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Document 62019TN0789

    Causa T-789/19: Ricorso proposto il 14 novembre 2019 – Moerenhout e a./Commissione

    GU C 45 del 10.2.2020, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/76


    Ricorso proposto il 14 novembre 2019 – Moerenhout e a./Commissione

    (Causa T-789/19)

    (2020/C 45/61)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Tom Moerenhout (Humbeek, Belgio) e altri sei ricorrenti (rappresentante: G. Devers, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata.

    condannare la Commissione all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso contro la decisione C(2019) 6390 final della Commissione, del 4 settembre 2019, che nega la registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale» (GU 2019, L 241, pag. 12), i ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali nonché dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1), in quanto la Commissione avrebbe snaturato la proposta di iniziativa dei cittadini.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 211/2011, in quanto la Commissione sarebbe venuta meno all’obbligo ad essa incombente di motivare la decisione impugnata.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, nella parte in cui la Commissione ha considerato che l’azione presa in considerazione dalla proposta di iniziativa dei cittadini poteva essere adottata solo sulla base dell’articolo 215 TFUE, mentre detta azione rientrerebbe manifestamente nella politica commerciale comune.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, in quanto la Commissione avrebbe omesso di tenere in considerazione altre basi giuridiche, alle quali la proposta di iniziativa dei cittadini europei si riconduce manifestamente, ossia l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 114 TFUE.


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