi e gli altri settori di prestazione e tra i requisiti civili e militari,

    identificazione dei rischi per la sicurezza e misurazione delle prestazioni in termini di sicurezza,

    sistema di scambio di quote di emissione e misurazione delle prestazioni ambientali (prestando attenzione, tra l'altro, a impatto ambientale dell'aviazione, efficienza dei carburanti ed emissioni acustiche e di CO2),

    impatto delle interazioni con lo spazio aereo adiacente al cielo unico europeo, compresi punti critici e gestione del flusso;

    d)

    capacità di analizzare e valutare interdipendenze e interazioni tra settori di prestazione e di definire futuri obiettivi di prestazione basati sui miglioramenti operativi e tecnologici pianificati;

    e)

    conoscenze linguistiche adeguate che consentano al candidato di partecipare pienamente ed efficacemente all'attività dell'organo di valutazione delle prestazioni;

    f)

    indipendenza e assenza di conflitti di interessi.


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