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Document C2007/042/08
Case C-208/05: Judgment of the Court (Third Chamber) of 11 January 2007 (reference for a preliminary ruling from the Sozialgericht Berlin — Germany) — ITC Innovative Technology Center GmbH v Bundesagentur für Arbeit (Freedom of movement for workers — Freedom to provide services — National legislation — Payment by the Member State of the fee due to a private-sector recruitment agency in respect of recruitment — Employment subject to compulsory social security contributions in that Member State — Restriction — Justification — Proportionality)
Causa C-208/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin — Germania) — ITC Innovative Technology Center GmbH/Bundesagentur für Arbeit (Libera circolazione dei lavoratori — Libera prestazione dei servizi — Normativa nazionale — Versamento da parte dello Stato membro del compenso dovuto ad un'agenzia privata di collocamento a seguito di un'assunzione — Lavoro per cui vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel detto Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Proporzionalità)
Causa C-208/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin — Germania) — ITC Innovative Technology Center GmbH/Bundesagentur für Arbeit (Libera circolazione dei lavoratori — Libera prestazione dei servizi — Normativa nazionale — Versamento da parte dello Stato membro del compenso dovuto ad un'agenzia privata di collocamento a seguito di un'assunzione — Lavoro per cui vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel detto Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Proporzionalità)
GU C 42 del 24.2.2007, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 gennaio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin — Germania) — ITC Innovative Technology Center GmbH/Bundesagentur für Arbeit
(Causa C-208/05) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale - Versamento da parte dello Stato membro del compenso dovuto ad un'agenzia privata di collocamento a seguito di un'assunzione - Lavoro per cui vige il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel detto Stato membro - Restrizione - Giustificazione - Proporzionalità)
(2007/C 42/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Berlin
Parti nella causa principale
Ricorrente: ITC Innovative Technology Center GmbH
Convenuto: Bundesagentur für Arbeit
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Berlin — Interpretazione degli artt. 18, 39, 40, 50, e 87 del Trattato CE nonché degli artt. 3 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). — Disposizioni nazionali che prevedono sovvenzioni a favore di imprese di collocamento private per il caso in cui il disoccupato in cerca di lavoro concluda un contratto di lavoro soggetto alle assicurazioni sociali — Esclusione, qualora venga concluso un contratto di lavoro con un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro
Dispositivo
1) |
Gli artt. 39 CE, 49 CE e 50 CE ostano a che una disposizione nazionale, quale il § 421 g, n. 1, seconda frase, del libro III del codice tedesco della legislazione sociale preveda che il versamento, da parte di uno Stato membro, ad un'agenzia privata di collocamento del compenso dovuto da parte di una persona in cerca di lavoro alla detta agenzia, a seguito dell'assunzione della citata persona, sia soggetto alla condizione che per il posto di lavoro trovato da detto intermediario viga il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel territorio di tale Stato. |
1) |
Spetta al giudice nazionale dare ad una disposizione di diritto interno, nel rispetto dei limiti stabiliti alla sua discrezionalità dal suo ordinamento nazionale, un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, relativamente alle disposizioni del Trattato CE che attribuiscono ai soggetti dell'ordinamento determinati diritti che si possono invocare in giudizio e che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, disapplicare qualsiasi norma di diritto interno che sia in contrasto con le dette disposizioni. |