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Document C2007/042/71

    Causa T-411/06: Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — SO.GE.L.M.A./AER

    GU C 42 del 24.2.2007, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 42/40


    Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 — SO.GE.L.M.A./AER

    (Causa T-411/06)

    (2007/C 42/71)

    Lingua processuale: italiano

    Parti

    Ricorrente: SO.GE.L.M.A. Srl (Scandicci, Italia) (rappresentanti: E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini e A. Gironi, avvocati)

    Convenuta: Agenzia Europea per la Ricostruzione

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare le decisioni dell'AER di annullare la gara per l'appalto di lavori «Ripristino della libera navigazione (rimozione degli ordigni inesplosi) nelle linee di navigazione interna, Repubblica serba, Serbia e Montenegro» (riferimento di pubblicazione n. Europe Aid/120694/D/W/YU, progetto n. 05SER01 04 01) e di indire una nuova gara, comunicate con lettere dell'AER del 9 ottobre 2006, prot. D (06)DG/MIL/EP 2715 e del 14 dicembre 2006, prot. DG/mie/3313, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, coordinato o connesso, ivi compresa la decisione di esclusione della ricorrente, ed, in ogni caso, condannare l'Agenzia Europea per la Ricostruzione al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura indicata nel ricorso.

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La gara litigiosa della presente causa aveva per oggetto l'aggiudicazione di un appalto di lavori consistenti nell'individuazione e rimozione degli ordigni bellici inesplosi residuati dei bombardamenti aerei effettuati dalla NATO nel 1999, al fine di riaprire alla navigazione interna le acque del Danubio e della Sava.

    Dopo che la sua offerta era stata ritenuta la più favorevole, la ricorrente riceveva una prima richiesta di chiarimenti, che sono stati tempestivamente forniti. In particolare, puntuali giustificazioni sono state date in merito alla presenza, come team leader della squadra di survey in acqua di una persona altamente qualificata, ma con esperienza lavorativa inferiore a quella richiesta nel bando.

    Dopo aver avuto dei contatti professionali con un'azienda consulente dell'Agenzia Europea per la Ricostruzione nella procedura di appalto in questione, che permettevano di aspettare un esito positivo della gara, la ricorrente era ulteriormente informata dell'annullamento della procedura di aggiudicazione per mancanza di offerte tecnicamente idonee e si manifestava l'intenzione di procedere all'indizione di una nuova gara.

    A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 41 della Direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), e, più in generale, dei principi che presiedono alla normativa comunitaria in materia di procedure di aggiudicazioni degli appalti pubblici nella misura in cui l'annullamento della procedura in questione sia frutto di una scelta non ponderata, effettuata senza una approfondita valutazione dell'interesse pubblico da tutelare. In secondo luogo la ricorrente fa anche valere la violazione del dovere di motivazione.


    (1)  GU L 134, del 30.4.2004, pag. 114.


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