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Document C2007/042/08

    Causa C-208/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin — Germania) — ITC Innovative Technology Center GmbH/Bundesagentur für Arbeit (Libera circolazione dei lavoratori — Libera prestazione dei servizi — Normativa nazionale — Versamento da parte dello Stato membro del compenso dovuto ad un'agenzia privata di collocamento a seguito di un'assunzione — Lavoro per cui vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel detto Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Proporzionalità)

    GU C 42 del 24.2.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 42/5


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin — Germania) — ITC Innovative Technology Center GmbH/Bundesagentur für Arbeit

    (Causa C-208/05) (1)

    (Libera circolazione dei lavoratori - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale - Versamento da parte dello Stato membro del compenso dovuto ad un'agenzia privata di collocamento a seguito di un'assunzione - Lavoro per cui vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel detto Stato membro - Restrizione - Giustificazione - Proporzionalità)

    (2007/C 42/08)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Sozialgericht Berlin

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: ITC Innovative Technology Center GmbH

    Convenuto: Bundesagentur für Arbeit

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Berlin — Interpretazione degli artt. 18, 39, 40, 50, e 87 del Trattato CE nonché degli artt. 3 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). — Disposizioni nazionali che prevedono sovvenzioni a favore di imprese di collocamento private per il caso in cui il disoccupato in cerca di lavoro concluda un contratto di lavoro soggetto alle assicurazioni sociali — Esclusione, qualora venga concluso un contratto di lavoro con un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro

    Dispositivo

    1)

    Gli artt. 39 CE, 49 CE e 50 CE ostano a che una disposizione nazionale, quale il § 421 g, n. 1, seconda frase, del libro III del codice tedesco della legislazione sociale preveda che il versamento, da parte di uno Stato membro, ad un'agenzia privata di collocamento del compenso dovuto da parte di una persona in cerca di lavoro alla detta agenzia, a seguito dell'assunzione della citata persona, sia soggetto alla condizione che per il posto di lavoro trovato da detto intermediario viga il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel territorio di tale Stato.

    1)

    Spetta al giudice nazionale dare ad una disposizione di diritto interno, nel rispetto dei limiti stabiliti alla sua discrezionalità dal suo ordinamento nazionale, un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, relativamente alle disposizioni del Trattato CE che attribuiscono ai soggetti dell'ordinamento determinati diritti che si possono invocare in giudizio e che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, disapplicare qualsiasi norma di diritto interno che sia in contrasto con le dette disposizioni.


    (1)  GU C 171 del 9.7.2005.


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