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Document 62018CA0814

Causa C-814/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven – Paesi Bassi) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1198/2006 – Articolo 55, paragrafo 1 – Contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) – Ammissibilità delle spese – Presupposto – Spesa effettivamente pagata dai beneficiari – Nozione]

GU C 77 del 9.3.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven – Paesi Bassi) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-814/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 1198/2006 - Articolo 55, paragrafo 1 - Contributo finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) - Ammissibilità delle spese - Presupposto - Spesa effettivamente pagata dai beneficiari - Nozione)

(2020/C 77/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Ursa Major Services BV

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dispositivo

1)

L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile al rapporto tra l’autorità di gestione di un programma operativo e il beneficiario di una sovvenzione concessa nell’ambito del Fondo europeo per la pesca, cosicché tale disposizione può essere invocata nei confronti del beneficiario stesso.

2)

L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 dev’essere interpretato nel senso che un importo fatturato al beneficiario di una sovvenzione concessa nell’ambito del Fondo europeo per la pesca e pagato da quest’ultimo può essere considerato come una spesa effettivamente pagata, ai sensi di tale disposizione, anche qualora il terzo che ha fatturato tale importo abbia inoltre fornito un contributo finanziario al progetto sovvenzionato, o effettuando una compensazione tra un credito nei confronti del beneficiario e un credito di quest’ultimo nei suoi confronti, derivante dall’impegno da egli assunto di fornire un contributo, o procedendo all’emissione di una fattura distinta, a condizione che la spesa e il contributo in questione siano debitamente comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 122 del 1.4.2019.


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