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Document 62016TA0359

    Causa T-359/16: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TestBild — Marchi nazionali figurativi anteriori test — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra prodotti e servizi — Somiglianza tra segni — Carattere distintivo intrinseco — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    GU C 277 del 21.8.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 277/41


    Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild)

    (Causa T-359/16) (1)

    ([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TestBild - Marchi nazionali figurativi anteriori test - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra prodotti e servizi - Somiglianza tra segni - Carattere distintivo intrinseco - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»])

    (2017/C 277/60)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Axel Springer SE (Berlino, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e G. Müllejans, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Stiftung Warentest (Berlino) (rappresentanti: inizialmente R. Mann, J. Smid, T. Branch, H. Nieland e A.-K. Kornrumpf, in seguito J. Smid, avvocati)

    Oggetto

    Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 maggio 2016 (procedimento R 555/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Stiftung Warentest e la Axel Springer.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 maggio 2016 (procedimento R 555/2015-4) è annullata, nella parte in cui ha riscontrato l’esistenza di un rischio di confusione per quanto riguarda «stampati, in particolare riviste comparative rivolte ai consumatori, informazioni per i consumatori, prospetti, cataloghi, libri, giornali e periodici; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi)», di cui alla classe 16 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 296 del 16.8.2016.


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