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Document 62022TN0739

    Causa T-739/22: Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Rashevsky / Consiglio

    GU C 24 del 23.1.2023, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 24/72


    Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Rashevsky / Consiglio

    (Causa T-739/22)

    (2023/C 24/98)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Vladimir Rashevsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth e A. Egger, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, ai sensi degli articoli 263, 275, paragrafo 2, e 277 TFUE, articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio (2); e articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio (4) — nella parte in cui tali atti concernono il ricorrente;

    annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio (5), del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui concerne il ricorrente;

    annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1529 del Consiglio (6), nella parte in cui concerne il ricorrente, e

    condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che i principi costituzionali non consentono l’inserimento nell’elenco di persone come il ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha agito in modo illecito nel prorogare la decisione impugnata, in quanto il Consiglio ha commesso un errore di valutazione con riguardo al ricorrente.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il mantenimento dell’inserimento del ricorrente nell’elenco a seguito del suo ritiro dalle proprie funzioni costituisce una misura di ritorsione per atti che non erano punibili nel momento in cui sono stati commessi.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla mancanza di idonea motivazione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che le misure imposte sono inadatte a conseguire, o persino a contribuire al perseguimento, degli obiettivi che l’Unione si prefigge.


    (1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

    (2)  Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

    (4)  Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).

    (5)  Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).


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