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Document 62019TN0279

Causa T-279/19: Ricorso proposto il 27 aprile 2019 — Fronte Polisario/Consiglio

GU C 220 del 1.7.2019, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/41


Ricorso proposto il 27 aprile 2019 — Fronte Polisario/Consiglio

(Causa T-279/19)

(2019/C 220/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2019, L 34, pag. 1), il ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere accordi internazionali che riguardino il Sahara occidentale, sostituendosi al popolo di tale territorio, il quale è rappresentato dal Fronte Polisario.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in quanto il Consiglio non avrebbe tenuto conto del fatto che l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, è stato applicato in via provvisoria per 12 anni al territorio del Sahara occidentale, in violazione del suo distinto e separato statuto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, in quanto, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il Consiglio non si sarebbe posto la questione del rispetto dei diritti dell’uomo nel territorio saharawi occupato.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa in quanto il Consiglio, prima dell’adozione della decisione impugnata, non avrebbe avviato alcuna interlocuzione con il Fronte Polisario, unico rappresentante del popolo del Sahara occidentale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nel contesto internazionale. Il ricorrente considera in effetti che l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, si applica al territorio del Sahara occidentale nel quadro della politica annessionista del Regno del Marocco e delle sistematiche violazioni dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica richiede.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, è applicabile al Sahara occidentale in violazione, da una parte, dello statuto distinto e separato di tale territorio, e dall’altra, del diritto del popolo Sahrawi al rispetto dell’integrità territoriale del suo territorio.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto il popolo del Sahara occidentale, rappresentato dal Fronte Polisario, non avrebbe prestato il proprio consenso all’accordo internazionale concluso mediante la decisione impugnata.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dello spazio aereo del Sahara occidentale, in quanto la decisione impugnata, ratificando la prassi illegittima sorta dall’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale concluso mediante la medesima, avrebbe l’effetto di inserire lo spazio aereo saharawi nel campo di applicazione di detto accordo.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto della responsabilità internazionale, in quanto, mediante la decisione impugnata, l’Unione violerebbe, da una parte, l’obbligo su di essa incombente di non riconoscere l’occupazione illegale del Sahara occidentale e, dall’altro, fornirebbe aiuto e assistenza al mantenimento di detta situazione.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di far rispettare il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale umanitario, in quanto l’adempimento da parte dell’Unione dei suoi obblighi internazionali in relazione al popolo del Sahara occidentale comporterebbe quanto meno che il Consiglio si astenga dall’adottare la decisione impugnata, poiché essa permetterebbe l’entrata in vigore di un accordo internazionale applicabile alla parte del Sahara occidentale sotto occupazione marocchina.


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