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Document 62016TN0751

    Causa T-751/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE

    GU C 6 del 9.1.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 6/42


    Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE

    (Causa T-751/16)

    (2017/C 006/53)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Grégoire, avvocato)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, sulla base dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione della Banca centrale europea del 24 agosto 2016, adottata in riferimento alla domanda presentata dal Crédit Mutuel al fine di ottenere l’autorizzazione a escludere le esposizioni sul settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, conformemente all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013, per il Crédit Mutuel e per tutti i soggetti del gruppo sottoposti al coefficiente di leva finanziaria (ECB/SSM/2016 — 9695000CG7B84NLR5984/92);

    condannare la Banca centrale europea all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’eccesso di potere di cui la decisione impugnata sarebbe viziata. Secondo la ricorrente, la Banca centrale europea (BCE) dispone solo del potere di verificare, al fine di assicurarne l’applicazione concreta, senza rafforzarle né valutarne la pertinenza, se sono soddisfatte le condizioni richieste affinché un istituto benefici di una deroga alle regole del calcolo del coefficiente di leva finanziaria, quali fissate in maniera definitiva e precisa dalla Commissione, sulla base di una competenza esclusiva, attraverso un regolamento delegato destinato a tener conto delle specificità del panorama bancario e finanziario dell’Unione europea.

    2.

    Secondo motivo, presentato in subordine rispetto al primo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla BCE nella decisione impugnata. Secondo la ricorrente, le esposizioni sugli enti del settore pubblico, poiché assimilate a esposizioni sull’amministrazione centrale, devono essere considerate a rischio zero qualora siano denominate nella valuta nazionale del medesimo.

    3.

    Terzo motivo, presentato in via di subordine rispetto ai primi due motivi, vertente su un errore manifesto di valutazione. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata è manifestamente inadeguata rispetto agli obiettivi perseguiti con i requisiti prudenziali, stanti le caratteristiche del risparmio regolamentato, nonché manifestamente sproporzionata per quanto riguarda le conseguenze negative di cui l’istituto interessato è destinatario.

    4.

    Quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché del principio di buona amministrazione, in quanto la BCE non avrebbe né esaminato né tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti nella fattispecie.


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