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Document C2007/042/03
Case C-404/04 P: Judgment of the Court (Second Chamber) of 11 January 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH v Commission of the European Communities, Schott AG (formerly Schott Glas) (Appeal — State aid — Article 87(1) EC — Contractual promise of payment — Disappearance of an essential condition of the contract — New pleas and arguments — Substitution of reasons — Application for the hearing of witnesses — Test of a private creditor — Grounds of the judgment of the Court of First Instance — Determination of the amount of aid — Article 87(3)(c) EC — Right to be heard — Breach, in respect of the Member State concerned, of the rights of the defence)
Causa C-404/04 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee; Schott AG, già Schott Glas (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Promessa contrattuale di pagamento — Venir meno di una condizione essenziale del contratto — Motivi e argomenti nuovi — Sostituzione di motivi — Domanda di audizione di testimoni — Criterio del creditore privato — Motivazione della sentenza del Tribunale — Determinazione dell'importo dell'aiuto — Artt. 87, n. 3, lett. c), CE — Diritto di essere sentiti — Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa)
Causa C-404/04 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee; Schott AG, già Schott Glas (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Promessa contrattuale di pagamento — Venir meno di una condizione essenziale del contratto — Motivi e argomenti nuovi — Sostituzione di motivi — Domanda di audizione di testimoni — Criterio del creditore privato — Motivazione della sentenza del Tribunale — Determinazione dell'importo dell'aiuto — Artt. 87, n. 3, lett. c), CE — Diritto di essere sentiti — Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa)
GU C 42 del 24.2.2007, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 42/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione delle Comunità europee; Schott AG, già Schott Glas
(Causa C-404/04 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Promessa contrattuale di pagamento - Venir meno di una condizione essenziale del contratto - Motivi e argomenti nuovi - Sostituzione di motivi - Domanda di audizione di testimoni - Criterio del creditore privato - Motivazione della sentenza del Tribunale - Determinazione dell'importo dell'aiuto - Artt. 87, n. 3, lett. c), CE - Diritto di essere sentiti - Violazione, nei confronti dello Stato membro interessato, dei diritti della difesa)
(2007/C 42/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (rappresentanti: sigg. C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Di Bucci e V. Kreuschitz, agenti), Schott AG, già Schott Glas (rappresentante: sig. U. Soltész, Rechtsanwalt)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, che ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al procedimento sommario e al presente procedimento. |
3) |
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH sopporta le spese sostenute dalla Schott AG nel procedimento sommario. |
4) |
La Schott AG sopporta le proprie spese relative al presente procedimento. |
(1) GU C 273, del 6 novembre 2004.