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Document 62016TN0786

Causa T-786/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — PV / Commissione

GU C 123 del 9.4.2018, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/22


Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — PV / Commissione

(Causa T-786/16)

(2018/C 123/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare le decisioni impugnate del 31 maggio 2016 e del 5 luglio 2016 relative alle trattenute sullo stipendio per le quali il ricorrente ha presentato reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, rispettivamente il 29 luglio 2016 (R/492/16) e il 30 luglio 2016 (R/493/16), respinti entrambi il 28 novembre 2016;

annullare le decisioni impugnate del 15 settembre 2016 e dell’11 luglio 2016 relative alle trattenute sullo stipendio e all’azzeramento della retribuzione a partire da luglio 2016, contro le quali il ricorrente ha presentato reclamo,, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il 19 settembre 2016 (R/496/16), respinto il 17 gennaio 2017;

annullare la decisione impugnata del 21 settembre 2016 che informa il ricorrente di un debito globale pari a EUR 42 704,74 nei confronti della Commissione, contro la quale è stato presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, l’8 novembre 2016 (R/556/16), respinto il 17 gennaio 2017;

annullare la nota di addebito contestata n. 32441709991 del 20 luglio 2017 per un importo pari a EUR 42 704,74, che esige il pagamento del debito contestato di EUR 42 704,74, contro la quale è stato presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto il 31 luglio 2017 (R/346/17), respinto il 29 novembre 2017;

annullare la decisione di revoca adottata dall’APN tripartita il 26 luglio 2016 contro la quale il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90 , paragrafo 2, dello Statuto il 3 ottobre 2016 (R/510/16), respinto il 2 febbraio 2017, nonché annullare il procedimento disciplinare CMS 13/087 sotto tutti tali profili;

accertare il diritto al risarcimento del danno subito a causa di molestie psicologiche subite presso la DG OCCUPAZIONE, la DG BILANCIO, la DG INTERPRETAZIONE e, unitamente, da parte del servizio medico, del PMO e della DG RISORSE UMANE; le prime molestie risalgono a ottobre 2008;

annullare tutti i rapporti informativi del ricorrente relativi agli anni 2014 2015 e 2016 a causa delle molestie subite presso la DG SCIC;

e accertare il diritto al risarcimento dei seguenti danni sulla base dell’articolo 340 TFUE:

danno morale di EUR 889 000 e danno materiale di EUR 132 828,67 del ricorrente derivante da tali decisioni contestate, stimato, con riserva di rivalutazione, in un importo pari a EUR 1 021 828,67 aumentato degli interessi di mora fino al giorno del completo pagamento;

in via subordinata, alla luce delle molestie subite e dei «falsi ideologici» utilizzati, e poiché illeciti del genere non possono essere tollerati dall’ordinamento giuridico dell’Unione:

annullare tutte le altre trattenute sullo stipendio per il periodo che va da marzo 2015 a luglio 2016 — ovvero 12 decisioni del 9/2/2015, 30/3/2015, 5/5/2015, 24/6/2015, 1/10/2015, 12/11/2015, 15/1/2016, 22/4/2016, 31/5/2016, 5/7/2016, 15/9/2016 e 11/7/2016 nonché tutte le decisioni di rigetto delle sue domande di annullamento, ovvero le decisioni R/1110/14 dell’11/3/2015, R/225/15 del 3 luglio 2015, R/292/15 del 23 luglio 2015, R/376/15 del 18 agosto 2015, R/419/15 del 25 settembre 2015, R/496/15 del 23 ottobre 2015, R/787/15 e R/788/16 e R/71/16 del 21 marzo 2016, R/282/16 del 12 settembre 2016;

annullare tutte le decisioni di rigetto che riguardano i reclami relativi ai procedimenti di valutazione, ovvero le decisioni R/ll00/14 del 12 marzo 2015, R/313/15 dell’11 agosto 2015, R/676/15 del 13 ottobre 2015, R/127/16 e R/128/16 del 7 giugno 2016 e R/342/16 del 21 settembre 2016;

annullare tutte le decisioni di rigetto delle domande di assistenza — articolo 24 dello Statuto — rispettivamente del 23 ottobre 2014, del 20 gennaio 2015, del 20 marzo 2015, del 30 luglio 2015 (domanda D/322/15), del 15 marzo 2016 (domanda D/776/15) e del 18 maggio 2016;

annullare tutti i «pareri medici» di assenze ingiustificate del Dr. [X] del 16 e 18 luglio 2014, 8 agosto 2014, 4 settembre 2014, 4 dicembre 2014, 4 febbraio 2015, 13 aprile 2015, 4 giugno 2015, 11 agosto 2015, 14 ottobre 2015, 4 dicembre 2015, 5 febbraio 2016, 22 marzo 2016, 18 aprile 2016, 3 giugno 2016, 30 giugno 2016 e del 25 luglio 2016;

annullare i «pareri medici» del 27 giugno 2014 del Dr. [X] e del 10 ottobre 2014 del Dr. [Y] che hanno ricondotto il ricorrente dai suoi molestatori;

annullare la decisione di rigetto del reclamo amministrativo R/182/16 del 14 luglio 2016 presentato il 22 marzo 2016 in merito a un’assenza ingiustificata al suo domicilio del 16 e del 17 marzo 2016;

annullare tutte le lettere di intimazione di pagamento rispettivamente del 10 marzo 2015, dell’11 maggio 2015, del 10 giugno 2015, dell’11 agosto 2015, del 13 novembre 2015, del 9 dicembre 2015, del 18 luglio 2016 nonché le lettere di preavviso delle note di addebito del 21 giugno 2016 e del 21 settembre 2016;

e, in ogni caso:

condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nonché degli articoli primo, sexies numero 2 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che sancisce il divieto di molestie psicologiche.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 bis, 22 ter e 23 dello Statuto sul divieto di commettere atti illeciti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di sollecitudine e del dovere di assistenza in violazione dell’articolo 24 dello Statuto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 59 e sull’errata interpretazione dell’articolo 60 dello Statuto.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che riguardano rispettivamente, il trattamento imparziale e il diritto di essere ascoltati, e i diritti della difesa, nonché dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto relativo al diritto di essere ascoltati da parte dell’autorità che ha il potere di nomina («APN») prima del rinvio dinanzi al Consiglio di disciplina e conformemente alla giurisprudenza Kerstens/Commissione (sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione, T-270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74).

La parte ricorrente chiede altresì il riconoscimento di un importo pari a EUR 889 000 a titolo di risarcimento del danno morale e di un importo pari a EUR 132 828,67 a titolo di risarcimento del danno materiale conformemente all’articolo 340 del TFUE.


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