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Document 62008CN0180

    Causa C-180/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

    GU C 171 del 5.7.2008, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/25


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

    (Causa C-180/08)

    (2008/C 171/38)

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

    Parti

    Ricorrente: Maria Kastrinaki

    Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro, avvalendosi di un titolo rientrante, in quanto tale, nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE, sia stato assunto da una persona giuridica di diritto pubblico e svolga una professione regolamentata nello Stato membro ospitante in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, progredendo nella carriera, sotto il profilo del grado e della retribuzione, in modo conforme al detto titolo, se le autorità competenti siano successivamente legittimate, ai sensi delle disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva in parola, interpretati alla luce degli artt. 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escluderlo dall'esercizio dei suoi diritti professionali, a causa dell'impossibilità di riconoscere l'equivalenza accademica del titolo invocato ai fini dell'inquadramento in una categoria e ad un livello retributivo corrispondenti al titolo stesso, con la sola motivazione che tale titolo è stato sì rilasciato dall'autorità dello Stato membro di provenienza, ma a seguito di studi in parte compiuti, grazie ad un accordo di franchising, nello Stato membro ospitante e presso un ente che, pur operando liberamente nello Stato membro ospitante, non è tuttavia riconosciuto in tale Stato come istituto di istruzione, in forza di una disposizione generale della sua legislazione;

    2)

    Se le autorità competenti siano legittimate, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, interpretate alla luce degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escludere il cittadino di uno Stato membro, che lavori presso una persona giuridica di diritto pubblico in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e al quale sia stato rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo le disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, dall'esercizio dei diritti professionali che discendono dall'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciatagli, per il motivo che non è stata riconosciuta anche l'equivalenza accademica del suo titolo di studio.


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