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Document 62018CB0756

    Causa C-756/18: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - Francia) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd [Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura della Corte – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Prova della presenza del passeggero all’accettazione – Prenotazione confermata dal vettore aereo]

    GU C 45 del 10.2.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/11


    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - Francia) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd

    (Causa C-756/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Regolamento di procedura della Corte - Articolo 99 - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Ritardo prolungato di un volo - Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria - Prova della presenza del passeggero all’accettazione - Prenotazione confermata dal vettore aereo)

    (2020/C 45/07)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois

    Parti

    Ricorrenti: LC, MD

    Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd

    Dispositivo

    Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretato nel senso che ai passeggeri di un volo ritardato di tre o più ore all’arrivo, che dispongano di una prenotazione confermata per tale volo, non può essere rifiutata la compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento per il semplice motivo che, al momento della loro richiesta di compensazione, essi non hanno dimostrato la propria presenza all’accettazione per detto volo, in particolare mediante la carta d’imbarco, a meno che venga dimostrato che tali passeggeri non sono stati trasportati sul volo ritardato di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


    (1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


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