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Document C2007/042/03

    Causa C-404/04 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee; Schott AG, già Schott Glas (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Promessa contrattuale di pagamento — Venir meno di una condizione essenziale del contratto — Motivi e argomenti nuovi — Sostituzione di motivi — Domanda di audizione di testimoni — Criterio del creditore privato — Motivazione della sentenza del Tribunale — Determinazione dell'importo dell'aiuto — Artt. 87, n. 3, lett. c), CE — Diritto di essere sentiti — Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa)

    GU C 42 del 24.2.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 42/2


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee; Schott AG, già Schott Glas

    (Causa C-404/04 P) (1)

    (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Promessa contrattuale di pagamento - Venir meno di una condizione essenziale del contratto - Motivi e argomenti nuovi - Sostituzione di motivi - Domanda di audizione di testimoni - Criterio del creditore privato - Motivazione della sentenza del Tribunale - Determinazione dell'importo dell'aiuto - Artt. 87, n. 3, lett. c), CE - Diritto di essere sentiti - Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa)

    (2007/C 42/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (rappresentanti: sigg. C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte)

    Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Di Bucci e V. Kreuschitz, agenti), Schott AG, già Schott Glas (rappresentante: sig. U. Soltész, Rechtsanwalt)

    Oggetto

    Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, che ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30)

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al procedimento sommario e al presente procedimento.

    3)

    La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta le spese sostenute dalla Schott AG nel procedimento sommario.

    4)

    La Schott AG sopporta le proprie spese relative al presente procedimento.


    (1)  GU C 273, del 6 novembre 2004.


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