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Document 62016CN0600
Case C-600/16 P: Appeal brought on 24 November 2016 by National Iranian Tanker Company against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 14 September 2016 in Case T-207/15: National Iranian Tanker Company v Council of the European Union
Causa C-600/16 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dalla National Iranian Tanker Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea
Causa C-600/16 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dalla National Iranian Tanker Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea
GU C 30 del 30.1.2017, pp. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/28 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dalla National Iranian Tanker Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-600/16 P)
(2017/C 030/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (rappresentanti: T. de la Mare QC, M. Lester QC, J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale, del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea; |
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statuire sulla causa e in particolare:
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condannare il convenuto alle spese del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 non violavano i principi dell’autorità di cosa giudicata, della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di finalità, o il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i criteri di designazione fossero soddisfatti nei confronti della ricorrente. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’ingerenza nei diritti fondamentali della ricorrente fosse proporzionata. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente respinto l’argomento della ricorrente, dedotto in subordine, secondo cui un’ampia interpretazione del criterio di designazione avrebbe reso quest’ultimo sproporzionato. |
(1) Decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 18).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 3).
(3) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).