Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0810

    Causa C-810/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 4 novembre 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways

    GU C 77 del 9.3.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 77/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 4 novembre 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways

    (Causa C-810/19)

    (2020/C 77/29)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Frankfurt am Main

    Parti

    Ricorrente: Flightright GmbH

    Resistente: Qatar Airways

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sussista una «coincidenza diretta» ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) anche nel caso in cui, in caso di voli prenotati congiuntamente, i quali prevedano uno scalo in un aeroporto «hub» situato al di fuori del territorio dell’Unione europea, sia programmata una permanenza prolungata nel luogo dello scalo ed il volo successivo prenotato non costituisca la prima coincidenza utile.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

     

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il regolamento si applichi anche al trasporto di passeggeri con un volo in partenza non da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, ma inserito di un’unica prenotazione, parimenti comprendente un volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, senza che si tratti peraltro di una coincidenza diretta.


    (1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


    Top