This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CN0350
Case C-350/21: Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) lodged on 4 June 2021 — Criminal proceedings against Spetsializirana prokuratura
Causa C-350/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2021 — Procedimento penale
Causa C-350/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2021 — Procedimento penale
GU C 338 del 23.8.2021, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2021 — Procedimento penale
(Causa C-350/21)
(2021/C 338/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Richiedente
Spetsializirana prokuratura
Questioni pregiudiziali
Se sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 (1) in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, e il considerando 11 della stessa, una legge nazionale [articolo 251b, paragrafo 1, dello Zakon za elektronnite saobshtenia (legge sulle comunicazioni elettroniche)] che consente, a fini di contrasto della criminalità grave, una conservazione generalizzata e indifferenziata di tutti i dati relativi al traffico (dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica) per un periodo di sei mesi, nella misura in cui detta legge contiene determinate garanzie.
Se sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, e il considerando 11 della stessa, una legge nazionale [articolo 159a del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale)] che non limita allo stretto necessario l’accesso ai dati relativi al traffico e non riconosce alle persone ai cui dati le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale hanno accesso il diritto ad esserne informate, ove ciò non ostacoli il procedimento penale, e non prevede alcun mezzo di ricorso avverso un accesso illecito.
(1) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).