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Document 62015TA0184

    Causa T-184/15: Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Trivisio Prototyping/Commissione («Contributo finanziario — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti relativi ai progetti ULTRA, CINeSPACE e IMPROVE — Parziale riqualificazione del ricorso — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Articolo 299 TFUE — Clausola compromissoria — Costi ammissibili — Rimborso delle somme versate»)

    GU C 6 del 9.1.2017, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 6/34


    Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Trivisio Prototyping/Commissione

    (Causa T-184/15) (1)

    ((«Contributo finanziario - Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Contratti relativi ai progetti ULTRA, CINeSPACE e IMPROVE - Parziale riqualificazione del ricorso - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Clausola compromissoria - Costi ammissibili - Rimborso delle somme versate»))

    (2017/C 006/41)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Trivisio Prototyping GmbH (Treviri, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Bartosch e A. Böhlke, successivamente A. Böhlke, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e F. Moro, agenti, assistiti da R. van der Hout e S. Blazek, avvocati)

    Oggetto

    Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2015) 633 final della Commissione europea, del 2 febbraio 2015, relativa al recupero dell’importo totale pari ad EUR 385 112,19, maggiorato degli interessi, e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far dichiarare l’inesistenza del credito che la Commissione asserisce di vantare nei confronti della Trivisio Prototyping.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Trivisio Prototyping GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.


    (1)  GU C 262 del 10.8.2015.


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