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Document 62014TN0163

    Causa T-163/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/59


    Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio

    (Causa T-163/14)

    2014/C 135/78

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH (Monaco, Germania); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, China); e Csi Solar Power (Cina), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare l’azione ammissibile;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali provenienti dalla Repubblica popolare cinese, mentre l’avviso di avvio del procedimento menzionava soltanto i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l’articolo 10, paragrafi 12 e 13, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009 (1).

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo istituito misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali che non sono stati oggetto di un’inchiesta anti sovvenzioni, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 27 del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che, avendo condotto una sola inchiesta per due prodotti distinti (segnatamente, i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle), le istituzioni hanno violato l’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009.


    (1)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


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